Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19149 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/09/2016, (ud. 27/06/2016, dep. 28/09/2016), n.19149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14929-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

RECON SRL, IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA, 66,

presso lo studio dell’avvocato PIETRO PATERNO’ RADDUSA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VIVO BRANCA giusta

procura in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 95/16/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA del 02/12/2014,

depositata il 13/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/06/2016 dal Consigliere Malore Dott. VELLA Paola.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. Con il primo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, commi 1 e 2, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, in quanto “agli alti della verifica non risulta che le note di credito in questione siano siate emesse a seguito dell’avverarsi di alcuna delle ipotesi” ex art. 26 cit., “nè tantomeno la parte ha fornito chiarimenti in merito”.

2. Il secondo mezzo censura la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, poichè “per quanto concerne la supposta duplicazione di imponibile avanzata dalla ricorrente, in relazione alla fattura (OMISSIS) del (OMISSIS) ammontante a Euro 300.000,00 si evidenzia, in tale fattispecie, il principio dell’onere della prova spetta al contribuente che ha emesso la nota di credito del corrispettivo dell’opera eseguita”.

3. Entrambi i motivi sono manifestamente inammissibili, poichè, piuttosto che censurare specifiche statuizioni della sentenza impugnata, essi mirano ad una genetica rivisitazione dell’intera vicenda, riproposta nei suoi dettagli dinanzi a questa Corte (per il secondo peraltro in modo incomprensibile, in mancanza dì nessi con la decisione gravata), quasi che fosse possibile, in sede di legittimità, una nuova valutazione del materiale probatorio acquisito agli atti del giudizio, a fronte invece del granitico orientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione – integrando un rimedio impugnarono a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito dei vizi dedotti – non può costituire uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio di mento, nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, essendo perciò inammissibilie il ricorso che solleciti una nuova valutazione di risultanze di fatto sulle quali il giudice d’appello abbia espresso opzioni “non condivise e per ciò solo censurale, al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consorte ai propri desiderata” (ex plurimis, Cass. s.u. n. 7931/13; Cass. nn. 12264/14 e 3396/15).

5. Costituisce altresì ius receptum di questa Corte che anche il più penetrante controllo di adeguatezza e logicità della motivazione – consentito dalla previgente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – non può sostanziarsi nella revisione del ragionamento decisorio, altrimenti risolvendosi in una vera e propria riformulazione del giudizio di fatto, incompatibile con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudizio di legittimità (Cass. nn. 14233/15, 961/15, 959/15), spettando in via esclusiva al giudice di merito la selezione degli clementi del suo convincimento (Cass. nn. 962/15, 26860/14).

6. Nel caso di specie, con valutazione di merito insindacabile in questa sede – corredata da specifici rinvii alle prove acquisite – la C.T.R. ha statuito l’idoneità della “documentazione prodotta dalla società appellante” ad attestare che “le due controverse note di credito si inserivano nel più ampio rapporto scaturito dal contratto d’appalto (rectius subappalto) stipulato tra le dette società nell’anno (OMISSIS)”, “in conseguenza di una contabilità non approvata dalla committente principale”, concludendo che “l’emissione delle due note di credito può giustificarsi alla luce dell’invocato art. 26 nella parte in cui la disposizione di legge la consente anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione dell’art. 21, comma 7”.

7. Ciò premesso, l’astratta censura di violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26 quale congeniti al cedente o fornitore del servizio di portate in detrazione l’imposta (previa registrazione ai sensi dell’art. 25) nei cari in cui “un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione… viene meno in tutto od in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simile”, o per mancato pagamento a causa di infruttuose procedure concorsuali o esecutive o per abbuoni o sconti previsti contrattualmente (comma 2), ponendo un limite temporale di un anno dall’effettuazione delle operazioni imponibili, anche per le ipotesi di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione dell’art. 21, comma 7, cioè per operazioni inesistenti (comma 3) – non risulta ancorata al decisum del giudice d’appello, e non consente perciò di verificare se (e quale) erroneo riscontro vi sia stato in ordine agli elementi che integrano la fattispecie, da questa Corte così individuati: a) la realizzazione dì una operazione imponibile, per la quale sia stata emessa fattura; b) la realizzazione dì una causa sopravvenuta giustificativa della modifica, ovvero la necessità di correggere o emendare inesattezze della fatturazione; c) il regolare adempimento degli obblighi di registrazione; d) il lasso temporale infrannuale, nel caso di rettifica, decorrente dalla effettuazione della prestazione, la cui prova va fornita mediante l’indicazione dei dati idonei a collegare le due operazioni, poichè lo scopo di impedire pericolose forme di elusione degli obblighi del contribuente viene perseguito dal legislatore attraverso il principio di immodificabilità – sia unilaterale, sia concordata tra le parti – delle registrazioni obbligatorie (Cass. sez. 5^, nn. 9660/16, 6881/16, 3845/16, 11396/15, 25987/14, 8535/14, 20445/11).

8. Va altresì respinta l’eccezione preliminare, sollevata nel controricorso, di “Nullità, illegittimità ed erroneità della sentenza per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42. Nullità dell’atto per carenza assoluta di sottoscrizione”, alla luce della sentenza della Corte cost. n. 37 del 2015.

9. Al riguardo è sufficiente richiamare l’indirizzo di questa Corte per cui “In tema di accertamento tributario, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva e, cioè, da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio (OMISSIS), di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun eletto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d’incostituzionalità del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 24, convertito nella L. n. 44 del 2012” (Cass. Sez. 5^, n. 22810/15; conf. n. 22800/15).

10. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibili i motivi di ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 8.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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