Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19149 del 19/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19149 Anno 2013
Presidente: UCCELLA FULVIO
Relatore: D’AMICO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 20118-2007 proposto da:
BUBLE BONOMI PAOLA BLLVNT70D62H501A,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G. B. TIEPOLDO 4, presso lo
studio dell’avvocato SPERTI ISIDORO, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
718

contro

AMERICA OVERSEAS SCHOOL, MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.;
– intimati –

avverso la sentenza n. 25386/2006 del TRIBUNALE di
ROMA, depositata 1’11/12/2006, R.G.N. 34465/2005;

1

Data pubblicazione: 19/08/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/03/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’AMICO;
udito l’Avvocato ISIDORO SPERTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’accoglimento;

2

Svolgimento del processo

Paola Buble Bonomi convenne dinanzi al Giudice di Pace di
Roma l’American Overseas School e la Nuova Maa Assicurazioni
spa per sentirle condannare in solido al risarcimento dei
danni subiti in seguito ad un sinistro verificatosi in Roma il

Esponeva l’attrice che, mentre si trovava alla guida del
suo motociclo, era stata urtata dall’autovettura di proprietà
della American Overseas School e che, in conseguenza di tale
urto, era stata sbalzata sul cofano della medesima auto.
Il Giudice di Pace respinse le domande attrici.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 25386/2006 ha
rigettato l’appello proposto dalla Buble Bonomi.
Propone ricorso per cassazione quest’ultima con tre
motivi.
Parte intimata non svolge attività difensiva.
Motivi della decisione

Con il primo motivo si denuncia «Violazione o falsa
applicazione di norme di diritto,

ex art. 360 n. 3 c.p.c., in

relazione agli artt. 145 co. 6 ° (precedenza), 140 (principio
informatore della circolazione), 154 co. 3 ° lettera c) del
codice della strada.»
Secondo la ricorrente il Tribunale erra quando afferma
che la responsabilità del sinistro deve essere attribuita
all’attrice perché quest’ultima, pur avendo visto che un’altra
3

15 ottobre 1999.

vettura si era arrestata per consentire il passaggio dell’Alfa
Romeo, non ha rallentato la sua andatura né è stata in grado
di arrestare il suo mezzo per consentire alla stessa Alfa
Romeo di completare la sua manovra di svolta.
Sottolinea al riguardo la ricorrente che chi proviene da

deve dare la precedenza a chi percorre la strada principale,
immettendosi con prudenza solo allorché la distanza di
quest’ultimo lo consenta.
Con il secondo motivo si denuncia «Erronea valutazione
della planimetria allegata al verbale dei vigili urbani.
Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un
punto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360, n.
5 c.p.c.»
Secondo la ricorrente in particolare l’urto avveniva
sulla corsia di marcia del motorino, ovvero subito dopo che
l’Alfa Romeo era uscita dal cancello del numero civico 811.
A sostegno di questa ricostruzione della dinamica del
sinistro parte ricorrente richiama soprattutto la
dichiarazione del conducente dell’autovettura ai vigili
urbani.
I due motivi, che per la loro connessione devono essere
congiuntamente esaminati, devono essere rigettati.
Secondo una consolidata giurisprudenza, in tema di
sinistri

derivanti

dalla
4

circolazione

stradale,

un’area privata e si immette nel flusso della circolazione

l’apprezzamento

del

giudice

di

merito

relativo

alla

ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento
della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o
meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale
graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o

dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un
giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di
legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle
conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e
coerenza dal punto di vista logico-giuridico, e ciò anche per
quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei
veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all’art.
2054 c.c. (Cass., 25 gennaio 2012, n. 1028).
Nel caso in esame il Tribunale ha ritenuto che il
sinistro non si è verificato secondo le modalità descritte
dalla ricorrente ed a tale conclusione è giunto alla luce
dello schizzo planimetrico contenuto nel verbale dei Vigili
Urbani, in cui si evidenzia che l’urto non è avvenuto sul lato
destro della corsia di marcia percorsa dalla stessa
ricorrente, ma in prossimità della linea di mezzeria, quando
l’autovettura aveva già impegnato la corsia di marcia percorsa
dal motociclo (p. 3 sentenza) e si apprestava a girare a
sinistra (p. 4 sentenza).

5

dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti

La stessa attrice ha del resto dichiarato ai Vigili che
il veicolo che la precedeva, spostato sulla destra, si fermava
per far passare l’Alfa Romeo che dall’interno di un’area
privata si immetteva sulla via Cassia.
Correttamente pertanto il Tribunale ha attribuito la

macchina che la precedeva si era fermata per consentire il
passaggio, avrebbe dovuto rallentare per consentire all’Alfa
Romeo di completare la manovra.
La ricorrente, con considerazioni di merito che non
possono trovare ingresso in questa sede di legittimità, cerca
invece di dimostrare una diversa dinamica del sinistro, senza
peraltro riportare né la dichiarazione del conducente
dell’Alfa Romeo, né gli altri elementi probatori ai quali pur
fa riferimento.
Con il terzo motivo si denuncia «Valutazione del quantum
debeatur.

Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione

circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art.
360 n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme
di diritto in relazione agli art. 2043 (fatto illecito), 2054
(circolazione dei veicoli), 2056 (valutazione dei danni), 2059
(danni non patrimoniali).»
Il motivo è infondato.

6

responsabilità alla ricorrente perché, avendo visto che la

La ritenuta in via esclusiva responsabilità della
ricorrente comporta infatti che il giudice dell’appello non
dovesse esprimersi sull’entità del risarcimento del danno.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato e in assenza di
attività difensiva di parte intimata nulla deve disporsi per

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e non dispone sulle spese del
giudizio di cassazione.
Roma, 26 marzo 2013

le spese del giudizio di cassazione.

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