Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19148 del 07/09/2010

Cassazione civile sez. III, 07/09/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 07/09/2010), n.19148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22800/2009 proposto da:

L.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 13,

presso lo studio dell’avvocato LONGO Mauro, che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA, M.U.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 18684/2008 del TRIBUNALE di ROMA del 18.7.08,

depositata il 25/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito per la ricorrente l’Avvocato Mauro Longo che si riporta agli

scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che

nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 23 marzo 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con sentenza 18 luglio – 25 settembre 2008 n. 18648 il Tribunale di Roma – confermando la sentenza emessa in primo grado dal Giudice di pace di Roma – ha ritenuto responsabili in ugual misura di uno scontro automobilistico i conducenti dei due autoveicoli coinvolti nel sinistro.

L’attrice in primo grado, L.M., propone tre motivi di ricorso per cassazione.

Gli intimati, s.p.a. Milano Assicurazioni e M.U., non hanno presentato difese.

2.- Il primo motivo, con cui la ricorrente denuncia violazione dell’art. 246 cod. proc. civ., poichè il Tribunale ha rilevato d’ufficio, in mancanza di ogni eccezione dei controinteressati, l’incapacità di testimoniare del conducente dell’automobile di sua proprietà, L.S., è inammissibile, perchè non congruente e non rilevante rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che non ha dichiarato inammissibile la testimonianza, ma solo l’ha ritenuta inattendibile, essendo il L. fratello della ricorrente. L’incapacità di testimoniare dello stesso è stata rilevata ad ulteriore motivazione del giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni rese dal testimone, che è stato ritualmente ammesso e sentito nel corso dell’istruttoria.

3.- Il secondo motivo, con cui la ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine all’accertamento delle responsabilità, è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., nel testo applicabile alla fattispecie.

Le censure di vizio di motivazione non contengono un momento di sintesi, analogo al quesito di diritto, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, o le ragioni per cui essa appare inidonea a giustificare la decisione impugnata: requisito richiesto a pena di inammissibilità dei motivi (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. civ. Sez. 3^ n. 4646/2008 e n. 4719/2008, fra le altre), che non si può ritenere rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprenderne il contenuto ed il significato (Cass. civ., Sez. 3^, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).

Le censure della ricorrente attengono, in realtà, solo al merito della decisione impugnata.

4.- Il terzo motivo, che denuncia violazione dell’art. 232 cod. proc. civ., poichè il Tribunale non ha ritenuto ammessi i fatti oggetto dei capitoli di prova per interrogatorio formale del convenuto, sebbene questi non si sia presentato a rendere l’interrogatorio, è manifestamente infondato.

L’art. 232, dispone che il giudice può, non deve, ritenere ammessi i fatti su cui la parte non si presenti a rendere l’interrogatorio, e può ritenerli ammessi valutato ogni altro elemento di prova.

Il giudice di appello ha ampiamente motivato il suo convincimento circa l’inattendibilità delle deposizioni testimoniali acquisite al giudizio – rese dalla madre e dal fratello della ricorrente, quest’ultimo anche conducente dell’autovettura – anche per il fatto che nessuno dei testi è stato in grado di ricostruire le precise modalità dell’incidente.

5.- Propongo che il ricorso sia rigettato, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al Pubblico Ministero e ai difensori delle parti.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

– La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che i rilievi contenuti nella memoria non valgono a disattendere.

2.- Il ricorso deve essere rigettato.

3.- Non essendosi costituita l’intimata non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2010

 

 

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