Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19147 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/09/2016, (ud. 27/06/2016, dep. 28/09/2016), n.19147

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14761-2015 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA

PALESTRINA 19, presso l’avvocato dello studio legale BALDUCCI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO PAOLO SISTO giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BARI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2385/15/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI del 06/06/2014, depositata il 24/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VELLA Paola.

Fatto

FATTO E DIRFITO

La Corte, costituito il contraddittorio camerate sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. Il ricorso è articolato, testualmente, sulle seguenti censure: 1) “violazione art. 2727 c.c.. Presunzioni che sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto noto. Violazione art. 2697 c.c.”; 2) “violazione della normativa di applicazione dell’IRAP – D.Lgs. n. 444 del 1997”; 3) “Erronea applicazione delle sanzioni indicate ai punti 2/5/6 della pagina 10 dell’avviso di accertamento”; 4) “violazione art. 2727 c.c., Presunzioni che sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto noto. Violazione art. 2697 c.c.”.

2. I motivi sono tutti manifestamente inammissibili.

3. In particolare, del tutto generici risultano i primi due, il secondo dei quali non appare nemmeno chiaramente riconducibile ai vizi di cui l’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4) o 5).

4. A titolo esemplificativo, nel primo motivo si legge, tra l’altro: “la sentenza impugnata basa gli elementi probatori sulla semplice indicazione dell’Uffici, operando, in tal senso, una presunzione da presunzione palesemente vietata dalla legge… infatti tutta la ricostruzione reddituale è in dimostrata ed immotivata perchè l’atto impositivo è fondato su una catena di elementi male interpretati e comunque erronee”. A sua volta, nel secondo si legge: “eccezione di nullità della sentenza in quanto nel giudizio non sono debitamente provati i fatti l’impugnata sentenza, così come formulata, è generica e vaga che dalla stessa non è dato desumete quale sia l’iter logico in base al quale i giudici abbiano deciso”.

5. Gli ulteriori due motivi sono invece rivolti a censurare l’operato dell’Ufficio, piuttosto che la decisione impugnata, così tradendo l’intento di ottenerne una rivisitazione nel merito, che però è incompatibile con le connotazioni del giudizio dì legittimità (ex plurimis Cass. s.u. n. 7931/13; Cass. nn. 12264/14 e 3396/15).

6. In conclusione, il ricorso va respinto e la parte ricorrente va condannata, in ragione della soccombenza, alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dell’amministrazione controricorrente.

PQM

La Corte dichiara inammissibili i motivi di ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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