Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19147 del 20/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/09/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 20/09/2011), n.19147

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, PULLI CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI

BETTOLO 22, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINI ROSANNA,

rappresentata e difesa dall’avvocato DEL ROSSO MARIA GABRIELLA,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 938/2007 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 31/08/2007 R.G.N. 1668/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato CALIULO LUIGI per delega PULLI CLEMENTINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Firenze, respingendo l’appello proposto dall’INPS e accogliendo, in riforma della decisione di primo grado, l’appello incidentale proposto da S.B., condannava l’INPS a corrispondere gli interessi legali sulla riliquidazione della pensione goduta dalla S. tenuto conto del periodo figurativo di maternità (14.10.1962- 14.3.1963), intervenuto fuori dal rapporto di lavoro, dalla data dell’originaria liquidazione della prestazione pensionistica (1/6/1993).

2. La Corte territoriale interpretava le disposizioni normative succedutesi in materia – in particolare, del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 25, comma 2, oggetto di specifica contrapposizione tra le parti – nel senso della giuridica rilevanza, per l’accreditamento dei contributi figurativi ai fini pensionistici, dei periodi corrispondenti a quelli di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, sebbene intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro subordinato e in riferimento ad evento collocato in epoca antecedente all’entrata in vigore del predetto complesso normativo.

3. Per la cassazione di questa sentenza l’INPS ha proposto ricorso fondato su un unico motivo. Resiste l’assicurata con controricorso eccependo l’inammissibilità del ricorso per estraneità dei motivi e del quesito all’oggetto del contendere.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Nell’unico articolato motivo, con deduzione di violazione di legge (art. 2114 c.c.; L. n. 1204 del 1971, artt. 1, 2, 4, 5, 6, 9 e 14;

D.Lgs. n. 564 del 1996, art. 2; D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 25), l’INPS censura la sentenza impugnata per aver riconosciuto l’accredito di contributi figurativi per il periodo di astensione obbligatoria per maternità con riferimento ad anni in cui non era prevista l’assicurazione obbligatoria per maternità per le lavoratoci coltivatrici dirette, colone e mezzadre, introdotta solamente con la L. n. 1204 del 1971 ed istituita dal 17.1.1972, in violazione della riserva di legge in ordine alla creazione di posizioni assicurative per periodi in cui la legge non le prevedeva.

5. Preliminarmente il Collegio ritiene infondata la sollevata eccezione di inammissibilità del ricorso atteso che l’improponibilità, nel giudizio di cassazione, di questioni non dibattute nelle precedenti fasi opera con esclusivo riferimento alle questioni che implichino una modificazione dei termini in fatto della controversia, e non anche a quelle la cui novità concerna i soli profili di diritto (ex multis, Cass. 9812/2002).

6. Le censure inerenti all’ammissibilità o meno dell’accredito di contributi figurativi per il periodo di astensione obbligatoria per maternità (dal 14/10/1962 al 14/3/1963) riferito ad anni in cui non era prevista l’assicurazione obbligatoria per il lavoro agricolo (istituita il 17/1/1972), non implica una modificazione dei termini in fatto della controversia, inerendo ai soli profili giuridici già dibattuti nel giudizio di merito, attinenti all’estensione o meno della copertura previdenziale dall’entrata in vigore del testo unico 151/2001 (dal 1 maggio 2001) o dall’originaria liquidazione della prestazione pensionistica (dal 10.6.1993).

7. La ricostruzione del quadro normativo in cui si inserisce il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 25 (v., ex rnultis, Cass. 24236/2010) deve prendere le mosse dalla norma interpretativa di cui alla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 504, applicabile d’ufficio nella presente controversia quale ius supervemens, il cui testo è il seguente: “Le disposizioni del citato testo unico di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, artt. 25 e 35 si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo…”.

8. Per effetto di questa norma interpretativa l’individuazione dei possibili destinatati dell’accredito figurativo previsto dal D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 25, comma 2 (che ha sostanzialmente recepito la disposizione, formalmente abrogata, del D.Lgs. n. 564 del 1996, art. 2), con riferimento ai periodi di maternità collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro che corrispondono a quelli di astensione obbligatoria, va operata tenendo conto che il beneficio è acquisibile solo se e in quanto – a tale data – l’interessato risulti “iscritto in servizio” al fondo pensioni lavoratori dipendenti o alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’ago e possa far valere almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro.

9. Prima della disposizione interpretativa introdotta con la legge finanziaria per l’anno 2008, il periodo di maternità obbligatoria era coperto da contribuzione figurativa anche se effettuato non in costanza di rapporto di lavoro subordinato, e cioè anche se la lavoratrice, nel detto periodo, era disoccupata, o si trattava di lavoratrice autonoma. In altri termini, per il riconoscimento del diritto all’accredito si prescindeva dalla collocazione temporale dell’evento maternità e dallo svolgimento, antecedentemente o successivamente al periodo oggetto di domanda, di attività lavorativa in settori che prevedevano o non prevedano l’accreditamento figurativo di contributi. La contribuzione figurativa competeva quale che fosse la gestione previdenziale cui la lavoratrice era iscritta nel periodo di maternità obbligatoria, ed anche se non era iscritta ad alcuna gestione perchè non occupata.

10. La Corte costituzionale – chiamata a giudicare della legittimità della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 504, – sollevata dal Tribunale di Torino in riferimento ai precetti degli artt. 3, 31 e 37 Cost., sotto il profilo che la norma, laddove stabilisce che la contribuzione figurativa prevista dall’art. 25, è riconosciuta solo agli iscritti “in servizio” alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 151 del 2001 (solo, cioè, agli iscritti attivi al momento della domanda) non può essere considerata meramente interpretativa, bensì innovativa con irragionevole efficacia retroattiva – con la sentenza n. 71 del 2010 ha ritenuto infondato il dubbio di costituzionalità, riaffermando la natura interpretativa della disposizione censurata e la conseguente inapplicabilità del beneficio dell’accredito figurativo agli iscritti già in pensione alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 151 del 2001.

11. Ricostruito, in tal modo, il quadro applicativo del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 25 risulta che, mentre resta indifferente la collocazione temporale del periodo di maternità (obbligatoria), verificatosi al di fuori del rapporto di lavoro, come pure il regime assicurativo cui all’epoca era iscritta l’interessata ovvero l’assenza (sempre per quel periodo) di una qualche forma di assicurazione previdenziale i (come nel caso di non occupazione), è necessario, invece, per l’accesso al beneficio dell’accredito del contributo figurativo, che il soggetto risulti “iscritto in servizio” alla gestione dei lavoratori dipendenti (o a una forma sostitutiva o esclusiva di essa) alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 151 del 2001 e possa far valere cinque anni di contribuzione (sempre di lavoro dipendente).

12. Riguardo ai requisiti in questione ritiene il Collegio, avuto riguardo anche alle considerazioni espresse dalla Corte costituzionale nella sentenza sopra citata per giudicare costituzionalmente legittima la disposizione introdotta con la L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 504 che l’espressione “iscritti in servizio” sia stata adottata dal legislatore per escludere dal beneficio coloro che fossero già titolari di pensione, nell’evidente finalità di limitare nel tempo il diritto alla contribuzione figurativa, escludendo la tutela per le maternità collocate in epoca remota e, quindi, non richieda un effettivo svolgimento di attività lavorativa, ma comprenda i soggetti iscritti a un’assicurazione di lavoro dipendente (sia essa quella ordinaria, ovvero sostitutiva o esclusiva) e da considerare “in attività”, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 151 del 2001, perchè non titolari di trattamento pensionistico (v., ex multis, Cass. 24236/2010).

13. Nella presente fattispecie la signora S., titolare del trattamento pensionistico fin dal 1 giugno 1993, non può essere all’evidenza ritenuta “in attività” alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 151 (il 27 aprile 2001), perchè già pensionata, onde non può beneficiare del diritto alla contribuzione figurativa e della tutela per la maternità collocata in epoca remota.

14. conseguentemente, la sentenza impugnata, che ha riconosciuto il diritto dell’odierna resistente all’accreditamento di contributi figurativi per un remoto periodo di maternità (corrispondente all’astensione obbligatoria), nonostante fosse già pensionata dal 1 giugno 1993, non ha statuito conformemente a diritto e va, pertanto, cassata.

15. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la domanda di cui al ricorso introduttivo va rigettata.

16. Le difficoltà di lettura sistematica delle norme che nel tempo hanno regolamentato il beneficio previdenziale oggetto di causa, in una con la sopravvenienza della norma interpretativa solo nel corso del giudizio di cassazione, giustificano la compensazione tra le parti delle relative spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso dell’INPS; cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di S.B.; spese compensate.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2011

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