Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19147 del 07/09/2010

Cassazione civile sez. III, 07/09/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 07/09/2010), n.19147

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO

PELLICO N. 42, presso lo studio dall’avvocato BARBANTI ILARIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato APOLLONIO MARCELLO, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRISTOFORO COLOMBO 436, presso lo studio dell’avvocato BIANCA MARIA

CARUSO, rappresentato e difeso dall’avvocato CARACUTA GIOVANNI,

giusta mandato speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 117/2008 del TRIBUNALE DI LECCE, SEZIONE

DISTACCATA DI MAGLIE del 4/04/08, depositata il 05/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 23 marzo 2010 e’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con sentenza n. 117/2008 il Tribunale di Lecce – confermando la sentenza emessa in primo grado dal Giudice di pace di Maglie – ha respinto la domanda proposta da B.S. contro D.S. A., per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del morso di un cane di proprieta’ del D.S..

Hanno ritenuto giudici di merito che il proprietario dell’animale avesse fornito la prova del caso fortuito, nella specie consistente nel comportamento dello stesso danneggiato, che si era introdotto nel giardino della villa dell’attore, ove il cane circolava libero, gridando contro i proprietari, si’ da suscitare la reazione di difesa dell’animale.

Il B. propone tre motivi di ricorso per cassazione. Resiste l’intimato con controricorso.

2.- Il primo motivo – con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 2052 cod. civ. – e’ inammissibile poiche’, pur prospettando una violazione di legge, censura in realta’ le valutazioni di merito del giudice di appello circa l’idoneita’ dei fatti che si sono verificati a configurare interruzione del nesso causale fra il comportamento dell’animale e il danno.

Trattasi di valutazioni non suscettibili di riesame in sede di legittimita’ se non sotto il profilo degli eventuali vizi di motivazione: vizi che non sono stati neppure prospettati, nei termini in cui sono rilevanti ai fini del riesame (cfr. fra le tante, Cass. civ., Sez. 1^ 16 novembre 2000 n. 14858; Cass. civ., Sez. 3^ 9 aprile 2003 n. 5582; Cass. civ. Sez. Lav. 2 luglio 2008 n. 18119).

3.- Il secondo motivo, con cui il ricorrente denuncia errata valutazione delle risultanze probatorie in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, sempre in relazione alla ritenuta interruzione del nesso causale, e’ inammissibile, in quanto la valutazione delle prove e’ rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, che e’ tenuto a decidere la causa sulla base del principio del libero convincimento circa la rilevanza dei vari mezzi di prova.

Tali valutazioni sono censurabili in sede di legittimita’ solo sotto il profilo dei vizi di motivazione di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5; non ai sensi dell’art. 3 della citata norma, richiamato dal ricorrente.

Le censure proposte, del resto, configurano solo il dissenso del ricorrente dal merito della decisione adottata; non individuano vizi logici o giuridici interni al percorso argomentativo contenuto nella sentenza impugnata, tali da rendere la motivazione inidonea a giustificare la soluzione adottata.

Ne’ e’ stato formulato, con riferimento agli eventuali vizi di motivazione, un momento di sintesi delle censure, analogo al quesito di diritto, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, o le ragioni per cui essa sarebbe inidonea a giustificare la decisione impugnata, come richiesto dall’art. 366 bis cod. proc. civ. – nel testo applicabile al caso di specie – requisito prescritto a pena di inammissibilita’ (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. civ. Sez. 3^ n. 4646/2008, n. 4309/2008, n. 4311/2008 e n. 4719/2008, fra le altre).

4.- Il terzo motivo, con cui il ricorrente denuncia l’errata valutazione delle risultanze probatorie quanto all’esistenza dei danni (sempre ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 6), risulta assorbito, a fronte del rigetto delle censure in tema di responsabilita’.

5.- Propongo che il ricorso sia rigettato, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione e’ stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. – Il Collegio deve preliminarmente respingere la richiesta di rinvio formulata dal ricorrente con istanza 5.5.2010, con la motivazione che egli non ha potuto avere tempestiva notizia della fissazione dell’udienza in Camera di consiglio, essendogli stato notificato il relativo avviso al vecchio indirizzo. E’ onere della parte, infatti, comunicare alla Cancelleria l’eventuale trasferimento del luogo in cui ha eletto domicilio prima del deposito del decreto di fissazione dell’udienza.

Nella specie non risulta pervenuta alla Cancelleria alcuna comunicazione.

Nel merito, il collegio condivide la soluzione e gli argomenti esposti dal consigliere relatore.

2.- Il ricorso deve essere rigettato.

3.- Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 600,00 per onorari;

oltre al rimborso delle spese generale ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2010

 

 

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