Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19146 del 20/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/09/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 20/09/2011), n.19146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI

BETTOLO 22, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINI ROSANNA,

rappresentata e difesa dall’avvocato DEL ROSSO MARIA GABRIELLA,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 620/2007 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 23/05/2007 R.G.N. 1749/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato CALIULO LUIGI per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’Appello di Firenze accogliendo, in riforma della decisione di primo grado, il gravame dell’INPS, rigettava la domanda di T.C. ai fini del godimento della pensione sociale nella misura integrale, non computata nel limite di reddito la rendita INAIL percepita dal coniuge.

2. Contro tale sentenza T.C. ricorre per cassazione con unico motivo. Resiste l’INPS con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con unico motivo di ricorso la ricorrente si duole che la corte territoriale abbia incluso nel cumulo del reddito, ostativo alla concessione della pensione sociale, la rendita INAIL percepita dal coniuge della T., e ciò in violazione dell’interpretazione letterale, sistematica e teleologica della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6, sul presupposto che l’esclusione della rendita INAIL dal cumulo dei redditi percepiti dal richiedente con quelli del coniuge, sia implicita nella nozione di “reddito” da cui esula, per natura, la rendita de qua. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto.

4. Il ricorso è infondato. Questa Corte ha già deciso la questione all’esame del Collegio, con decisioni n. 7147 del 2008 e n. 2312 del 2006, dalle quali non vi è motivo di discostarsi non essendo stati prospettati argomenti nuovi idonei a metterne in discussione i principi affermati.

5. La norma richiamata, L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, 1 e 2 alinea, recita: “il reddito è costituito dall’ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell’anno solare di riferimento. L’assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell’anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione dei redditi concorrono i redditi, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonchè il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell’assegno non concorre a formare il reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell’art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell’assegno sociale”.

6. Dalla disposizione anzidetta si evince che, salvo esplicite esclusioni, concorrono alla determinazione del limite di reddito, ai fini della concessione o meno dell’assegno sociale, redditi di qualsiasi natura, nessun rilevo assumendo la circostanza che essi siano o meno assoggettati ad imposizione tributaria.

7. La conferma di tale interpretazione si trae dalla circostanza che il limite di reddito ostativo deve essere determinato, sia pure provvisoriamente, sulla base della dichiarazione del richiedente, mentre soltanto per il conguaglio della liquidazione provvisoria tale limite viene determinato entro il mese di luglio dell’anno successivo sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti e perciò soggetti a tassazione.

8. Consegue che ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, secondo alinea, per la determinazione del limite di reddito, ai fini della concessione dell’assegno sociale, va computata anche la rendita INAIL del coniuge, non essendo stata esclusa esplicitamente dal computo di tale limite, come i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate soggette a tassazione separata.

9. Alla stregua di tale interpretazione, rispettosa della lettera e della ratio dell’anzidetta disposizione, va confermata la decisione della Corte territoriale che ha prestato adesione al predetto orientamento.

10. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 10,00 per esborsi, oltre Euro 1.500,00 per onorari, oltre IVA e CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA