Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19146 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 19146 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: MOSCARINI ANNA

ORDINANZA

sul ricorso 24136-2015 proposto da:
GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA

già NUOVA TIRRENA

ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore
Speciale e legale rappresentante, Dott. PAOLO ROZZI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLEMENTE IX
10, presso lo studio dell’avvocato LUCIA FELICIOTTI,
che la rappresenta e difende giusta procura in calce
al ricorso;
– ricorrente contro

RESI ADRIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PASUBIO, 11, presso lo studio dell’avvocato SIMONE
BECCHETTI, che lo rappresenta e difende giusta

Data pubblicazione: 19/07/2018

procura in calce al controricorso;
– controricorrente nonchè contro

CARDINALE LUCIA;
– intimata –

di FIRENZE, depositata il 20/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/02/2018 dal Consigliere Dott. ANNA
MOSCARINI;

2

avverso la sentenza n. 958/2015 della CORTE D’APPELLO

FATTI DI CAUSA
Adriano Redi convenne, dinanzi al Tribunale di Siena, Lucia Cardinale
e Sander Bregna, rispettivamente in qualità di proprietaria e di
conducente di una autovettura che, transitando in data 15/12/1999
lungo il raccordo Siena-Bettolle, aveva invaso la corsia di spettanza del

cagionando danni all’auto e alla persona.
L’attore chiamò in giudizio anche la Nuova Tirrena S.p.A., dando poi
atto che la compagnia di assicurazioni aveva indennizzato i danni al
veicolo e offerto L. 85.000.000 per le lesioni subite dalla persona,
somma trattenuta a titolo di acconto. Chiese il risarcimento del danno
biologico e morale e quello patrimoniale derivante dalla differenza tra
il danno liquidato dall’Inail, sulla base dell’invalidità generica, e quello
derivante dalla invalidità specifica, da accertarsi in corso di giudizio.
Effettuata una CTU medico-legale, acclarata la responsabilità del
Sander nella causazione del danno, il Tribunale di Siena liquidò al Redi
un maggior importo, a titolo di danno biologico, di C 55.500,46 e, con
riguardo al danno patrimoniale differenziale, statuì che la rendita Inail
aveva coperto integralmente il danno patrimoniale.
In appello il Redi chiese la condanna dei convenuti al pagamento della
ulteriore somma di C 7.436,42 per il danno morale e di C 80.086,23
derivante dalla riduzione della capacità lavorativa specifica.
Si articolò il contraddittorio, si chiarì che la sentenza di primo grado
era passata in giudicato nei confronti di Bregna, si rilevò la necessità
di una adeguata personalizzazione del risarcimento rimessa alla
quantificazione equitativa del giudice. Il Giudice di appello ritenne che
la rendita Inail non fosse esaustiva della quantificazione del danno
patrimoniale e che il grado di invalidità permanente, determinato dalla
lesione dell’integrità psicofisica, potesse dar luogo ad una riduzione

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Redi urtando violentemente l’autovettura condotta dal medesimo e

percentuale della capacità lavorativa specifica, da liquidarsi con ricorso
alla prova presuntiva.
Il danno patrimoniale venne, pertanto, liquidato con riguardo alla
maggiore gravosità dell’attività lavorativa cui si stima il danneggiato fu
esposto a seguito dell’incidente e quantificato, a titolo equitativo, in C

detrarre i versamenti effettuati dalla Nuova Tirrenia S.p.A. ma non la
rendita erogata dall’Inail. Vennero così poste a carico degli appellati
Nuova Tirrena S.p.A. e Lucia Cardinali le spese del grado.
Avverso quest’ultima sentenza la Groupama Assicurazioni S.p.A.
propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi illustrati da
memoria. Resiste con controricorso Adriano Redi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per
il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.).
La Corte d’Appello non avrebbe considerato che, in primo grado,
l’indennizzo Inail era stato considerato satisfattivo per il danno
patrimoniale, escludendo la liquidazione di un danno differenziale. La
Corte territoriale avrebbe omesso di considerare tale circostanza
nonostante la stessa fosse decisiva, in quanto il Tribunale aveva già
escluso l’esistenza di un danno patrimoniale differenziale liquidabile al
Redi.
1.1

II motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Inammissibile in quanto, a seguito della modifica normativa dell’art.
360 n. 5, al Giudice di legittimità è sottratto il sindacato sulla
motivazione, residuando soltanto la possibilità di censurare l’omessa
motivazione. Il ricorrente non consente a questa Corte neppure di
prospettare il vizio motivazionale in quanto omette di circostanziare e
di riportare in ricorso i mezzi di prova che sarebbero stati
inesattamente valutati dal Giudice di appello e risultanti decisivi ai sensi
dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.

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40.000,00 con il conseguente aumento dell’importo totale dal quale

Il motivo è altresì infondato in quanto il Giudice di appello, lungi
dall’omettere di valutare gli elementi acquisiti all’istruttoria, ha preso
in considerazione tutti gli elementi emersi in corso di causa, ivi incluse
CTU e CTP, che riconoscevano al Redi una perdita di capacità lavorativa
specifica ed ha deciso di fondare la decisione di riconoscere tale voce

di equità. Da quanto esposto consegue che il primo motivo va rigettato.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e art. 111 Cost. in relazione all’art.
360 n. 3 c.p.c. Censura la motivazione, a suo avviso meramente
apparente, della impugnata sentenza, nella parte in cui, da un lato,
riconosce satisfattivo l’importo riconosciuto dall’Inail a totale copertura
del danno patrimoniale e, dall’altro, esclude di poter sottrarre,
dall’importo totale del danno, la capitalizzazione della rendita, non
avendo il giudice di primo grado operato detta decurtazione e
mancando un motivo di appello incidentale sul punto.
La Corte d’Appello ha affermato che il giudice di primo grado non
ave. detratto la rendita Inail dal danno patrimoniale e che, in
mancanza di appello incidentale sul punto, non fosse possibile
procedere in appello alla suddetta detrazione.
2.1 La motivazione è contraddetta da quanto, invero, disposto dal
giudice di primo grado che, lungi dall’escludere la detrazione del danno
patrimoniale dalla rendita Inail, aveva, invece, propriamente operato
la detta detrazione, deducendone, all’esito, l’inesistenza di un danno
differenziale. L’assenza di danno differenziale non avrebbe dovuto
condurre la Corte territoriale a ritenere che la detrazione non potesse
essere operata ma avrebbe dovuto condurla a concludere, all’opposto,
che la detrazione fosse stata operata, sicchè non sarebbe stato
necessario alcun motivo di appello incidentale sul punto.

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di danno sulla base dei pareri medico-legali, pur alla luce di un giudizio

Da quanto esposto si desume la fondatezza del secondo motivo di
ricorso e la necessità di cassare l’impugnata sentenza con riguardo a
questo illogico passaggio della motivazione.
3. Con il terzo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

detrazione, dal danno patrimoniale in favore del danneggiato, del
maggior importo relativo alla rendita erogata dall’Inail. Nella
prospettiva del ricorrente, non essendosi verificata alcuna
soccombenza della Groupama sul punto relativo alla detrazione della
rendita Inali, la stessa appellante non avrebbe dovuto né potuto
proporre alcun appello incidentale, come erroneamente motivato dalla
Corte d’Appello, perché carente di interesse ex art. 100 c.p.c.
Il motivo è fondato in quanto la sentenza impugnata non dà conto del
fatto che, avendo il giudice di primo grado detratto il danno
patrimoniale del Redi da quanto percepito a titolo di rendita Inail,
escludendo il danno differenziale, la Groupama non aveva alcuna
ragione né interesse a proporre un motivo di appello incidentale sul
punto. La Groupama era risultata, sul punto, del tutto vittoriosa in
primo grado, sicchè era del tutto priva di interesse ad impugnare il
relativo capo di sentenza. Da quanto esposto deriva la violazione
dell’art.

100

c.p.c.,

che

presuppone,

anche

nell’ambito

dell’impugnazione, la ricorrenza di un interesse e dunque la condizione
di soccombenza (Cass., 3, n. 13395 del 29/5/2018: “In tema di
impugnazioni, l’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c. postula la
soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che
la parte subisca a causa della decisione da apprezzarsi in relazione
all’utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame
dall’eventuale suo accoglimento”). Ne deriva l’accoglimento anche del
terzo motivo di ricorso.

6

La sentenza impugnata avrebbe violato l’art. 100 c.p.c. escludendo la

Conclusivamente il ricorso va accolto, con riguardo ai motivi secondo e
terzo, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di
Firenze, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese
del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa
composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di
cassazione.
Così deciso in Roma il 20/2/2018

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, cassa la

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