Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19146 del 17/07/2019

Cassazione civile sez. I, 17/07/2019, (ud. 05/04/2019, dep. 17/07/2019), n.19146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16047/2017 proposto da:

S.S.R., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avv. Viscanti Nicola, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2067/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 16/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/04/2019 dal Cons. Dott. FEDERICO GUIDO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso tempestivamente depositato S.S.R., cittadino del Bangladesh, impugnava dinanzi il Tribunale di Catanzaro il provvedimento con cui la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Catanzaro, gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale, di quella sussidiaria e di quella umanitaria.

Riferiva, invero, che il rimpatrio nel suo paese lo avrebbe certamente esposto a pericolo di morte, evidenziando il timore di essere ucciso dagli esponenti dei partiti politici rivali rispetto a quello in cui militava, i quali lo avevano rapito nel 2013 e successivamente liberato a seguito del pagamento del riscatto da parte dei suoi familiari.

Avverso la citata ordinanza il ricorrente proponeva impugnazione con atto di citazione in appello, chiedendo la riforma dell’impugnata ordinanza.

Si costituiva in giudizio il Ministero chiedendo il rigetto del ricorso di cui eccepiva l’infondatezza.

La Corte d’Appello di Catanzaro con sentenza n. 2067/2016 rigettava la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato e quella di protezione sussidiaria, ritenendo non sussistenti i presupposti per la concessione di dette forme di protezione.

La Corte territoriale escludeva altresì la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria.

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione articolato in cinque motivi S.S.R..

Il Ministero dell’Interno non ha svolto nel presente giudizio attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 per avere la Corte territoriale omesso di fornire adeguata motivazione in relazione alla violazione, da parte del Giudice di prime cure, dell’art. 127 c.p.c.; lamenta inoltre che la Corte territoriale abbia omesso di svolgere qualunque attività istruttoria e di valutare le circostanze comunque emerse.

Il motivo, per la verità difficilmente intellegibile e caratterizzato da una mescolanza di censure eterogenee che investono il giudizio di primo grado e quello di appello, è inammissibile, in quanto denuncia il vizio di omessa motivazione non più deducibile in base alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5), introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 14 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012.

Con il secondo, terzo e quinto motivo di ricorso si deduce l’omessa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 per non aver la Corte territoriale riconosciuto la protezione sussidiaria, nonchè la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 per non avere la Corte territoriale accertato che il ricorrente potrebbe subire nel proprio paese delle ritorsioni per ragioni di carattere politico.

I motivi di ricorso che possono essere esaminati congiuntamente in quanto attinenti a questioni strettamente connesse, sono inammissibili.

La Corte territoriale, condividendo il giudizio del Tribunale, con apprezzamento adeguato, ha ritenuto che il racconto del richiedente fosse poco credibile, avuto riguardo alla circostanza che lo stesso non aveva saputo indicare con esattezza l’ora del proprio rapimento, ed ha ritenuto inverosimile che lo stesso fosse riuscito a fuggire sebbene circondato da sette/otto uomini, precisando che il ricorrente non aveva neppure evidenziato le ragioni per le quali riteneva di non poter trovare adeguata protezione nel proprio paese.

Sulla base della complessiva valutazione di dette risultanze ha pertanto escluso che sussistessero i presupposti per l’applicazione della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

La statuizione è conforme a diritto.

Conviene premettere che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c).

Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero sotto il profilo della mancanza assoluta della motivazione, della motivazione apparente, ovvero motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 3340/2019).

Orbene, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda circa la prospettata situazione persecutoria nel paese d’origine – con riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (Cass. 33096/2018).

Quanto invece all’ipotesi di protezione sussidiaria cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale va rappresentata dal ricorrente come minaccia grave e individuale alla sua vita, sia pure in rapporto alla situazione generale del paese di origine ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità (Cass. 32064/2018).

Nel caso di specie la Corte territoriale ha accertato – mediante il ricorso a fonti internazionali aggiornate – la insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata nella regione del Bangladesh di provenienza del ricorrente, affermando che detta zona non presentava particolari problemi di sicurezza ed il mezzo si concreta nella deduzione di ragioni di censura astratte o che integrano riproposizione di questioni di merito.

Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per aver dapprima riconosciuto l’esistenza di una situazione di povertà nel paese dell’originario ricorrente e cionondimeno non aver accolto la domanda di protezione internazionale.

Il motivo è inammissibile.

Come già evidenziato nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134, non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti.

Nel caso di specie non è neppure ravvisabile il vizio di motivazione apparente o perplessa, non sussistendo alcuna contraddittorietà tra la accertata situazione di povertà diffusa del Bangladesh e la mancanza del presupposto per la concessione della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), non sussistendo una situazione di conflitto armato di tale intensità che la sola presenza nel territorio esporrebbe il richiedente ad un pericolo grave per la propria incolumità fisica.

Considerato che il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva, non deve provvedersi sulle spese del giudizio.

Considerato inoltre che il ricorrente è stato ammesso al gratuito patrocinio non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

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