Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19146 del 09/08/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 19146 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.G. s.r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine
del ricorso, dall’Avv. Andrea De Pasquale, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Demetrio Zema in Roma, via Manfredi, n. 17;
– ricorrente contro
HABITAT s.r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a

margine del controricorso, dall’Avv. Claudia Olivieri, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Angelo Remedia in
Roma, piazza Anco Marzio, n. 25;

« 03
.’

Data pubblicazione: 09/08/2013

- aungzur1guzwente avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino depositata

il 15 giugno 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udien-

Giusti;
udito l’Avv. Angelo Remedia, per delega dell’Avv. Claudia
Olivieri;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Aurelio Golia, il quale ha concluso
per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
l. – La s.r.l. M.G. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Mondovì, la s.r.l. HABITAT, proponendo opposizione
avverso il decreto ingiuntivo di quel
stato intimato ad essa opponente

Tribunale, con cui ara

11 pagamento della somma di

euro 51.969,86, oltre interessi legali e spese, quale corrispettivo per lavori eseguiti dalla società opposta nei negozi
di Saluzzo, Mondovì e Torino della stessa M.G., società operante nel settore del “trattamento dell’aria” attraverso la
vendita di apparecchiature tecniche per la climatizzazione,
l’aspirazione, la deumidificazione ed il riscaldamento
dell’aria.
L’opponente instà per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, per l’accertamento e la declaratoria dell’inadempimento

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za del 13 giugno 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto

della società HABITAT, sia per il ritardo nella consegna dei
lavori in tutti e tre i punti vendita, sia per i vizi ed i difetti delle opere con riguardo ai lavori eseguiti nel negozio
di Torino e, conseguentemente, per la riduzione del prezzo e

sa opponente, del danno, nella misura complessiva di euro
322.045 o in quella diversa ritenuta di giustizia, a titolo di
mancato o minore fatturato, di canoni di locazione, di sostegno economico agli agenti, di costi per l’eliminazione dei vizi e difetti delle opere e per il completamento delle opere
non terminate, nonché per il danno all’immagine.
Si costituì la convenuta, resistendo. In particolare, la
società HABITAT negò che il termine del 28 febbraio 2007, pattuito per la conclusione dei lavori, avesse carattere essenziale e dedusse che la consegna dei lavori oltre quel termine
era stata determinata da ritardi nel compimento dei lavori di
ristrutturazione edilizia ad altri commissionati nonché da richieste di modifiche e di lavori extra contratto formulate
dalla società M.G.
Il Tribunale di Mondovì, con sentenza in data 23 dicembre
2005, revocò il decreto ingiuntivo opposto, condannò
l’opponente al pagamento, in favore dell’opposta, della minor
somma di euro 42.734,65, oltre accessori, e condannò l’opposta
al pagamento, in favore dell’opponente, della somma di euro

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per la condanna dell’opposta al risarcimento, in favore di es-

10.000, oltre interessi dalla data della sentenza, a titolo di
risarcimento dei danni.
2. – Pronunciando sull’appello principale di M.G. e
sull’appello incidentale di HABITAT,

la Corte di Torino, con

giugno 2009, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha
determinato in complessivi euro 15.408 l’importo dovuto a titolo di risarcimento del danno in favore di M. G., ed ha dichiarato dovuta da M.G. l’IVA sull’importo di euro 42.734,65
liquidato a carico della stessa ed a favore di

HABITAT

come

compenso per le opere eseguite.
2.1. – Premesso che M.G. non ha dedotto l’essenzialità del
termine convenuto per la consegna dei locali né ha formulato
domanda di risoluzione del contratto per inadempimento di
HABITAT,

ma ha chiesto esclusivamente la riduzione del prezzo

vantato da quest’ultima nei suoi confronti, per l’effetto
dell’inesatto adempimento dell’appaltatrice, la Corte
d’appello ha rilevato che “un certo ritardo non giustificato è
rilevabile sia dalle modalità di svolgimento del rapporto, come riferite dai testi, e, in particolare, quanto al negozio di
Mondovì, dalle considerazioni di parte appellante circa il periodo massimo per il quale siffatto ritardo poteva essere giustificato dalla contemporanea esecuzione di altri lavori da
parte di altra ditta, sia dal comportamento stesso di parte
appellata, la quale ha riconosciuto il ritardo nella conse-

sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 15

gna”, e che, pertanto, “parte appellante ha diritto al risarcimento dei danni che le sono stati arrecati da tale ritardo”.
L’accordo circa i lavori extra in corso d’opera – ha proseguito la Corte territoriale – può ritenersi provato dalle

che, avendo seguito puntualmente l’esecuzione, mai ha formulato alcuna contestazione riguardo alle opere eseguite (e quindi
all’esecuzione di opere non comprese nel capitolato).
La Corte d’appello ha poi precisato che, essendo incontroversa tra le parti l’avvenuta consegna, seppure in ritardo,
dell’opera da parte dell’appaltatore, deve farsi riferimento,
per ciò che attiene alle difformità dell’opera, non alla disciplina generale dell’inadempimento

ex art. 1453 e ss. cod.

civ., bensì a quella dei vizi dell’opera oggetto dell’appalto.
La Corte di Torino ha ritenuto meritevoli di conferma le
considerazioni svolte dal primo giudice in punto di danno
all’immagine (escluso dalla sentenza impugnata), di danno da
mancati introiti commerciali e da provvigioni inutilmente corrisposte (foglio 15 della sentenza impugnata), nessun elemento
economico-contabile la difesa dell’appellante avendo fornito
per un’adeguata valutazione di queste voci. La Corte d’appello
ha poi riconosciuto, con riguardo alla voce rappresentata dai
canoni di locazione degli immobili, per il periodo di indisponibilità degli stessi, successivo al 28 febbraio 2002, relativamente agli immobili siti in Saluzzo e Torino, l’importo, in-

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distinte prodotte da HABITAT, nonché dal comportamento di M.G.

dicato da parte appellante a f. 23 della comparsa conclusionale in primo grado, di euro 5.408, così liquidando a titolo di
risarcimento dei danni in favore di M.G. l’importo complessivo
di euro 15.408.

ha accolto in punto di riconoscimento dell’IVA sull’importo
spettante ad HABITAT a titolo di compenso per le opere eseguite, derivando l’applicazione dell’IVA dalla normativa fiscale
vigente.
3. – Per la cassazione della sentenza della Corte
d’appello M.G. ha proposto ricorso, con atto notificato il 29
aprile 2010, sulla base di tre motivi.
L’intimata ha resistito con controricorso.
Considerato in diritto
1. – Il primo motivo è relativo ai lavori extra capitolato
e al riparto dell’onere della prova della difformità e dei vizi dell’opera. La ricorrente denuncia violazione dell’art.
2697 cod. civ. (con il quesito se “i documenti di produzione
unilaterale, quale una distinta di lavori redatta dalla parte
che intende servirsene in giudizio, e non sottoscritta
dall’altra parte contrattuale, possono costituire prova circa
il contenuto dell’accordo intercorso tra le parti”), violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. (domandando se “il fatto notorio può essere costituito anche da valutazioni del giudice,
relative a fatti non certamente ed incontestabilmente veri, ma

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Quanto all’appello incidentale, la Corte distrettuale lo

ritenuti probabili sulla base di valutazioni operate dal giudice medesimo, sulla scorta della sua personale esperienza”),
vizio di motivazione in relazione a punto decisivo della controversia e violazione dell’art. 1657 cod. civ. (con la ri-

re, anche a mezzo dei propri consulenti, il corrispettivo di
un contratto d’appalto,

ex art. 1657 cod. civ., laddove sussi-

stano valide pattuizioni tra le parti, documentalmente dimostrate, che già stabiliscono un determinate corrispettivo”),
violazione degli artt. 1453, 2697 e 1218 cod. civ. e vizio di
omessa pronuncia (ponendosi l’interrogativo se “l’appaltatore
che agisce per ottenere il pagamento del corrispettivo è tenuto a dimostrare l’esistenza del contratto e di aver correttamente eseguito la propria prestazione, o è il committente a
dover provare l’esistenza dei vizi eccepiti”) nonché difetto
di motivazione su un punto decisivo della controversia.
1.1. – Il motivo è infondato.
1.1.1. – E’ in primo luogo da escludere che la Corte
d’appello abbia ritenuto raggiunta la prova della richiesta da
parte della committente M.G. di lavori extra in corso d’opera
soltanto in base alla documentazione dell’appaltatrice o, addirittura, valorizzando un semplice dato di comune esperienza
come la circostanza che frequentemente la necessità o
l’opportunità di lavori diversi ed ulteriori emerge in corso

chiesta di risolvere il dubbio se “il giudice può ridetermina-

di esecuzione, man mano che il progetto prende corpo e si realizza.
In realtà, i giudici del gravame, nel confermare la pronuncia del primo giudice, hanno tratto la prova di detta ri-

negoziale, della stessa committente M.G., la quale ha incaricato tale Giuseppe Milone di vigilare l’esecuzione dei lavori
e mai, prima dell’introduzione della causa di opposizione a
decreto ingiuntivo, ha formulato alcuna contestazione o rimostranza alla appaltatrice per la fornitura di elementi e/o
l’esecuzione di lavori diversi o ulteriori rispetto a quelli
originariamente presenti nel capitolato e che ragionevolmente
ne aumentavano il prezzo.
Così decidendo, la Corte d’appello si è attenuta al principio per cui l’appaltatore può dimostrare con ogni mezzo di
prova, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni
dell’opera appaltata siano state chieste dal committente, in
quanto la prova scritta dell’autorizzazione di quest’ultimo è
necessaria soltanto quando le variazioni siano dovute
all’iniziativa dell’appaltatore (Cass., Sez. II, 18 gennaio
1983, n. 466; Cass., Sez. Il, 15 maggio 1995, n. 3040; Cass.,
Sez. II, 28 maggio 2001, n. 7242; Cass., Sez. II, 19 setteàbre
2011, n. 19099).
A fronte dell’articolata motivazione, in base alla quale
il giudice distrettuale ha dato conto del conseguito convinci-

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chiesta dal comportamento, durante lo svolgimento del rapporto

mento circa la sussistenza dell’accordo sui lavori extra capitolato, con la proposta doglianza la società ricorrente, pur
prospettando vizi di violazione di legge e motivazionali, tende, in realtà, a rimettere in discussione, contrapponendovene

apprezzamento che, in quanto basato sull’analitica disamina
degli elementi di valutazione disponibili ed espresso con motivazione immune da lacune ed in sé coerente, si sottrae al
giudizio di legittimità.
Del pari esente da censure è la quantificazione dei lavori
extracapitolato, posto che la sentenza impugnata ha fatto leva, al riguardo, sull’elaborato peritale, che ha riconosciuto
l’esattezza e la conformità degli interventi, provvedendo alla
loro valutazione. D’altra parte, il quesito di diritto formulato al riguardo dalla ricorrente in relazione alla dedotta
violazione dell’art. 1657 cod. civ., appare astratto, perché
non si confronta con la motivazione della sentenza d’appello,
la quale ha rilevato la genericità delle contestazioni formulate da M.G. proprio in ordine alla non corrispondenza dei
prezzi contrattuali rispetto a quelli indicati nelle distinte
prodotte da Habitat e valutate dal c.t.u.
1.1.2. – Parimenti priva di fondamento è la doglianza articolata con riguardo alla statuizione relativa alla
minoris,

quanti

con la quale la Corte d’appello ha confermato la re-

gola di giudizio applicata dal primo giudice, secondo cui, non

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uno difforme, l’apprezzamento in fatto del giudice di merito;

avendo potuto il c.t.u. verificare la sussistenza dei vizi e
dei difetti lamentati in relazione ai lavori eseguiti nel negozio di Torino dato che nel frattempo vi era stato un cambio
di gestione con un mutamento della situazione dei luoghi, tale

gna dell’opera da parte dell’appaltatore, non poteva che ricadere sulla committente.
Sul punto, l’orientamento giurisprudenziale offerto dai
precedenti di questa Corte si mostra, ad una prima lettura,
non uniforme.
Un primo indirizzo declama che incombe al committente
l’onere probatorio in ordine alla sussistenza dei vizi o dei
difetti da lui dedotti a fondamento della domanda di risoluzione, quanti minoris o risarcitoria, mentre, (solo) una volta
assolto tale onere, all’appaltatore spetta di dimostrare che
la cattiva esecuzione dell’opera è stata determinata
dall’impossibilità di un esatto adempimento della prestazione
derivante da una causa ad esso non imputabile (Cass., Sez. Il,
15 marzo 2004, n. 5250; Cass., Sez. Il, 15 giugno 2007, n.
14039; Cass., Sez. Il, 5 ottobre 2009, n. 21269). Una conferma
di questo orientamento si rinviene in materia di vendita, dove
è consolidata la massima per cui l’onere della prova dei difetti (e delle eventuali conseguenze dannose, nonché
dell’esistenza del nesso causale fra i primi e le seconde) fa
carico al compratore che faccia valere la garanzia per i vizi

mancato accertamento essendo incontroversa l’avvenuta conse-

della cosa venduta, mentre la prova liberatoria della mancanza
di colpa incombente al venditore opera soltanto quando la controparte abbia preventivamente dimostrato l’effettiva sussistenza della sua denunciata inadempienza (Cass., Sez. Il, 18

8963; Cass., Sez. Il, 12 giugno 2007, n. 13695).
Sviluppando un principio già affermato da Cass., Sez. Il,
13 febbraio 2008, n. 3472, un altro indirizzo afferma invece
che, in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le
difformità ed i vizi dell’opera, assoggettata ai ristretti
termini decadenziali di cui all’art. 1667 cod. civ., ma non
derogano al principio generale che governa l’adempimento del
contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che
l’appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento
del corrispettivo convenuto, abbia l’onere, allorché il committente sollevi l’eccezione di inadempimento di cui al terzo
comma di detta disposizione, di provare di aver esattamente
adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito
l’opera conformemente al contratto e alle regole dell’arte
(così Cass., Sez. Il, 20 gennaio 2010, n. 936). Questo orientamento – il quale muove dalla premessa che la garanzia

ex

artt. 1667 e 1668 cod. civ. costituisce un’applicazione della
comune responsabilità contrattuale per inadempimento o inesat-

luglio 1991, n. 7986; Cass., Sez. Il, 10 settembre 1998, n.

to adempimento, differenziata dall’ordinario regime solo dalle
particolari disposizioni attinenti ai termini di contestazione
e decadenza – si presenta come la traduzione, nell’ambito del
contratto di appalto, del principio (affermato dalle Sezioni

anche nel caso in cui sia dedotto, non l’inadempimento
dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione
dell’inesattezza dell’adempimento, gravando sul debitore
l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento.
In realtà il principio espresso in termini generali da
Cass., Sez. Il, n. 936 del 2010, cit., si riferisce ad una
fattispecie, opportunamente valorizzata nella motivazione della sentenza e costituente elemento supportante la

ratio deci-

dendi, nella quale il collaudo (effettuato, come pattiziamente
concordato tra le parti, dal direttore dei lavori indicato dal
committente) aveva avuto esito negativo, e nella quale, pertanto, l’opera non era stata accettata dal committente

ex art.

1665 cod. civ.; tant’è vero che la Corte non manca di sottolineare come tale negativo collaudo, idoneo ad evitare
l’accettazione dell’opera da parte del committente, ha comportato l’onere a carico dell’appaltatore di provare l’esattezza
del proprio adempimento. Si legge, infatti, nella sentenza n.
936 del 2010: “Nel caso di specie, dunque, in cui la parte attrice aveva agito per ottenere l’adempimento dell’obbligazione

Unite con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533) secondo cui

di pagamento e quella convenuta appellante aveva opposto la
risoluzione del contratto, per inadempimento della sinallagmatica prestazione dovuta dalla controparte .

, erroneamente

i giudici di appello, in un contesto nel quale erano incontro-

sola consegna dell’opera, ma controversa l’idoneità di questa
all’uso convenuto, hanno ritenuto la committente gravata
dall’onere di provare la sussistenza dei difetti della stessa,
senza tener conto che la committente aveva rifiutato di adempiere la propria controprestazione, avvalendosi della facoltà
di cui all’art. 1665, ultimo coma, cod. civ. (disposizione
analoga a quella, di carattere generale, prevista dall’art.
1460 cod. civ.), a seguito dell’esito negativo del collaudo”.
Proprio la particolarità del caso alla base della sentenza
da ultimo citata induce ad escludere la sussistenza di un vero
e proprio contrasto tra orientamenti, suscettibile di rimessione alle Sezioni Unite per la relativa composizione, ed a
ritenere che la diversità di soluzioni, apparentemente rinvenibili nelle massime riconducibili all’uno e all’altro indirizzo, sia in realtà il risultato, o la conseguenza, della diversa fase del rapporto negoziale in cui la questione del riparto dell’onere probatorio fra le parti può venire in gioco.
Ed invero, in materia di appalto, gli artt. 1665 e 1667
cod. civ. prendono in considerazione la verifica e
l’accettazione dell’opera e gli effetti che ne conseguono sul

verse la sussistenza dell’obbligazione degli appaltatori e la

piano della garanzia della difformità e dei vizi dell’opera:
il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di
verificare l’opera compiuta; se, nonostante l’invito fattogli
dall’appaltatore, il committente tralascia di procedere alla

tato entro un breve termine, l’opera si considera accettata,
ed egualmente è a dirsi se il committente riceve senza riserve
la consegna dell’opera, pur in assenza di verifica;
l’accettazione esonera l’appaltatore da ogni responsabilità
per vizi conosciuti o riconoscibili, purché, in quest’ultimo
caso, non taciuti in mala fede dall’appaltatore; ancora,
l’accettazione attribuisce al committente il diritto alla consegna dell’opera e all’appaltatore il diritto al pagamento del
corrispettivo.
Ora, in un quadro normativo così caratterizzato, in cui
l’accettazione dell’opera ha conseguenze sullo stesso ambito
della garanzia per le difformità ed i vizi dell’opera, il momento dell’accettazione vale a segnare, altresì, lo spartiacque ai fini della distribuzione dell’onere della prova tra le
parti.
Infatti, finché l’opera non sia, espressamente o tacitamente, accettata, l’applicazione all’appalto del principio generale che governa l’adempimento del contratto con prestazioni
corrispettive importa che, sorta contestazione sull’esattezza
dell’adempimento dell’obbligazione, al committente che faccia

verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risul-

valere in giudizio la garanzia per difetti dell’opera è sufficiente la mera allegazione dell’esistenza dei vizi, gravando
sull’appaltatore, debitore della prestazione, l’onere di provare di avere eseguito l’opera conformemente al contratto e

che per facta concludentia,

l’opera, è il committente che l’ha

accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica a
dovere dimostrare l’esistenza dei vizi (e delle conseguenze
dannose lamentate), giacché l’art. 1667 cod. civ. indica nel
committente la parte gravata dall’onere della prova di averli
tempestivamente denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta (salvo il caso del riconoscimento o dell’occultamento dei
difetti da parte dell’appaltatore), ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia con il principio – riconducibile
all’art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in
modo da rendere impossibile o troppo difficile l’esercizio
dell’agire in giudizio – della vicinanza al fatto oggetto di
prova (cfr. Cass., Sez. lav., 25 luglio 2008, n. 20484; Cass.,
Sez. III, 16 settembre 2008, n. 23727; Cass., Sez. Il, 17 aprile 2012, n. 6008; Cass., Sez. V, 12 settembre 2012, n.
15219); fermo restando che, una volta raggiunta la prova
dell’esistenza del vizio, la colpa dell’appaltatore si presume, sicché spetta a quest’ultimo, in base alle regole generali
sulla responsabilità del debitore (art. 1218 cod. civ.), non
solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia

alle regole dell’arte. Una volta verificata positivamente, an-

tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, e a lui non imputabile, che abbia causato il difetto.
Di qui il rigetto della censura, giacché nella specie correttamente la Corte d’appello, al pari del primo giudice, ha

(allegati ma non dimostrati, non avendo il c.t.u. avuto la
possibilità di visionare i lavori eseguiti nell’immobile di
Torino per un intervenuto cambio di gestione e relativo mutamento di destinazione) incombeva alla committente M.G., versandosi in fattispecie nella quale quest’ultima, convenuta (in
senso sostanziale) in giudizio per il pagamento del prezzo
dell’appalto, ha chiesto la proporzionale diminuzione del
prezzo ed il risarcimento del danno per le difformità ed i vizi dopo che l’opera era stata ad essa consegnata, non risultando, dal quesito che accompagna la censura, se e quali atti,
incompatibili con la volontà di accettare l’opera o di accettarla senza riserve, la committente abbia posto in essere.
2. – Il secondo motivo è relativo alla concessione, in sede di appello, dell’IVA sulle somme richieste da HABITAT, e
denuncia violazione degli artt. 345 e 112 cod. proc. civ. ed
omessa motivazione su un punto decisivo della controversia,
chiedendo a questa Corte di stabilire se “in sede di appello
può essere domandata per la prima volta l’IVA sulle somme richieste, o [se] essa concreta domanda nuova”.

rilevato che l’onere della prova della sussistenza dei vizi

Il motivo è infondato perché nessuna nuova domanda ha proposto l’opposta Habitat con l’appello in via incidentale, avendo essa già chiesto, con il ricorso in via monitoria,
l’ingiunzione di una somma comprensiva dell’IVA calcolata

3. – Il terzo motivo riguarda il danno da mancato guadagno.
Con esso si denuncia: violazione dell’art. 1226 cod. civ.
(conclusivamente sostenendosi che “nella valutazione del danno
derivante dall’impossibilità di disporre, per un periodo, di
un negozio, può e deve il giudice effettuare una valutazione
equitativa basata sul reddito goduto, nel medesimo periodo, da
punti vendita simili, appartenenti al medesimo comparto merceologico ed appartenenti al medesimo proprietario”), violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. ed insufficiente
motivazione in relazione ad un punto decisivo della controversia (chiedendosi se “può il giudice di merito rigettare, in
fatto, un’allegazione probatoria dell’attore in assenza di
qualsivoglia contestazione sui relativi fatti da parte del
convenuto, regolarmente costituito”), nonché, in relazione agli anticipi provvigione, violazione dell’art. 2697 cod. civ.
e dell’art. 112 cod. proc. civ. (ponendosi il quesito se “può
il giudice di merito, in materia di risarcimento del danno derivante da impedimento di attività lavorativa cagionata da inadempimento contrattuale, ed in assenza di allegazione da

sull’imponibile.

parte del danneggiante/debitore inadempiente, porre sul danneggiato/creditore l’onere di provare l’inesistenza di una
causa di riduzione o esclusione del risarcimento, quale ad
es., il c.d. aliunde perceptumn.

sibile.
La Corte d’appello – oltre a riconoscere, in aggiunta al
Tribunale, il danno, pari ai canoni di locazione sostenuti,
per il periodo di indisponibilità degli immobili – ha confermato la sentenza di primo grado, la quale era giunta alla conclusione che M.G. aveva subito un danno patrimoniale ma che,
essendone difficile la prova del suo preciso ammontare, la valutazione doveva essere effettuata equitativamente e globalmente, per un importo di euro 10.000 in valori monetari correnti.
La Corte territoriale, facendo proprio il percorso argomentativo della sentenza di primo grado, ha adeguatamente
spiegato perché non era possibile assumere a termine di riferimento del danno per la mancata disponibilità dei punti vendita di Saluzzo, Mondovì e Torino il volume delle vendite di
Casale e moltiplicarlo per tre, come chiesto da M.G., attesa,
tra l’altro, la disomogeneità dei diversi negozi e della relativa clientela, né avendo l’appellante in via principale fornito alcun elemento economico-contabile per una adeguata valutazione delle singole voci di danno.

– 18 –

Il motivo è infondato, per la parte in cui non è inammis-

L’entità del risarcimento liquidata in via equitativa dal
giudice del merito riposa su una congrua motivazione del percorso logico seguito, sicché il motivo di ricorso, là dove
prospetta una maggiore attendibilità dei criteri economici

ad un riesame e ad una rivalutazione di un potere determinativo che rientra nella discrezionalità del giudice del merito.
Gli altri quesiti (quelli che accompagnano le censure di
violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt.
2697 cod. civ. e 112 cod. proc. civ.) sono inammissibili perché si risolvono nella mera proposizione di una regola astratta senza in alcun modo rapportarsi alla vicenda dedotta in lite e senza perciò consentire l’individuazione effettiva, e non
meramente retorica, di una quaestio iurís sulla quale il giudice di legittimità sia chiamato a pronunciarsi.
4. – Il ricorso è rigettato.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e

condanna la ricorrente al

rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che

liquida

in complessivi euro 2.700, di cui euro

2.500 per compensi, oltre ad accessori di legge.

– 19 –

forniti da M.G. come base per la liquidazione del danno, tende

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II
Sezione civile della Corte suprema di Cessazione, il 13 giugno

2013.

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