Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19146 del 01/08/2017


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Cassazione civile, sez. II, 01/08/2017, (ud. 06/04/2017, dep.01/08/2017),  n. 19146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 28638-2014 proposto da:

M.A. (OMISSIS), PR.CA. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, rappresentati e difesi

dall’avvocato MICHELE AURELIO FARO;

– ricorrente –

contro

MA.CO. & C. S.n.c. in persona del legale rappresentante

pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 679/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/04/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con citazione notificata il 2.6.1999 M.A. e Pr.Ca. convennero innanzi al Tribunale di Messina la N.P. sas e la P.F. & c. snc, esponendo che con contratto preliminare del 9.8.1982 la P.F. snc aveva promesso ad essi attori la vendita di un appartamento sito in (OMISSIS) per il prezzo di Lire 65.000.000, di cui Lire 52.000.000 corrisposti a titolo di acconto e caparra e Lire 13.000.000, da versarsi al momento della stipula del definitivo. A seguito dell’inadempimento della promittente alienante veniva concluso un nuovo accordo in data 17.6.1993 con il quale la promittente venditrice assume l’obbligazione di trasferire il bene nel termine di tre anni, decorsi inutilmente i quali altra società, la N.P. sas, intervenuta alla stipulazione, avrebbe trasferito ai promissari acquirenti altro immobile sempre nel Comune di Letojanni, avente le medesime caratteristiche di quello originariamente promesso.

Tanto premesso e rilevato che ambedue le promittenti alienanti si erano resi inadempienti chiedeva la condanna delle convenute in solido al pagamento del doppio della caparra versata, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.

Il Tribunale, accertata la legittimità del recesso esercitato dai signori M. e Pr. dal contratto con la P.N. sas condannò quest’ultima al versamento del doppio della somma versata dai promissari acquirenti all’atto della stipula del preliminare del 1982.

La Corte d’Appello, ritenuto il collegamento negoziale tra il primo contratto preliminare, concluso nel 1982 dai signori M. e Pr. con la P.F. snc, poi divenuta Ma.Co. & c. snc ed il successivo accordo del 17.6.1993, cui era intervenuta anche la P.N. sas confermava la pronuncia di legittimità del recesso e la condanna della P.N. sas al pagamento del doppio della caparra.

In parziale riforma della sentenza di primo grado, condannò i signori M. e Pr. al rilascio in favore della Ma.Co. & c. snc dell’immobile sito in (OMISSIS) nel complesso “(OMISSIS)” descritto nel contratto preliminare concluso in data 9.8.1982, nonchè al pagamento della somma di 300,00 Euro mensili a far data dal 2.6.1999 fino al rilascio del bene oltre ad interessi legali ed al pagamento i 2.531,38 Euro oltre ad interessi dal 23.9.1999 al soddisfo in favore della Ma.Co. & c. snc.

Avverso detta sentenza hanno propongono ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, i signori M. e Pr..

Gli altri intimati non hanno svolto nel presente giudizio attività difensiva.

Successivamente, l’avv. Michele Aurelio Faro, quale difensore di M.A. e Pr.Ca. ha depositato atto di rinunzia agli atti del giudizio notificato alla Ma.Co. & c snc.

Si osserva, peraltro, che l’avv. Michele Aurelio Faro, non risulta munito di specifico mandato speciale per la rinuncia agli atti, onde appare necessario disporre rinvio della causa a nuovo ruolo, per consentire la produzione del suddetto mandato speciale.

PQM

 

Rinvia la causa a nuovo ruolo per la regolarizzazione della rinuncia agli atti del giudizio.

Si comunichi.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2017

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