Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19145 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/09/2016, (ud. 27/06/2016, dep. 28/09/2016), n.19145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15110-2015 proposto da:

GIUSO SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIERLUIGI DA

PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato MARIO CONTALDI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIANLUCA CONTALDI,

STEFANIA CONTALDI, ALBERTO RANGONE, CARLO PONASSI giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente principale –

contro

COMUNE DI PORTOFINO;

– intimato –

Nonchè da:

COMUNE DI PORTOFINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRO PICIOCCHI

giusta procura a margine del ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

GIUSO SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1248/01/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA del 24/11/2014, depositata il 09/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. NAPOLITANO LUCIO;

udito l’Avvocato GIANLUCA CALDERARA, difensore del ricorrente

incidentale, che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La CTR della Liguria con sentenza a 1248, depositata il 9 dicembre 2014, non notificata, accolse solo in parte, nei termini di seguito precisati, l’appello proposto dalla Giuso S.r.l. (di seguito società), in persona del legale rappresentante pro – tempore, nei confronti del Comune di Portofino, avverso la sentenza della CTP di Genova, che aveva totalmente respinto il ricorso della società avverso avvisi di accertamento per ICI dal (OMISSIS) al (OMISSIS) nonchè avverso la successiva ingiunzione fiscale ad essi riferita, ed ancora avverso l’ordinanza ingiunzione, notificata il 19 luglio 2012, in relazione al residuo ammontare dovuto in relazione ad avvisi di accertamento, sempre per ICI, per gli anni dal (OMISSIS).

Detta pronuncia accolse il gravame limitatamente alla ritenuta intervenuta decadenza riguardo alle pretese concernenti imposte e sanzioni relative all’ICI per il (OMISSIS), condannando comunque la ricorrente alla rifusione in favore del Comune delle spese di lite.

Avverso detta pronuncia la società ha proposto ricorso principale per cassazione affidato a tre motivi, al quale il Comune di Portofino resiste con controricorso e ricorso incidentale affidato a sua volta a due motivi. La Soc. (Ndr: testo originale non comprensibile) – si difende anche con memoria.

I primi due motivi del ricorso principale possono essere trattati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi.

Parte ricorrente censura come erronea in diritto la decisione della CTR per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (primo motivo) e per violazione dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, (secondo motivo) nella parte in cui, salvo che per l’anno (OMISSIS), per il quale ha statuito essersi verificata decadenza, ha ritenuto essersi verificata sanatoria, in ragione della costituzione della contribuente, quanto alla nullità della notifica degli avvisi di accertamento per il periodo successivo sino al (OMISSIS), avvenuta presso precedente sede della società, così come riguardo alla prima ordinanza ingiunzione, pervenuta a conoscenza della contribuente, che le hanno consentito di svolgere difese riferite anche al merito, per sostenere l’insussistenza della pretesa impositiva dell’ente locale.

I motivi sono infondati.

Questa Corte, come nell’arresto delle Sezioni Unite citato, in maniera non congrua, dalla stessa parte ricorrente (Cass. 4 marzo 2008, n. 5791; si vedano anche le altre pronunce delle Sezioni Unite 15 luglio 2009, n. 16444 e 5 settembre 2012, n. 14681), premesso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediarne il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, di modo che l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato, ha precisato che l’ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, secondo cui “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo”, deve essere intesa nel senso che attribuisce al contribuente la scelta tra o l’impugnare il solo atto consequenziale notificato per far valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o l’impugnare cumulativamente anche l’atto presupposto non notificato per far valere anche i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria. Spetta, pertanto, al giudice di merito, nell’interpretare la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente e, ove ritenga sussistente il secondo caso, la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o no, di tale pretesa.

Ciò è appunto quanto è dato verificare nella fattispecie in esame, in cui la CTR, a fronte di una rilevata nullità della notifica degli avvisi di accertamento per gli anni (OMISSIS), ha ritenuto che l’impugnazione proposta avverso l’ordinanza ingiunzione di seguito emessa (9.5.2011, di cui si era avuta conoscenza indipendentemente dalla notifica) sia stata proposta cumulativamente, con difese nel merito, per la contestazione integrale della pretesa tributaria fatta valere con i prodromici avvisi di accertamento, non solo sotto il profilo della contestazione della soggettività passiva, ma anche in relazione all’eccepita decadenza dalla pretesa impositiva (accolta, con riferimento al solo anno 2006, dal giudice tributario d’appello).

Ricorrono, pertanto, i presupposti per la sanatoria, ex art. 156 c.p.c., del vizio di notifica degli atti presupposti, affermata dalla CTR, in conformità alla giurisprudenza in materia di questa Corte (cfr. Cass. sez. unite 5 ottobre 2004, n. 19854 e successiva giurisprudenza conforme, tra cui Cass. sez. 5^ 12 maggio 2011, n. 10445, su cui di qui a breve si tornerà nella disamina del ricorso incidentale), non avendo parte ricorrente neppure allegato quali ulteriori difese nel merito, oltre a quelle esposte e sulle quali si è pronunciata la sentenza impugnata, le sarebbero state precluse dall’aver avuto cognizione degli avvisi di accertamento per il periodo (OMISSIS) solo in data 28 marzo 2013 a seguito del deposito di memoria della difesa avversaria, come addotto nel secondo motivo.

Risulta, infine, manifestamente infondato anche il terzo motivo del ricorso principale, con il quale è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 c.c., art. 2643 c.c., artt. 2644 e 2652 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, che parte ricorrente sviluppa su precedente di questa Corte (Cass. sez. 2^, 8 marzo 2006, n. 4922), dal quale trae la conclusione che nella fattispecie, avente ad oggetto un credito di natura tributaria, non rileverebbe la mancata trascrizione della costituzione d’usufrutto, avvenuta fin dal 2001, sui beni oggetto d’accertamento, dalla società alla sig.ra G.A.M., giusta accettazione con lettera del (OMISSIS), da considerarsi, secondo parte ricorrente, avente data certa, perchè recante timbro postale impresso in modo da formare corpo unico con la scrittura privata.

Ora – anche a prescindere dalle incongruenze che un assunto del genere (peraltro non univoco nella giurisprudenza di questa Corte: si veda, in senso difforme, Cass. sez. 2^, 23 novembre 1983, n. 6994) legittimerebbe, come con riferimento alla possibilità di attribuzione di data certa a scrittura privata in pendenza di accertamento della stessa autenticità della sua sottoscrizione (nella fattispecie riconosciuta dal Tribunale di Alessandria in giudizio introdotto con domanda trascritta solo in data 3 agosto 2010) – ha valenza decisiva osservare che, venendosi in fattispecie di omessa denuncia ai fini ICI, l’ente impositore non può acquisire conoscenza della sussistenza del presupposto impositivo riguardo all’individuazione del soggetto passivo d’imposta (art. 1, comma 2 in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1), in caso di omessa dichiarazione, se non attraverso la pubblicità immobiliare (cfr. di recente, Cass. sez. 6^-5, ord. 11 marzo 2015, n. 4817, citata nel controricorso, circa l’inopponibilità al Comune di un atto di cessione di un bene ove ne sia stata omessa la voltura catastale).

Le precedenti considerazioni concernenti l’infondatezza del terzo motivo addotto a fondamento del ricorso principale, così come sviluppate nella relazione già depositata in atti ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., segnatamente sull’impossibilità di attribuzione di data certa a scrittura privata non autenticata, in pendenza di accertamento della stessa genuinità della relativa sottoscrizione, quanto alla costituzione del diritto reale di usufrutto in favore della sig.ra C., non risultano scalfite dalle osservazioni svolte da parte ricorrente con la memoria successivamente depositata.

Il ricorso principale va quindi rigettato.

Viceversa è manifestamente fondato il ricorso incidentale, con il quale il Comune denuncia (primo motivo) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, degli artt. 156 e 160 c.p.c. e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso la sanatoria del vizio di notifica degli avvisi di accertamento limitatamente a quello relativo all’anno 2006 sul presupposto dell’intervenuta decadenza della relativa pretesa tributaria, riproponendo, con il secondo motivo, analoga censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Trattandosi di accertamenti tutti relativi a fattispecie di omessa dichiarazione, per quanto riguarda l’anno (OMISSIS), il dies a quo per il relativo esercizio è quello del (OMISSIS), venendo quindi in applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, secondo cui, per quanto qui rileva, l’avviso d’ accertamento d’ufficio doveva essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere effettuata.

Il termine di decadenza sarebbe quindi venuto a scadere il 31 dicembre 2012, ed essendo stato il ricorso proposto dalla contribuente in epoca anteriore (ottobre 2012), in applicazione del principio di cui alla succitata Cass. sez. unite n. 19854/2004, il giudice d’appello avrebbe dovuto rilevare la sanatoria della nullità della notifica dell’avviso di accertamento anche relativamente all’anno d’imposta 2006 per raggiungimento dello scopo in relazione alla proposizione del ricorso, avvenuta prima della scadenza del termine di decadenza per l’esercizio del potere di decadenza.

La sentenza impugnata va quindi cassata limitatamente all’accoglimento del ricorso incidentale dell’ente impositore in relazione al primo motivo, assorbito il secondo e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ultima parte, con integrale rigetto del ricorso della contribuente, anche in relazione all’impugnazione dell’avviso di accertamento per l’anno d’imposta (OMISSIS).

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, in relazione al primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata limitatamente all’accoglimento del ricorso incidentale e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente.

Condanna la ricorrente principale alla rifusione in favore di controparte delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in 200,00 per esborsi ed in Euro 5600,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, e della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dell’art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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