Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19145 del 20/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/09/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 20/09/2011), n.19145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato MARCANGELI GIOVANNI, che

lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A., I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA

PREVIDENZA SOCIALE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6 91/2 0 06 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/05/2006 R.G.N. 8125/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito l’Avvocato ANGELOZZI GIOVANNI per delega MARCANGELI GIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’avv. A.G., quale procuratore antistatario di T.D., ha posto in esecuzione la sentenza con la quale è stato riconosciuto il diritto del suo assistito all’integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità, con distrazione delle spese processuali.

Il giudice dell’esecuzione ha dichiarato l’estinzione della procedura in applicazione del disposto della L. n. 608 del 1996. Tale provvedimento è stato confermato dal Tribunale di Roma, che ha respinto l’impugnazione proposta dall’ A. avverso il suddetto provvedimento osservando che la legge finanziaria del 1996 (L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 181 e segg.) aveva disposto l’estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge e l’inefficacia dei provvedimenti non ancora passati in giudicato, e la L. n. 448 del 1998, art. 73, comma 4, che aveva interpretato la L. n. 608 del 1996, art. 1, comma 6, aveva stabilito che tra gli effetti dallo stesso fatti salvi rientrava anche l’inefficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato nella vigenza dei decreti legge richiamati nel predetto comma, ancorchè non notificati, che si estendeva fino all’entrata in vigore della L. n. 662 del 1996.

L’ A. ha proposto appello avverso la suddetta sentenza deducendo a sostegno dell’impugnazione che la sentenza posta in esecuzione era passata in giudicato dopo il decorso del termine annuale e che all’interno del processo esecutivo non erano applicabili le previsioni di cui al D.L. n. 166 del 1996, art. 1 e dei successivi decreti, nè quelle della L. n. 662 del 1996, trattandosi di disposizioni che si riferivano ai soli processi di cognizione ordinaria e non alle procedure esecutive.

La Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza impugnata, osservando che, alla data in cui il giudice dell’esecuzione aveva adottato il provvedimento di estinzione, la sentenza costituente il titolo esecutivo, sulla base del quale aveva agito l’appellante, non era ancora passata in giudicato, sicchè , nella vigenza della L. n. 662 del 1996, il provvedimento giudiziale costituente titolo dell’esecuzione era divenuto inefficace; e di tanto aveva preso atto il giudice dell’esecuzione.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione A.G. affidandosi a due motivi di ricorso.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 324, 325, 326, 327 c.p.c. con riferimento alla L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 181 e segg. alla L. n. 608 del 1996, art. 1, comma 6, e alla L. n. 448 del 1998, art. 73, comma 4, chiedendo a questa Corte di stabilire, in primo luogo, se “rientra nei poteri del giudice dell’esecuzione dichiarare officiosamente estinte le procedure esecutive e ritenere inefficaci le sentenze che sono passate in giudicato, per omessa impugnazione, successivamente all’entrata in vigore della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 183” e, in secondo luogo, se “la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 181 e segg., è idoneo o meno ad incidere sulla comune disciplina processuale prevista per l’impugnazione dagli artt. 325, 326 e 327 c.p.c.”.

2.- Con il secondo motivo si lamenta l’esistenza di un vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice d’appello avrebbe attribuito rilievo al mancato passaggio in giudicato della sentenza nel termine breve e non avrebbe dato alcuna motivazione sulla eccepita inammissibilità del provvedimento di estinzione della procedura esecutiva pronunciata, secondo l’assunto, da un organo incompetente, al quale era demandato il più limitato compito di verificare l’efficacia del titolo esecutivo solo nel caso in cui fosse stato ritualmente instaurato un procedimento di opposizione all’esecuzione.

3.- Tali motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi tra loro, sono infondati.

Deve osservarsi anzitutto che l’impugnata sentenza fonda il suo decisum (di rigetto dell’appello) sul rilievo della correttezza della statuizione con la quale il giudice dell’esecuzione ha ritenuto la sopravvenuta inefficacia del titolo esecutivo, sulla base del quale aveva agito il creditore appellante, a seguito del mutamento del quadro normativo concernente i procedimenti aventi ad oggetto le questioni sorte a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 495/93 e n. 240/94. Ha osservato al riguardo la Corte territoriale che la decisione risultava pienamente conforme al disposto del D.L. n. 510 del 1996, art. 1, comma 6, conv. con modificazioni in L. n. 608 del 1996, come interpretato autenticamente dalla L. n. 448 del 1998, art. 73, comma 4, secondo cui “la L. 23 novembre 1996, n. 608, art. 1, comma 6, va interpretato nel senso che tra gli effetti dallo stesso fatti salvi rientra anche l’inefficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato nella vigenza dei decreti legge richiamati nel predetto comma, ancorchè non notificati, che si estende fino all’entrata in vigore della L. 23 dicembre 1996, n. 662”, rilevando altresì che quest’ultima legge, all’art. 1, comma 183, aveva a sua volta previsto l’estinzione d’ufficio dei giudizi pendenti relativi a somme dovute in forza delle citate sentenza della Corte costituzionale e l’inefficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato, con la conseguenza che la sentenza sulla quale si fondava la pretesa dell’attore, depositata in data 29.1.1996 e non ancora passata in giudicato nella vigenza dei citati decreti legge (e della successiva norma di sanatoria di cui alla L. n. 608 del 1996, art. 1, comma 6), doveva ritenersi divenuta inefficace e dunque inidonea a costituire valido titolo esecutivo.

La decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale nell’esecuzione forzata l’obbligo del debitore di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo presuppone non solo che detto titolo esista al momento in cui l’azione esecutiva è sperimentata, ma anche che la validità e l’efficacia del titolo permangano durante tutto il corso della fase esecutiva, dal momento dell’intimazione del precetto a quella del compimento e dell’esaurimento della procedura esecutiva, così che la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo comporta l’illegittimità dell’esecuzione dal momento in cui la circostanza si è verificata (Cass. n. 210/2002, Cass. n. 3728/2000, Cass. n. 5374/98, Cass. n. 7285/95). E’ stato altresì precisato che la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta nel giudizio per cassazione, trattandosi di presupposto dell’azione esecutiva (cfr. oltre alla giurisprudenza già citata, Cass. n. 12944/2003, nonchè, più recentemente, Cass. n. 11021/2011). Sotto altro profilo, del resto, questa Corte aveva già affermato che nell’ambito del pignoramento presso terzi, preliminarmente all’emissione dell’ordinanza di assegnazione del credito, il giudice dell’esecuzione ha il potere-dovere di verificare l’idoneità del titolo e la correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nel precetto, sia pure con un accertamento che non fa stato ma esaurisce la sua efficacia nell’ambito del processo esecutivo (Cass. n. 5510/2003), e, per altro verso, che il giudice dell’opposizione all’esecuzione è tenuto a compiere d’ufficio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto a base dell’azione esecutiva, potendo rilevare sia l’inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, che – entrambe – determinano l’illegittimità dell’esecuzione forzata con effetto ex tunc, in quanto l’esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell’azione esecutiva stessa (Cass. n. 22430/2004, Cass. 9293/2001).

La sentenza impugnata si è attenuta ai suddetti principi, atteso che l’affermazione della estinzione della procedura esecutiva è conseguita all’accertamento che la sentenza, in base alla quale aveva agito il creditore appellante, non era ancora passata in giudicato alla data in cui il giudice dell’esecuzione aveva adottato il provvedimento di estinzione (20.1.1997), sicchè il titolo esecutivo, in forza delle disposizioni di cui al D.L. n. 510 del 1996, art. 1, comma 6, conv. con modificazioni in L. n. 608 del 1996, art. 1, comma 6, come interpretato autenticamente dalla L. n. 448 del 1998, art. 73, comma 4, e della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 183, era rimasto privo di efficacia, e così non più idoneo a costituire titolo per l’esecuzione.

Va rilevato poi che le considerazioni da ultimo espresse valgono anche ad escludere l’esistenza di qualsiasi possibile contrasto tra la soluzione qui accolta ed il principio più volte affermato da questa Corte – e richiamato dal ricorrente – secondo cui le disposizioni in esame non avrebbero inciso sulla comune disciplina processuale dei termini di impugnazione, posto che, per quanto si è detto, nel caso in esame la sentenza che costituiva il titolo esecutivo non era ancora passata in giudicato nella vigenza dei decreti legge richiamati dalla L. n. 608 del 1996, art. 1, comma 6, (come interpretato dalla L. n. 448 del 1998, art. 73, comma 4, cit.) e che anche il provvedimento con il quale si è dato atto della inefficacia del titolo esecutivo è intervenuto sempre quando la stessa sentenza non era ancora passata in cosa giudicata (diversamente da quanto invece verificatosi nei casi presi in esame dalle sentenze con le quali è stato affermato il suddetto principio:

cfr. ex plurimis Cass. n. 4069/2004, Cass. n. 1184/2000, Cass. n. 12792/98).

4.- Per concludere, la sentenza impugnata, per essere adeguatamente motivata, coerente sul piano logico e rispettosa dei principi giuridici in precedenza enunciati, non è assoggettabile alle censure che le sono state mosse in questa sede di legittimità.

Il ricorso va dunque rigettato con la conferma della sentenza impugnata, dovendosi ritenere assorbite, in quanto sinora detto, tutte le censure non espressamente esaminate.

5.- Considerato che le parti intimate non hanno svolto attività difensiva, non deve provvedersi in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA