Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19145 del 19/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 19145 Anno 2018
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: POSITANO GABRIELE

Data pubblicazione: 19/07/2018

SENTENZA

sul ricorso 17081-2015 proposto da:
SABBATINI MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CATONE 15,

presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE MAZZUCCHIELLO, rappresentato e difeso
dall’avvocato ANGELO PISANI giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente –

2018
409

contro

DEUTSCHE LUFTHANSA AG LINEE AEREE GERMANICHE , in
persona del legale rappresentante p.t. Direttore
Generale per l’Italia Sig. THOMAS EGGERT,

1

-217/

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI, 29,
presso lo studio dell’avvocato GIULIO POJAGHI
BETTONI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MANFREDI BETTONI giusta procura speciale
a margine del controricorso;

nonchè contro

GESAC HANDLING NAPOLI SPA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 3208/2015 del TRIBUNALE di
NAPOLI, depositata il 03/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/02/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELE
POSITANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per il rigetto;
udito l’Avvocato MANFREDI BETTONI;

2

– controricorrente –

Fatti di causa
1.Con atto di citazione notificato il 6 marzo 2007, Massimo Sabbatini
evocava in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Napoli, la S.p.A. Gesac
Handing Napoli e la compagnia Deutsche Lufthansa AG Linee Germaniche per
conseguire il risarcimento dei danni che assumeva di avere subito a causa della
cancellazione del volo che avrebbe dovuto portarlo da Napoli a Chicago in data

gestiva i servizi di terra presso l’aeroporto di Napoli Capodichino. Con sentenza
del 20 aprile 2009 il giudice adito condannava le società convenute al
pagamento della somma di euro 2.500, oltre interessi e spese, a titolo di
ristoro del danno esistenziale subito per lo stress patito.
2.Avverso tale decisione proponeva appello Deutsche Lufthansa eccependo
la decadenza per decorso del termine biennale previsto all’articolo 35 della
Convenzione di Montreal del 1999 e, nel merito, l’insussistenza di ogni profilo
di responsabilità. In via subordinata, reiterava l’azione di manleva nei confronti
della Gesac Handing Napoli S.p.A. Massimo Sabbatini si costituiva in giudizio
resistendo all’impugnazione e Gesac Handing Napoli S.p.A. chiedeva fosse
dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva, la decadenza e la
prescrizione del diritto azionato in giudizio e, nel merito il rigetto della
domanda.
3.Con sentenza del 3 marzo 2015 il Tribunale di Napoli accoglieva
l’impugnazione non avendo il primo giudice pronunziato sull’eccezione di
decadenza che riteneva fondata, come pure il profilo relativo all’assenza di
responsabilità di Lufthansa. Conseguentemente in accoglimento della
impugnazione rigettava la domanda con condanna di Massimo Sabbatini alla
restituzione di quanto in precedenza versato in esecuzione della decisione di
primo grado.
4.Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Massimo Sabbatini
affidandosi a tre motivi. Resiste in giudizio con controricorso Deutsche
Lufthansa.
Ragioni della decisione
3

20 maggio 2005, provocata da uno sciopero dei dipendenti della società che

1.Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’articolo 35 della
Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, recepita con legge n. 12 del 10
gennaio 2004, in relazione all’articolo 360, n. 3 c.p.c. rilevando che l’evento
dannoso si era verificato il 20 maggio 2005 e che l’atto di citazione era
avvenuto il 6 marzo 2007, la causa era stata iscritta a ruolo il 28 aprile 2007,
entro il termine biennale. Sotto tale profilo, trattandosi di termine di decadenza

alla compagnia aerea non era andata a buon fine e ciò in quanto l’attività di
notifica e quella di iscrizione a ruolo rappresentavano la chiara volontà del
ricorrente di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e ciò integrava la
condotta necessaria e sufficiente per impedire il decorso del termine di
decadenza.
2.Con il secondo motivo deduce la violazione delle medesime disposizioni
prospettando un errore di calcolo nel termine di decadenza. In particolare, al
termine biennale sarebbe applicabile la sospensione feriale da computare per
due volte, trattandosi di termine biennale.
3.Con il terzo motivo deduce la violazione dell’articolo 19 della
Convenzione di Montreal in combinato disposto con l’articolo 14 del
regolamento CE n. 261 del 2004, con riferimento all’articolo 360, n. 3 c.p.c. Il
Tribunale, nel motivare nel merito, aveva ritenuto sussistente la causa di forza
maggiore mentre, al contrario, avrebbe dovuto rilevare la condotta
assolutamente omissiva di assistenza al passeggero, in quanto tale inidonea ad
assicurare le misure necessarie per evitare il danno. Il Tribunale di Napoli
avrebbe errato, quindi, nell’interpretazione delle risultanze istruttorie e nella
valutazione della prova testimoniale.
4.11 ricorso è improcedibile. La notifica della gravata sentenza ha avuto
luogo a mezzo posta elettronica certificata, come dichiarato dal ricorrente.
5.Deve, allora, farsi applicazione al caso di specie del principio di diritto
elaborato da questa Corte con la sentenza 14/07/2017, n. 17450, come
sostanzialmente confermato da numerosa giurisprudenza successiva e
soprattutto da Cass. ord. 22/12/2017, n. 30765, a mente della quale, «ai fini
4

non aveva rilevanza la circostanza che la prima notifica dell’atto introduttivo

del rispetto di quanto imposto, a pena d’improcedibilità, dall’art. 369, comma
2, n. 2, cod. proc. civ., il difensore che propone ricorso per cassazione contro
un provvedimento che gli è stato notificato con modalità telematiche deve
depositare nella cancelleria della Corte di cassazione copia analogica, con
attestazione di conformità ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter dell’art. 9 della
legge 53/1994, del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonché

messaggio» (solo precisando che non è «necessario anche il deposito di copia
autenticata del provvedimento impugnato estratta direttamente dal fascicolo
informatico»).
6. Principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte che hanno
evidenziato che nel giudizio di cassazione, cui – ad eccezione delle
comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria ex art. 16 del d.l. n. 179
del 2012, conv. con modif. in I. n. 221 del 2012 – non è stato ancora esteso il
processo telematico, è necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed
attestarne la conformità, in virtù del potere appositamente conferito al
difensore dagli artt. 6 e 9, commi 1 bis e 1 ter, della I. n. 53 del 1994 (Sez. U,
Sentenza n. 10266 del 27/04/2018 (Rv. 648132 – 01).
7.Parte ricorrente, al contrario, ha omesso di depositare la notifica a mezzo
pec che il ricorrente assume avvenuta e la stampa o copia cartacea della relata
di notifica da lui ricevuta (ovverosia del messaggio di posta elettronica
certificata pervenuto al destinatario della notifica): sicché difetta uno dei
requisiti del deposito di tale atto, munito della necessaria attestazione,
oltretutto entro il termine perentorio previsto dall’art. 369 c.p.c.
8.Né soccorrono parte ricorrente il principio di cui a Cass. 17066/2013, che
esenta dalle formalità di deposito della copia notificata nel solo caso di
intervallo tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso inferiore al
termine breve, visto che tale intervallo è, nella specie, maggiore. Infatti, la
notifica è stata eseguita oltre il termine di 60 giorni previsto dalla legge in
quanto il ricorso è stato spedito per la notifica in data 6 luglio 2015 con
riferimento alla sentenza impugnata, pubblicata il 3 marzo 2015. Neppure può

della relazione di notifica e del provvedimento impugnato, allegati al

ogni attività di applicazione del diritto processuale – al passato.

E neppure

integrando un revirement la prima espressa formulazione di un principio, quella
diversa fattispecie ravvisandosi in un cambiamento inaspettato di un precedente
consolidato principio e non venendo quindi in considerazione in sede di prima
applicazione.
10.

Pertanto, applicando i principi elaborati da questa Corte e di cui alle

rinvia (come ripresa anche da Cass. ord. 20/12/2017, n. 30622), va dichiarata
l’improcedibilità del ricorso, con condanna del soccombente ricorrente alle spese
di lite.
11.

Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra

le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015,
n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13
comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma
17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi
o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.
p. q. m.
dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in
favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in
euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per
cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma ibis dello stesso articolo 13.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte
Suprema di Cassazione in data 7 febbraio 2018
Il Cgliere rensore

6

richiamate Cass. 17450/17 e Cass. ord. 30765/17, alla cui ampia motivazione si

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA