Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19145 del 17/07/2019

Cassazione civile sez. I, 17/07/2019, (ud. 05/04/2019, dep. 17/07/2019), n.19145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13511/2015 proposto da:

J.F., elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie

n. 38, presso lo studio dell’Avv. Boggia Massimo, che lo rappresenta

e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 499/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 17/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/04/2019 dal Cons. Dott. FEDERICO GUIDO;

lette le conclusioni scritte del P.M., Sostituto Procuratore Generale

Dot. MATERA MARCELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 20.8.2014, il Tribunale di Firenze rigettava il ricorso proposto da J.F. avverso la revoca del suo permesso di soggiorno, disposta D.Lgs. n. 30 del 2007, ex artt. 1 e 20 dal Questore di Firenze in data 11.12.2012, rilevando che, anche per il periodo successivo al 2011, vale a dire dopo che il ricorrente aveva scontato la pena inflittagli per fatti attinenti agli stupefacenti e il Tribunale di sorveglianza aveva revocato la misura di sicurezza dell'”allontanamento” dal territorio nazionale, lo J. aveva subito numerose denunce per diversi fatti di reato, era stato arrestato per rapina e denunciato per estorsione; inoltre la moglie sentita a sommarie aveva in un primo tempo riferito che era cessata la convivenza con lo J.; le successive dichiarazioni della medesima seconda cui la convivenza era ripresa ed il ricorrente collaborava con lei nell’attività lavorativa erano rimaste prive di ogni riscontro, posto tra l’altro che il ricorrente aveva mantenuto la residenza originaria.

Il tribunale, reputava dunque pericoloso il comportamento dello J., ritenendo sussistenti i requisiti di cui al D.Lgs. n. 30 del 2007, artt. 7 e 13 ai fini dell’allontanamento dal territorio nazionale, mentre non risultava sufficientemente provata l’effettività del vincolo coniugale.

La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 499/2015, confermava le statuizioni di prime cure, ritenendo che i comportamenti dello J. integravano una sua non irrilevante pericolosità sociale, mentre non risultava provata l’allegazione secondo cui egli lavorasse nella ditta della moglie che l’aveva regolarizzato per motivi fiscali.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, con un unico motivo, J.F..

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 20 per avere la Corte territoriale ritenuto che la condotta del J. integrasse i requisiti del D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 20, comma 3 sulla sola base di denunce relative all’anno 2012, dalle quali non era scaturito alcun procedimento penale e che non si riferivano a fatti particolarmente gravi.

Il motivo è infondato.

A differenza del divieto di espulsione dello straniero convivente con parente entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, stabilito al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c), e il conseguente obbligo di rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare, i quali possono essere derogati, anche in sede di rinnovo, esclusivamente se ricorrono le condizioni ostative contenute nell’art. 13, comma 1 D.Lgs. cit., consistenti in “motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato”, i precedenti penali e la frequentazione di pregiudicati, possono essere idonei ad integrare le “ragioni di sicurezza” poste a base dei provvedimenti emessi da parte del Questore di allontanamento di un cittadino comunitario D.Lgs. n. 30 del 2007, ex art. 20 (Cass. 30828/2018; 701/2018).

La valutazione della “pericolosità sociale” del coniuge straniero di cittadino italiano, ai fini del rinnovo del permesso di,O’tggiorno per motivi familiari, deve essere svolta alla luce dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 20 potendo essere desunta anche dalla sola commissione di reati che ledono o mettono in pericolo l’integrità fisica.

La valutazione deve peraltro essere svolta in concreto, attraverso un esame della condotta complessiva del richiedente, considerata la tipologia e l’entità delle condotte delittuose e della loro continuità o sviluppo diacronico, ferma la necessità che almeno una di esse sia riconducibile alle ipotesi normativamente descritte nella citata disposizione. (Cass.6666/2017;19337/2016).

Nel caso di specie la Corte territoriale ha compiuto una valutazione complessiva delle condotte tenute dal ricorrente, ritenendo che le stesse integrassero una rilevante pericolosità, avendo riportato – nel solo secondo semestre del 2012 – denunce per reati lesivi per l’integrità fisica, quali lesioni a pubblico ufficiale, o potenzialmente tali, quali, resistenza, rapina ed estorsione, oltre ai reati di violazione di domicilio, tentato furto e danneggiamento seguito da incendio oltre ad azioni di disturbo presso un centro di solidarietà presso cui il ricorrente era ospite.

Sulla base di siffatti elementi e dalla loro ripetizione nel tempo, prescindendo dal fatto che non siano poi scaturite condanne definitive in sede penale, la Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento di pericolosità concreta ed effettiva dell’odierno ricorrente, già condannato con sentenza definitiva per fatti attinenti agli stupefacenti, ed all’esito della complessiva valutazione circa la rilevanza dei reati accertati, della condizione del ricorrente e del comportamento da questi tenuto, con apprezzamento adeguato, ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui al D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 20, comma 1 e 3.

La Corte ha altresì evidenziato che nel caso di specie non poteva ritenersi neppure attendibile la circostanza, del tutto priva di sostegno probatorio, secondo cui il ricorrente prestava attività lavorativa presso la ditta della moglie, la quale non lo aveva “regolarizzato” per mere finalità fiscali.

Il ricorso va dunque respinto e le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.

Considerato che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio che liquida in 2.100,00 Euro, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

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