Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19144 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 19144 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: MOSCARINI ANNA

ORDINANZA

sul ricorso 2396-2015 proposto da:
NANIA DOMENICO, considerato domiciliato ex lege in
ROMA,

presso

la

CANCELLERIA

DELLA CORTE

DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati
MASSIMILIANO PANTANO, ANDREA LO CASTRO giusta procura
in calce al ricorso;
– ricorrente contro
2018
299

MINISTERO ECONOMIA FINANZE 80415740580, in persona
del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato

ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende per legge;

1

)\1

Data pubblicazione: 19/07/2018

FLACCOMIO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA GREGORIO VII, 474, presso lo studio
dell’avvocato GUIDO ORLANDO giusta procura in calce
al controricorso;
– controricorrenti

REGGIO CALABRIA, depositata il 30/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 29/01/2018 dal Consigliere Dott. ANNA
MOSCARINI;

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avverso la sentenza n. 1418/2014 del TRIBUNALE di

FATTI DI CAUSA
Domenico Nania convenne dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria il
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Giovanni Flaccomio,
dipendente del Ministero, per sentire pronunciare la condanna dei
medesimi al risarcimento dei danni per la pretesa diffamazione posta

zona di Barcellona Pozzo di Gotto, di una setta massonica cui avrebbero
aderito, tra gli altri, il dott. Franco Cassata e l’avv. Domenico Nania. Il
dott. Cassata aveva iniziato un giudizio per gli stessi motivi deciso dal
Tribunale di Messina con condanna del maresciallo Quinti e del dott.
Flaccomio al risarcimento dei danni in via equitativa ed il Nania, forte
di questo precedente, agì per sentir pronunciare il risarcimento dei
danni anche nei propri confronti, per l’offesa all’onore ed alla
reputazione, per violazione dello statuto di AN cui egli era iscritto, con
conseguente sua esclusione dal partito. Il Flacconio si costituì
invocando la nullità dell’atto di citazione per inesistenza di uno dei
convenuti, eccepì la prescrizione del diritto dell’attore, nel merito riferì
di non aver svolto alcuna denuncia alla Guardia di Finanza, che
nell’appunto di servizio non era contestato alcun reato, che detto
appunto, peraltro tenuto del tutto riservato, era privo di qualsiasi
potenzialità offensiva. Istruita la causa, il Giudice rigettò la domanda,
acquisendo una sentenza passata in giudicato pronunciata in una causa
del tutto analoga proposta dal Cassata per gli stessi fatti, nella quale si
dava atto della mancanza di prova della volontà lesiva dell’altrui
reputazione avendo l’agente (Flaccomio) commesso il fatto nella
ragionevole condizione di adempiere ad un dovere.
Conclusivamente il Tribunale pronunciò, tra le altre statuizioni, in via
consequenziale rispetto al rigetto della domanda, la condanna di
Domenico Nania a rimborsare sia al dott. Flaccomio sia al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, a titolo di spese legali, la somma di C

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in essere dal Flaccomio nel riferire pubblicamente dell’esistenza, nella

12.210,32. Avverso la sentenza Domenico Nania propone ricorso per
cassazione per saltum affidato a due motivi. Resistono con distinti
controricorsi il Ministero dell’Economia e Giovanni Flaccomio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale occorre valutare l’eccezione, proposta dalle parti

questa Corte. L’eccezione è fondata in quanto l’art. 360 co. 2 c.p.c.
prevede la possibilità di impugnare con ricorso per cassazione una
sentenza appellabile del Tribunale se le parti sono d’accordo
sull’omissione dell’appello. L’art. 366 co. 3 c.p.c. prevede che, nel caso
di ricorso per saltum, l’accordo delle parti deve risultare mediante visto
apposto sul ricorso dalle altre parti o difensori muniti di procura
speciale oppure mediante atto separato anche anteriore alla sentenza
impugnata, da unirsi al ricorso.
Il ricorrente non risulta aver ottemperato ad alcuna delle previsioni di
cui ai menzionati articoli del codice di rito, di guisa che il ricorso deve
essere dichiarato inammissibile. Ciò esime questa Corte dal procedere
all’esame dei motivi di ricorso. In ogni caso il motivo di ricorso sarebbe
inammissibile anche per l’oggetto cui esso si riferisce, riguardando il
capo di sentenza che ha condannato, in piena coerenza rispetto alle
statuizioni di soccombenza, l’avv. Nania a pagare le spese di lite. Non
è censurabile in cassazione la statuizione del giudice del merito relativa
alla mancata compensazione delle spese, rientrando detta statuizione
nel potere discrezionale del giudice che non è tenuto a darne ragione
con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, di
guisa che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza
prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere
censurata in cassazione neppure sotto il profilo della mancanza di
motivazione (Cass., U, n. 14989 del 15/7/2005).

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resistenti, relativa all’inammissibilità del ricorso per saltum proposto a

Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile con le
conseguenze sulle spese, liquidate come in dispositivo, e sul raddoppio
del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente

(più C 200 per esborsi), oltre accessori e spese generali al

15%.

Condanna il ricorrente a pagare, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., in favore di
ciascuna parte resistente la somma di C 2.000. Ai sensi dell’art. 13 co.
1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 29/1/2018
Il Presidente

alle spese nei confronti di ciascuna parte resistente, liquidate in €4.100

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