Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19144 del 07/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 07/09/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 07/09/2010), n.19144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18791/2006 proposto da:

F.G., FE.GI., F.C., C.

C., elettivamente domiciliati in ROMA VIA F. CESI 21 presso

lo studio dell’avvocato CANTELLI Antonio, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LEVANTI CORRADO, giusta delega a

margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 23/2005 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 05/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/06/2010 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato LEVANTI CORRADO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato GENTILI PAOLO, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’inammissibilità.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gi., C., F.G. e C.C. vendettero due terreni edificabili in Comune di (OMISSIS) per i quali ricevettero avviso di rettifica e liquidazione di maggior imposta Invim, avendo l’Ufficio valutato le aree L. 50.000 al metro quadrato in luogo del prezzo dichiarato di L. 12.000. La commissione di primo grado accolse il ricorso dei contribuenti ed annullò l’avviso, ritenendo che l’Ufficio non avesse provato in giudizio la congruità del prezzo finale attribuito. La CTR ha accolto parzialmente l’appello dell’Amministrazione, determinando tale valore in L. 30.000 al metro quadrato. I venditori ricorrono con due motivi per la cassazione della decisione d’appello. L’Ufficio resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti sostengono, col primo motivo, che la CTR è incorsa in violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo applicato ai terreni censiti al foglio (OMISSIS) delle mappe catastatali del Comune di (OMISSIS) un criterio di valutazione che l’Ufficio aveva indicato per la prima volta nel giudizio d’appello.

Il motivo è infondato, perchè sia dalla sentenza che dal ricorso risulta che l’avviso era stato motivato col riferimento ai prezzi di mercato ricavati dal confronto con atti di compravendita di terreni similari intervenuti medesimo torno di tempo; che l’Ufficio, in primo grado, aveva indicato a parametro la compravendita di un immobile di analoghe caratteristiche di tre anni precedente; che il contribuente aveva contrapposto i prezzi dichiarati in altre compravendite, ed in appello anche i valori indicati nel Listino Immobiliare della provincia. La CTR ha dato atto delle diverse risultanze, ed ha ritenuto di adottare un valore coincidente col “valore intermedio indicato dal ricorrente nel ricorso introduttivo: L. 29.000 Mq ritenuto congruo dall’Ufficio per la vendita ai coniugi B. di un terreno qualitativamente assimilabile a quello oggetto della presente controversia”.

La motivazione non esorbita dal tema probandum posto dall’avviso e dalle difese spiegate dall’Ufficio in primo grado (restando ancorata al criterio del confronto coi valori dichiarati in atti di compravendita di terreni similari intervenuti medesimo torno di tempo dell’atto oggetto di registrazione).

Essa si sottrae anche alla critica spiegata col secondo motivo di ricorso – col quale si deduce (ex art. 360 c.p.c., n. 5) vizio di motivazione per omesso esame delle osservazioni svolte circa le differenti caratteristiche del terreno compravenduto rispetto a quello assunto a parametro dall’Ufficio. La CTR ha dimostrato di averne tenuto conto, avendo ridotto il valore accertato del 40%, facendolo coincidere con quello risultante da un diverso atto di compravendita, indicato come riferimento dallo stesso contribuente.

Va dunque respinto il ricorso, e condannato il ricorrente alle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali, liquidate in Euro 700,00, di cui Euro 500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2010

 

 

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