Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19144 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 06/07/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 06/07/2021), n.19144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15348/2018 proposto da:

S.M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO

46, presso lo studio dell’avvocato ANNA MARIA MIRANDA, rappresentata

e difesa dall’avvocato ANTONIO POMPIGNA;

– ricorrente –

contro

D.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. Q.

VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO DE ROSA,

rappresentata e difesa dall’avvocato VITO LORENZO VIELI;

– controricorrente

avverso la sentenza n. 405/2017 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZ.

DIST. DI TARANTO, depositata il 27/11/2017 R.G.N. 379/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/12/2020 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza n. 405 depositata il 27.11.2017 la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha accolto l’appello proposto da D.A. nei confronti di S.F.R. (alla quale è subentrata, a seguito del decesso, l’erede S.M.F.) ed ha riconosciuto la sussistenza, tra le parti, di un rapporto di lavoro subordinato da luglio 1990 ad aprile 2005, con mansioni di collaboratrice domestica, con conseguente condanna al pagamento di differenze retributive pari a 73.565,08 Euro, oltre accessori di legge;

2. avverso la sentenza S.M.F. propone ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi e la lavoratrice resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza per ultra petizione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), avendo la Corte territoriale accolto la domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro (e di conseguente condanna al pagamento di differenze retributive) in assenza di una richiesta in tal senso, posto che il ricorso introduttivo del giudizio non conteneva alcuna domanda di accertamento della natura subordinata dell’attività lavorativa espletata nè indicava la causa petendi posta a sostegno della domanda di condanna al pagamento di somme;

2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2094,2727,2729 c.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte territoriale, trascurato di raccogliere una prova rigorosa della subordinazione e della sua onerosità, in considerazione del rapporto di parentela che sussisteva tra la D. e S.F., ed avendo dato invece rilevanza alla macanza di convivenza e alla natura elementare della prestazione tale da non richiedere continue e specifiche direttive, invertendo – di fatto – l’onere della prova;

3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., artt. 132,115 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte territoriale, omesso una analitica ed esaustiva motivazione in ordine alla somma (Euro 73.565,08) individuata quale obbligazione a carico del datore di lavoro, avendo utilizzato i conteggi, scarsamente comprensibili, allegati al ricorso introduttivo del giudizio e non avendo dato conto delle operazioni matematiche effettuate per giungere alle detrazioni applicate alla somma, più ampia, contenuta nel ricorso introduttivo;

4. con il quarto motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) avendo, la Corte territoriale, omesso di verificare se i conteggi attorei contenevano le (seppur modeste) somme mensili dichiarate come percepite dalla D. e di detrarre le giornate che la stessa D. ha dichiarato di non aver prestato (restando accanto al marito malato);

5. Il primo motivo non è fondato.

Dagli stralci del ricorso introduttivo del giudizio riportati dallo stesso ricorrente in cassazione si evince che la lettura complessiva del contenuto dell’atto introduttivo del giudizio evidenziava chiaramente la domanda di condanna al pagamento di somme in ragione dello svolgimento di un’attività di lavoro subordinato. Invero, l’atto introduttivo del giudizio evidenziava: 1) i fatti da accertare: ossia “aver lavorato alle dipendenze di S.F. dal 30.7.1990 al 6.4.2005”, con determinate mansioni (assistenza alla persona e faccende domestiche, ecc.) e continuità e ripetitività di un orario di lavoro giornaliero e settimanale (8 – 13 e 18 – 21 per tutti i giorni dell’anno), nonchè 2) la causa petendi posta a base della domanda di condanna al pagamento della somma: invero, l’atto faceva richiamo espresso al diritto ad una retribuzione “proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato” e all’art. 36 Cost. (tradizionalmente collegato dalla elaborazione giurisprudenziale all’individuazione dei minimi retributivi dei lavoratori subordinati), lamentava il mancato adempimento di tutte le obbligazioni tipiche del rapporto di lavoro subordinato (13ma mensilità, ferie, festività non godute, trattamento di fine rapporto) nonchè indicava di aver preso, quale parametro di riferimento per la determinazione delle somme richieste, i minimi retributivi previsti dal c.c.n.l. concernente i lavoratori subordinati nel settore domestico.

Ebbene, proprio in considerazione dei principi giurisprudenziali richiamati dallo stesso ricorrente – in particolare, la sentenza n. 11039 del 2016 di questa Corte, secondo cui “Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) – come il principio del “tantum devolutum quantum appellatum” (artt. 434 e 437 c.p.c.) – non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti, autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonchè in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed, in genere, all’applicazione di una norma giuridica, diversa da quella invocata dall’istante, ma implica tuttavia il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene della vita – diverso da quello richiesto (“petitum mediato”) – oppure di emettere qualsiasi pronuncia – su domanda nuova, quanto a “causa petendi” – che non si fondi, cioè, sui fatti ritualmente dedotti o, comunque, acquisiti al processo – anche se ricostruiti o giuridicamente qualificati dal giudice in modo diverso rispetto alle prospettazioni di parte – ma su elementi di fatto, che non siano, invece, ritualmente acquisiti come oggetto del contraddittorio” (nello stesso senso, Cass. n. 20652 del 2009, Cass. n. 513 del 2019) – può escludersi un vizio in procedendo della sentenza impugnata, essendo rimasta, la Corte di appello, nell’ambito del “petitum” e della “causa petendi” delineati nel ricorso introduttivo del giudizio.

6. Il secondo motivo non merita accoglimento.

La Corte territoriale si è conformata al principio, che il Collegio condivide, secondo cui, ove la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità debba essere esclusa per l’accertato difetto della convivenza degli interessati, non opera ipso iure una presunzione di contrario contenuto, indicativa cioè dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, cosicchè, in caso di contestazione, la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque l’obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 8132 del 1999; 10923 del 2000; 7845 del 2003; 17992 del 2010). Costituisce del pari consolidato principio, a cui parimenti la Corte territoriale si è attenuta, che, ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, il fondamentale requisito della subordinazione si configura come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell’emanazione di ordini specifici (e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo), oltre che nell’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo nell’esecuzione delle prestazioni lavorative, e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell’incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 5989 del 2001; 12364 del 2003; 20669 del 2004; 4171 del 2006; 7966 del 2006).

Con riguardo alla specificità dell’incarico conferito al prestatore di lavoro, secondo il condiviso orientamento di questa Corte, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, in caso di prestazioni elementari, ripetitive e predeterminate nelle modalità di esecuzione, il criterio rappresentato dall’assoggettamento del prestatore all’esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare significativo, occorrendo far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell’orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, senza che rilevi, di per sè, l’assenza di un potere disciplinare, nè quello di un potere direttivo esercitato in modo continuativo (ex plurimis Cass. nn. 9251 del 2010, 24561 del 2013, 23846 del 2017).

6.1. Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale – oltre ad aver rilevato l’assenza di convivenza tra la S. e la D. – ha utilizzato, al fine di qualificare come subordinata l’attività prestata, gli usuali criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del modesto compenso, la regolamentazione dell’orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) desunti dalle esaminate dichiarazioni rilasciate dai testimoni.

6.2. L’esistenza del vincolo della subordinazione costituisce un apprezzamento che va operato dal giudice del merito, e, in sede di legittimità, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, che nel caso di specie sono stati correttamente applicati; costituisce accertamento di fatto – come tale incensurabile in tale sede se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici – la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 4036 del 2000; 4171 del 2006).

7. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono inammissibili.

Com’è noto, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (v. Sez. U., n. 8053 del 2014; conf. Sez. U., n. 8054 del 2014). Consegue che, se per un verso deve ritenersi oramai esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, è pur vero che, per altro verso, il provvedimento il cui apparato argomentativo si colloca al di sotto della predetta soglia “minima costituzionale” è censurabile per omessa osservanza dell’obbligo di motivazione affermato dall’art. 111 Cost., comma 6 e dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, concretando tale omissione una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (v. Cass. n. 7402 del 2017).

Pertanto, è stato recentemente ribadito che in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6 e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (cfr. da ultimo Cass., ord., n. 22598 del 2018).

Nella specie, la Corte distrettuale ha motivato, in ordine alle somme oggetto della condanna di pagamento, esponendo di prendere a base della decisione i conteggi allegati al ricorso (corrispondenti alle mansioni svolte dalla D. e alle minime ore lavorative, ossia 40 ore settimanali, e dunque 173 ore mensili) dai quali andavano espunte 2 mensilità per gli anni 1992-1995, 3 mensilità per gli anni 1997 e 1998, le ferie e la 13ma mensilità. Tale motivazione non può ritenersi meramente apparente, essendo del tutto idonea a consentire l’individuazione del debito, e non avendo, inoltre, la ricorrente indicato in alcun modo se, con quale atto e in che termini i conteggi allegati al ricorso introduttivo del giudizio siano stati contestati in primo grado e se la questione stessa sia stata eventualmente riproposta in grado di appello.

8. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese di lite sono liquidate in applicazione del criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c..

9. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 20012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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