Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19144 del 01/08/2017


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Cassazione civile, sez. II, 01/08/2017, (ud. 07/03/2017, dep.01/08/2017),  n. 19144

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21924-2015 proposto da:

A.G., rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 86

elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA BARBERINI 12, presso lo

studio dell’avvocato NICCOLO’ ARNALDO BRUNO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALLE CORTENO 41,

presso lo studio dell’avvocato SILVIA MONTANI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MORENO PRIMIERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 177/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 13/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2017 dal Consigliere Dott. ORILIA LORENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS PIERFELICE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

udito l’Avvocato ANTONINI Luciano con delega depositata in udienza

dell’Avvocato A.G., difensore di se medesimo, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

udito l’Avvocato MONTANI Silvia con delega depositata in udienza

dell’Avvocato PRIMIERI Moreno, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’Appello di Perugia, con sentenza 13.5.2015 ha accolto il gravame proposto dal (OMISSIS) nei confronti di A.G. e, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di quest’ultimo tendente alla reintegra nel possesso di un posto auto (in catasto fol. (OMISSIS), particella (OMISSIS) già (OMISSIS)), di cui il ricorrente si ritiene altresì proprietario per acquisto fattone mediante scrittura privata dal precedente proprietario tale P.A..

Per giungere a tale soluzione, la Corte di merito ha osservato che nel caso in esame mancava la prova del possesso perchè dalle deposizioni dei testi emergevano indicazioni in merito ad un utilizzo sporadico del posto auto da parte del ricorrente e non già elementi concreti da cui desumere l’esercizio di un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà. La Corte di merito ha poi negato rilievo alla scrittura privata che il ricorrente appellato pure aveva invocato a sostegno dell’avvenuta immissione in possesso.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ A. sulla base di cinque censure a cui resiste il Condominio con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 1168 c.c., rilevandosi che ai fini della tutela possessoria non si richiede nè la pacificità del possesso nè la continua utilizzazione della cosa, essendo sufficiente che la situazione di fatto si concreti in forme di godimento, anche se limitato in base alle esigenze del possessore, perchè ciò che rileva è che la situazione di fatto abbia i caratteri esteriori della proprietà e che il ricorrente provi di avere esercitato con carattere di attualità la signoria di fatto sulla cosa, sovvertita dall’altrui comportamento. Si duole del fatto che il giudice di appello abbia limitato la durata della situazione a poco più di un mese, benchè tutti i testi del ricorrente avessero fatto riferimento ad un periodo di oltre due anni.

Altro errore starebbe nell’aver ritenuto che il valido esperimento dell’azione di reintegrazione richiede, come per la manutenzione, una precedente apprezzabile durata del possesso.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata contiene sicuramente delle imprecisioni nella parte in cui attribuisce rilievo al divieto di parcheggio indicato nel cartello affisso davanti all’area oppure talvolta sul vetro della vettura del ricorrente, di cui hanno parlato i testi escussi: infatti, per l’esperimento dell’azione di reintegrazione occorre un possesso qualsiasi, anche se illegittimo ed abusivo, purchè avente i caratteri esteriori di un diritto reale (Sez. 2, Sentenza n. 1551 del 21/01/2009 Rv. 606484; Sez. 2, Sentenza n. 10470 del 07/10/1991 Rv. 474131). Ed ancora, la proponibilità dell’azione di reintegrazione non è ancorata alla durata ultrannuale del possesso o alla assenza di violenza nell’acquisto, a differenza di quella di manutenzione.

Queste inesattezze non hanno tuttavia fuorviato la decisione, che risulta basata sulla mancanza di un potere di fatto dell’avvocato A. riconducibile alla relazione richiesta dall’art. 1140 c.c., per la configurabilità del possesso.

La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere idoneo alla tutela possessoria l’utilizzo non continuativo del bene in tema di possesso di servitù discontinue (tra le varie, Sez. 2, Sentenza n. 13700 del 22/06/2011 Rv. 618276) ma tale ipotesi non ricorre nel caso in esame in cui non si agisce a tutela del possesso di una servitù discontinua, ma di un possesso corrispondente all’attività del proprietario di un posto auto.

Trova allora applicazione l’altro principio, pure affermato da questa Corte, secondo cui atti di saltuaria utilizzazione di un bene non valgono di per sè ad integrare gli estremi del possesso, poichè un soggetto può essere considerato possessore o compossessore di una cosa solo quando abbia in concreto la possibilità di disporre materialmente di essa senza che altri soggetti abbiano di fatto o di diritto il potere di escluderlo e, d’altra parte la disposizione materiale della cosa non rileva ai fini in esame se non corrisponde all’attività del proprietario o del titolare di un diritto reale (Sez. 2, Sentenza n. 8799 del 20/08/1999 Rv. 529388).

Nel caso di specie la Corte d’Appello si è attenuta a detto principio laddove, con apprezzamento in fatto qui non sindacabile, ha rilevato che dalle deposizioni dei testi escussi nel giudizio di merito, sia dell’una che dell’altra parte, era emerso un utilizzo solo sporadico del posto auto da parte dell’avvocato ricorrente, limitato a tre o quattro occasioni e da tale circostanza ha desunto la mancanza di prova di un possesso tutelabile.

Rivalutare oggi le deposizioni dei testi non rientra certamente nei compiti dl giudice di legittimità e pertanto la censura non coglie nel segno: come più volte affermato da questa Corte, anche a sezioni unite in tema di sindacato sul vizio di motivazione (regolato dall’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo previgente), la deduzione di un siffatto vizio conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (v. tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 17477 del 09/08/2007 Rv. 598953; Sez. U, Sentenza n. 13045 del 27/12/1997 Rv. 511208; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014 Rv. 629382).

2 Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 1474,1477 e 2644 c.c., dolendosi del giudizio di irrilevanza, ai fini della prova dell’avvenuta immissione in possesso, della scrittura privata con cui egli avrebbe acquistato il suolo in questione.

Tale censura è infondata perchè non coglie la sostanziale ratio decidendi, fondata sulla mancanza di prova in concreto del possesso, a nulla rilevando che in un titolo vi sia una formale immissione in possesso dell’acquirente, elemento che può valere ai fini della legittimazione e, al più ad colorandum, ma che non esonera dalla prova.

Infatti, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di azione di reintegrazione nel possesso, la produzione del titolo da cui il deducente trae lo “ius possidendi” può solo integrare la prova del possesso, al fine di meglio determinare e chiarire i connotati del suo esercizio, ma non può sostituire la prova richiesta nel relativo giudizio, avendo il ricorrente l’onere di provare di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la signoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall’altrui comportamento violento od occulto (Sez. 2, Sentenza n. 17567 del 31/08/2005 Rv. 583357; Sez. 2, Sentenza n. 5760 del 23/03/2004 Rv. 571426; Sez. 2, Sentenza n. 1299 del 07/02/1998 Rv. 512375).

Le altre censure attengono poi al contenuto del contratto di vendita, alla sua validità ed efficacia e agli effetti della trascrizione, tutte questioni attinenti alla azione petitoria, che però il ricorrente non ha ritenuto di esercitare, e oltretutto fanno riferimento ad un documento neppure trascritto, così contravvenendosi anche alla regola dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

3 Col terzo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 81 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5 ed omessa motivazione circa un fatto decisivo della controversia. Osserva in particolare che i giudici di merito nessuna pronuncia hanno emesso sull’eccezione di carenza di legittimazione del Condominio, reiteratamente sollevata dal ricorrente e comunque sempre rilevabile di ufficio.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità perchè per lamentare l’omessa pronuncia il ricorrente avrebbe dovuto innanzitutto dimostrare di avere sollevato l’eccezione nel giudizio di merito, ma ciò non risulta.

In secondo luogo, è inammissibile laddove viene censurata la motivazione sotto il profilo dell’omissione che però oggi non è più possibile far valere nel giudizio di cassazione perchè l’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo applicabile ratione temporis consente il ricorso per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Nel caso in esame, non solo non risulta dedotto tale vizio, ma – come si è detto non risulta neppure dove e quando si sia discusso tra le parti della legittimazione passiva del condominio o dell’applicabilità alla fattispecie dell’art. 81 c.p.c..

In ogni caso – e il rilievo tronca ogni discussione sull’argomento – non si vede come possa oggi la Corte di Cassazione rilevare di ufficio il difetto di legittimazione del condominio, da sempre indicato dal ricorrente come autore materiale del lamentato spoglio e in tale veste evocato proprio da lui nel giudizio possessorio.

4 Col quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ed omessa motivazione circa un fatto decisivo della controversia rimproverandosi alla Corte d’Appello di non essersi espressa sull’eccezione di incapacità a testimoniare dei testi di parte resistente (in quanto condomini).

Anche tale motivo è inammissibile, ma per due ordini di ragioni: primo, perchè, come il precedente, denunzia un vizio di “omessa motivazione” che, come si è visto, non è più deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 5 nuova versione.

In secondo luogo, per difetto di specificità: qualora, in sede di ricorso per cassazione, venga dedotta l’omessa motivazione del giudice d’appello sull’eccezione di nullità della prova testimoniale (nella specie, per incapacità ex art. 246 c.p.c.), il ricorrente ha l’onere, anche in virtù dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare che detta eccezione è stata sollevata tempestivamente ai sensi dell’art. 157 c.p.c., comma 2, subito dopo l’assunzione della prova e, se disattesa, riproposta in sede di precisazione delle conclusioni ed in appello ex art. 346 c.p.c., dovendo, in mancanza, ritenersi irrituale la relativa eccezione e pertanto sanata la nullità, avendo la stessa carattere relativo (sez. 2, Sentenza n. 23896 del 23/11/2016 Rv. 642194; Sez. U, Sentenza n. 21670 del 23/09/2013 Rv. 627450).

Nel caso di specie, il ricorso si limita a riferire che l’eccezione di incapacità a testimoniare era stata sollevata fin dal merito possessorio, ma poi peccando di difetto di specificità, non si confronta con il principio citato perchè non deduce di averla sollevata subito dopo l’assunzione della prova (proprio per impedire la sanatoria).

Sulla attendibilità dei testi, trattasi di questione non sindacabile in cassazione.

5. Col quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360. n. 5 per insufficiente motivazione: secondo il ricorrente, la decisione di fonda sulle deposizioni di tre condomini senza spiegare perchè si sia ritenuto di privilegiarle rispetto a quelle dei testi da lui addotti di cui sono state anche travisate le risposte, avendo costoro confermato la situazione di fatto di cui è stata invocata la tutela.

La censura è inammissibile per le stesse ragioni esposte nella trattazione del motivo precedente: deduzione di un vizio della motivazione non più denunziabile in cassazione e violazione del principio di specificità per mancata/trascrizione, quanto meno per le parti di rilievo, delle deposizioni dei testi del ricorrente che si assumono ingiustamente privilegiate dalla Corte d’Appello.

In ogni caso, come ripetutamente affermato da questa Corte, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, con la conseguenza che è insindacabile, in sede di legittimità, il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (cfr. Sez. L, Sentenza n. 13054 del 10/06/2014 Rv. 631274; Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004 Rv. 569765).

Nel caso di specie la Corte ha motivato adeguatamente rilevando che i testi del Condominio avevano escluso di avere visto l’auto dell’avvocato A. parcheggiata nell’area in oggetto, mentre uno di essi, aveva riferito di una sosta in una sola occasione, precisando che venne apposto un avviso di divieto, trattandosi di pertinenza del condominio.

Pertanto, il ricorso va respinto con addebito di ulteriori spese alla parte soccombente.

Considerato inoltre che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 – quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 2.700,00 ci cui Euro 200,00 per esborsi. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2017

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