Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19143 del 17/07/2019

Cassazione civile sez. I, 17/07/2019, (ud. 13/03/2019, dep. 17/07/2019), n.19143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19139/2018 proposto da:

S.M.L., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Bassan Maria Monica, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di

Cassazione;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, dell’08/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/03/2019 dal Dott. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Venezia, con decreto depositato in data 8 maggio 2018, ha rigettato la domanda di S.M.L., cittadino della Guinea, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente dello status di rifugiato, non essendo state le sue dichiarazioni ritenute attendibili (costui aveva riferito di essere fuggito dal proprio paese per paura di finire ancora in prigione, avendo compiuto atti di danneggiamento su opere costruite dallo zio su terreno conteso, in relazione ai quali era finito in un carcere da cui era riuscito ad evadere).

Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, il Tribunale di Venezia ha evidenziato l’insussistenza di una situazione di violenza generalizzata tale da esporre il ricorrente al pericolo di grave danno alla sua vita o alla sua persona.

Infine, il ricorrente non è stato ritenuto comunque meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata ritenuta parimenti credibile la dedotta situazione di vulnerabilità.

Ha proposto ricorso per cassazione S.M.L. affidandolo a due motivi. Il Ministero dell’Interno si è costituito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e art. 5).

Lamenta il ricorrente che il Tribunale, nel non ritenere credibile il suo racconto, non ha applicato il principio dell’onere della prova attenuato, avendo ignorato che non si possono pretendere riscontri probatori da un soggetto che ha raggiunto l’Italia in condizioni disperate, privo di bagagli e documenti personali.

2. Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente non ha colto la ratio decidendi della statuizione del Tribunale atteso che le sue dichiarazioni sono state ritenute non credibili non perchè non riscontrate, ma in quanto generiche, inverosimili, confuse, con versioni contraddittorie tra quanto dichiarato innanzi alla Commissione Territoriale e quanto allegato nel ricorso introduttivo del giudizio e riferito al Giudice di merito.

Va, peraltro, osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito.

Per contro, poichè il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità, il giudizio di fatto circa la credibilità del ricorrente non può essere censurato sub specie della violazione di legge (Cass. n. 3340 del 05/02/2019).

Nel caso di specie, il ricorrente denuncia la violazione di norme di legge relative alla valutazione sulla credibilità del richiedente la protezione internazionale, attraverso il richiamo alle disposizioni disattese, e fornendo – inammisibilmente in questa sede – una ricostruzione della fattispecie concreta difforme da quella accertata dal Tribunale.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e art. 5.

Si duole il ricorrente della mancata valutazione della situazione del paese d’origine ai fini del rilascio del permesso per motivi umanitari.

Evidenzia, in particolare, una grave situazione delle carceri in Guinea caratterizzata dalla violazione di diritti umani e, in particolare, l’applicazione di trattamenti inumani e degradanti e lamenta la mancata valutazione della condizione di vulnerabilità derivante dalla sua vicenda personale.

4. Il motivo è inammissibile.

Va preliminarmente osservato che sebbene con l’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018 sia stato soppresso l’istituto della protezione umanitaria, questa Sezione, con sentenza n. 4890/2019, nell’ambito del ricorso deciso all’udienza del 23 gennaio 2019 ed iscritto al n. R.G. 19651/2018 (Bandia Aliou c. Ministero dell’Interno) ha già elaborato il seguente principio di diritto: “La normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e dalle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione…”.

Ne consegue che questo Collegio, condividendo il principio di diritto sopra riportato, provvederà anche all’esame di questa domanda.

Anche su tale punto il ricorrente non ha colto la ratio decidendi, atteso che il provvedimento impugnato ha ritenuto l’insussistenza della sua condizione soggettiva di vulnerabilità proprio in relazione alla circostanza che non ha ritenuto credibile la dedotta vicenda personale, con conseguente valutazione dell’insussistenza del rischio che lo stesso possa finire in carcere in caso di rimpatrio nel paese d’origine.

L’accertata declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, essendosi il Ministero dell’Interno costituito in giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2001,00, oltre S.P.A.D., oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

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