Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19143 del 01/08/2017


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Cassazione civile, sez. II, 01/08/2017, (ud. 29/09/2016, dep.01/08/2017),  n. 19143

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26153/2015 proposto da:

M.L., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ANTON GIULIO BARRILI 49, presso lo studio dell’avvocato DANIEL DE

VITO, rappresentata e difesa dall’avvocato VALERIO FREDA giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore (CF: (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 3444/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19 agosto 2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29

settembre 2016 dal Presidente relatore Stefano Petitti;

udito l’Avvocato Valerio Freda per il ricorrente e l’Avvocato dello

Stato Fabio Tortora per il controricorrente e ricorrente

incidentale;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto

del ricorso principale, assorbito il primo motivo dell’incidentale,

e il rigetto del secondo motivo dell’incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato presso il Tribunale di Ariano Irpino, M.L. proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. 74986, notificata il 9 febbraio 2010, con la quale il Ministero delle Finanze, gli aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 32.558,00 per avere effettuato transazioni finanziarie in contanti, senza il tramite di intermediari abilitati, in violazione del D.L. n. 143 del 1991, art. 1, convertito, con modificazioni, nella L. n. 197 del 1991.

All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Ariano Irpino con la sentenza n. 550 del 2010, rigettata i motivi di opposizione relativi a questioni procedimentali e alla prescrizione, accoglieva nel merito l’opposizione, annullando l’ordinanza ingiunzione opposta, ritenendo insussistente la violazione contestata sotto il profilo oggettivo, atteso che la CAM era autorizzata all’intermediazione e poteva svolgere la propria attività mediante semplice comunicazione all’UIC; comunicazione, nella specie, effettuata.

Avverso tale sentenza proponeva appello il Ministero dell’economia e delle finanze, chiedendone l’integrale riforma.

Si costituiva il MA. che insisteva per la conferma della sentenza appellata, proponendo a sua volta appello incidentale reiterando i motivi di opposizione ed instando per l’applicazione della sanzione in misura pari al minimo edittale.

La Corte d’appello di Napoli con la sentenza n. 3444 del 19 agosto 2015, premesso che l’insieme dei motivi di appello aveva comportato un effetto pressochè totalmente devolutivo della controversia, accoglieva l’appello principale, rigettando l’opposizione proposta dal M..

In motivazione, la Corte d’appello rigettava le eccezioni preliminari sollevate dall’opponente, riproposte come motivi di appello incidentale, quali la asserita illegittimità delle modalità di notifica della contestazione e della sua tardività L. n. 689 del 1981, ex art. 14, e, in particolare, l’eccezione di prescrizione della pretesa sanzionatoria, rilevando che l’ordinanza ingiunzione risultava notificata a mezzo posta il 9 febbraio 2010, e quindi nei cinque anni dalla notificazione del processo verbale di contestazione, effettuata l’8 febbraio 2005, che doveva ritenersi del pari correttamente eseguita.

Nel merito riteneva poi che vi fosse la prova delle violazioni contestate.

Infatti, le operazioni in contanti eseguite presso CAM della quale il M. era socio, erano state accertate dalla Guardia di Finanza in base alla documentazione rinvenuta presso la sede sociale, e d’altronde l’opponente e altri soggetti coinvolti si erano limitati solo a contestare l’applicabilità alla fattispecie della normativa antiriciclaggio, senza però discutere circa l’effettivo compimento delle operazioni.

La contestazione sollevata solo con la comparsa di risposta in appello, dell’inidoneità delle risultanze della “prima nota cassa” appariva infondata, atteso che le violazioni erano state confortate anche dalle registrazioni presenti in altri libri contabili della società.

Quanto alla violazione del D.L. n. 143 del 1991, art. 1, la sentenza impugnata ha osservato che la CAM non rientrava tra i soggetti abilitati ex lege ad esercitare attività di trasferimento di contante sopra la soglia legale ed in ogni caso non aveva richiesto la specifica abilitazione concessa dal Ministero delle Finanze.

In proposito, la Corte distrettuale rilevava che dalla lettura congiunta delle norme emergeva che, sebbene si fosse consentito agli intermediari di poter continuare, alla data di entrata in vigore della disciplina normativa in esame, l’attività di erogazione di credito al consumo nei confronti dei propri soci ovvero di locazione finanziaria, purchè ne dessero comunicazione all’Ufficio Italiano dei Cambi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, in ogni caso, la CAM, non rientrando tra i soggetti abilitati ex lege al trasferimento di contanti ex art. 1, avrebbe dovuto richiedere l’abilitazione al compimento di tali attività al Ministero.

Nel caso in esame la Cassa aveva comunicato all’UIC il proprio intento di esercitare l’attività di raccolta del risparmio e di concessione prestiti esclusivamente tra i soci, precisando che si trattava di una richiesta avanzata con riserva, in quanto non reputava di poter essere ricompresa tra gli intermediari di cui all’art. 6 del citato decreto-legge.

Ancorchè la CAM fosse poi stata iscritta nell’elenco di cui all’art. 6, ciò non aveva determinato automaticamente l’abilitazione al compimento delle operazioni in denaro contante, riservate invece in via esclusiva agli intermediari abilitati ex lege ovvero a quelli che avessero richiesto apposita abilitazione al Ministero.

Ne discendeva quindi che sussistevano gli elementi oggettivi dell’illecito contestato.

Quanto al profilo soggettivo, e ribadito che la L. n. 689 del 1981, art. 3, pone una presunzione di colpa, la sentenza riteneva che nella fattispecie non vi fossero elementi tali ingenerare un’errata convinzione sul significato della norma e sulla liceità del comportamento, nè poteva reputarsi che la condotta dell’appellata fosse del tutto irreprensibile. La finalità della normativa violata, che aveva avuto ampia conoscenza anche presso i semplici cittadini, non giustificava la pretesa ignoranza della violazione contestata, non potendo avere efficacia esimente nè gli esiti di controlli effettuati in sede ispettiva dalla Banca d’Italia nel 1997 (trattandosi di ispezione effettuata ad altri fini), nè l’archiviazione in sede penale disposta dal GIP del Tribunale di Ariano Irpino in data 18 marzo 2009, posto che il reato contestato concerneva una fattispecie diversa da quella di cui all’ordinanza opposta, nè la nota dell’UIC del 13 febbraio 1992, con la quale si comunicava l’iscrizione della CAM nell’elenco di cui all’art. 6.

Inoltre il M., essendo socio della CAM, ben avrebbe potuto informarsi in merito alle attribuzioni della società stessa, anzichè limitarsi ad effettuare reiterate transazioni illegali.

In definitiva tutte le circostanze addotte a giustificazione dell’errore scusabile apparivano di equivoca lettura di modo che la convinzione dell’appellato era conseguenza di errori ed omissioni che avrebbe potuto essere evitati usando l’ordinaria diligenza.

Infine, quanto alla misura della sanzione irrogata, la Corte d’appello riteneva che, a fronte di un massimo edittale pari al 40% della somma oggetto di transazione illecita, nulla disponendosi quanto al minimo, la sanzione, applicata nella percentuale del 5%, appariva adeguata alla gravità soggettiva e oggettiva della violazione, non grave ma reiterata, anche in considerazione dei criteri di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 11,.

Infine, per la particolarità della fattispecie esaminata e per l’oscillare delle decisioni in casi consimili esaminati dal giudice a quo, manifestatosi anche dopo l’esito dei primi giudizi di appello, la Corte distrettuale riteneva di poter disporre la compensazione delle spese di lite.

Per la cassazione di tale sentenza M.L. ha proposto ricorso, articolandolo su tre motivi.

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale, affidato a due motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale (violazione dell’art. 2943 c.c.) ci si duole che la Corte distrettuale abbia rigettato l’eccezione di prescrizione della pretesa sanzionatoria dell’amministrazione. Il ricorrente rileva che la Corte d’appello, pur avendo dato atto che il processo verbale di contestazione era stato notificato l’8 febbraio 2005 mentre l’ordinanza-ingiunzione era stata notificata il 9 febbraio, abbia escluso l’estinzione della pretesa sanzionatoria per effetto del superamento del termine di cinque anni dall’ultimo atto interruttivo; e ciò sull’implicito rilievo che, essendo stata effettuata la notificazione a mezzo del servizio postale, doveva aversi riguardo alla data di spedizione.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tre la parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Si deduce che con uno specifico motivo di appello incidentale il M. aveva dedotto che il giudice di primo grado non si era pronunciato sul motivo di opposizione concernente la prova delle violazioni, posto che la Guardia di finanza aveva fondato il proprio accertamento esclusivamente sulle risultanze della “prima nota cassa”, documento che non costituiva scrittura contabile obbligatoria e che non conteneva la prova che le somme ivi registrate fossero state trasferite in contanti e, dunque, in violazione della normativa antiriciclaggio.

Tale doglianza, la cui attualità era stata riproposta in grado di appello, è stata però disattesa dalla sentenza gravata con una motivazione che, secondo il ricorrente, deve di fatto reputarsi omessa. La Corte d’appello ha, infatti, giudicato tale censura inammissibile prima ancora che infondata, sul rilievo che, sin dall’inizio della procedura, esso ricorrente e la CAM si erano limitati a contestare, sotto vari profili, l’applicabilità della normativa antiriciclaggio ai rilevati trasferimenti di somme di denaro contante, ma non avevano mai posto specificamente in dubbio che i trasferimenti fossero avvenuti; e che solo tardivamente, nell’atto di appello, l’originario opponente aveva asserito che le risultanze della prima nota cassa utilizzate dalla Guardia di finanza, non costituivano prova del trasferimento in contanti delle somme ivi registrate; da qui, la conclusione della tardività della doglianza e, quindi, la sua inammissibilità.

3. Con il primo motivo del ricorso incidentale il Ministero dell’economia e delle finanze denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2943 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere inoperante il principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario della notificazione stessa, ritenendo che la notificazione dell’ingiunzione opposta sia avvenuta il 15 gennaio 2010 e non nella data della sua spedizione.

4. Con il secondo motivo del ricorso incidentale il Ministero lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., nella parte in cui la sentenza gravata, pur avendo accolto l’appello principale e rigettato quello incidentale, ha tuttavia compensato le spese di lite, richiamando “la particolarità della fattispecie esaminata e l’oscillare delle decisioni nei casi consimili esaminati dal giudice a quo, che si è manifestato pur dopo le prime sentenze di questa Corte…”.

5. Il primo motivo del ricorso principale è fondato.

La Corte d’appello ha ritenuto che il termine di cinque anni non sia mai stato superato nel caso di specie, atteso che l’ultima violazione risale al settembre 2004, il processo verbale di contestazione è stato notificato l’8 febbraio 2005 e l’ordinanza ingiunzione è stata notificata, a mezzo del servizio postale, il 9 febbraio 2000. Con il riferimento alla notificazione a mezzo del servizio postale, all’evidenza, la Corte d’appello ha inevitabilmente fatto riferimento, ai fini dell’osservanza del quinquennio di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 28, alla data di consegna del plico al servizio postale, certamente anteriore al 9 febbraio, e quindi idoneo a ricondurre l’attività dell’amministrazione ingiungente nell’ambito del termine quinquennale di prescrizione.

Tale soluzione non può essere condivisa.

Questa Corte ha avuto modo di affermare che In tema di sanzioni amministrative, la consegna del verbale di accertamento all’ufficiale giudiziario per la notifica non è idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 28,dovendosi ritenere che il principio generale – affermato dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte cost. – secondo cui, quale che sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario, non si estenda all’ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione, in quanto, perchè l’atto produca l’effetto interruttivo del termine, è necessario che lo stesso sia giunto alla conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) del destinatario (Cass. n. 9841 del 2010).

Le Sezioni Unite hanno poi chiarito che la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicchè, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall’atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l’atto perviene all’indirizzo del destinatario (Cass., S.U., n. 24822 del 2015).

Orbene, nel caso di specie, essendo certo che la notificazione dell’ordinanza-ingiunzione si è perfezionata, per il destinatario, il 9 febbraio 2010, e quindi oltre il termine di cinque anni dalla data di notificazione dell’ultimo atto del procedimento di contestazione dell’illecito (8 febbraio 2005), deve escludersi che possa aversi riguardo alla data di consegna dell’ordinanza-ingiunzione al servizio postale per la spedizione. Il diverso principio invocato dal Ministero controricorrente e posto a fondamento del primo motivo di ricorso incidentale, invero, si riferisce alle ipotesi in cui l’atto del procedimento sanzionatorio debba essere compiuto entro un termine a pena di decadenza. Nè può giovare alla tesi del ricorrente incidentale l’ordinanza interlocutoria n. 1392 del 2015, atteso che tale ordinanza ha dato luogo alla pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata, sicchè il principio di scissione degli effetti della notificazione tra notificante e destinatario opera, quanto al termine di prescrizione, nel solo caso in cui la prescrizione possa essere interrotta attraverso il giudice e quindi attraverso la introduzione di un giudizio: ipotesi, questa, certamente non ricorrente con riferimento alla prescrizione della pretesa sanzionatoria. Per questa, infatti, opera il principio per cui, in tema di sanzioni amministrative, la notifica al trasgressore del processo verbale di accertamento della infrazione è idonea a costituire in mora il debitore ai sensi dell’art. 2943 c.c., atteso che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l’accertamento della violazione e per l’irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell’Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria (Cass. n. 14796 del 2016; Cass. n. 28328 del 2010, che ha ritenuto idonei ad interrompere la prescrizione, l’audizione dell’interessato e la relativa convocazione).

5.1. Il primo motivo del ricorso principale è quindi fondato. A tale pronuncia consegue il rigetto del primo motivo del ricorso incidentale e l’assorbimento del secondo, concernente la statuizione sulle spese.

6. Il secondo motivo del ricorso principale è invece infondato. Lo stesso ricorrente non ignora che alla fattispecie sia applicabile, in considerazione della data di pubblicazione della sentenza gravata, il nuovo dettato dell’art. 360 c.p.c., n. 5, avendo richiamato nella rubrica del motivo la nuova lettera della legge.

Proprio a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., e al fine di chiarire la corretta esegesi della novella, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte che, con la sentenza del 7 aprile 2014, n. 8053, hanno affermato che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54,conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, ed è solo in tali ristretti limiti che può essere denunziata la violazione di legge, sotto il profilo della violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4.

Nella specie, atteso il tenore della sentenza impugnata, deve escludersi che ricorra un’ipotesi di anomalia motivazionale riconducibile ad una delle fattispecie che, come sopra esposto, in base alla novella consentono alla Corte di sindacare la motivazione.

Ed, infatti, la censura non si appunta su di un’omessa disamina (che in realtà vi è stata), quanto sulla condivisibilità o meno della medesima, ipotesi che, però, esula dal novero delle censure motivazionali oggi suscettibili di essere portate all’attenzione di questa Corte.

D’altra parte, dalle deduzioni che sarebbero state sviluppate sul punto nell’originario atto di opposizione, per come riportate in ricorso (“le operazioni contestate non integrano un trasferimento di denaro in contante”), emerge una sostanziale genericità della contestazione in ordine alla sussistenza delle operazioni in contanti, sicchè la valutazione della Corte d’appello, secondo la quale, appunto, la CAM e il M. non avevano posto in dubbio specificamente che il trasferimento in contanti fosse avvenuto e che le contestazioni si incentrassero prevalentemente sulla applicabilità, nel caso di specie, della normativa antiriciclaggio, risulta pertinente e costituisce un incensurabile apprezzamento delle deduzioni delle parti.

In tale situazione il motivo, non essendo possibile apprezzare la complessiva portata delle ragioni poste a fondamento dell’opposizione, si risolve in una critica alla valutazione compiuta dal giudice di appello in ordine a tale condotta processuale; il che conferma che la censura non si appunta su di un’omessa disamina (che in realtà vi è stata), quanto sulla condivisibilità o meno della medesima, ipotesi che però esula dal novero delle censure motivazionali oggi suscettibili di essere portate all’attenzione di questa Corte.

In sostanza, lungi dal prospettare un’omessa disamina di un fatto decisivo, il motivo mira piuttosto a contestare la valutazione di idoneità probatoria dei mezzi di prova che il giudice di merito ha ritenuto di porre a fondamento della propria decisione, risolvendosi quindi in una censura che, anche alla luce della vecchia formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, era preclusa in sede di legittimità (in tal senso si veda il constante principio per il quale i vizi di motivazione denunciabili in cassazione non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, cfr. Cass. n. 20518 del 2008; Cass. n. 22901 del 2005; Cass. n. 15693 del 2004; Cass. n. 11936 del 2003).

7. In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso principale e va invece rigettato il secondo motivo del ricorso principale. Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo va rigettata e il secondo motivo va invece dichiarato assorbito per effetto dell’accoglimento del primo motivo del ricorso principale.

La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d’appello di Napoli perchè proceda a nuovo esame degli appelli alla luce del seguente principio di diritto: in tema di sanzioni amministrative, la consegna dell’ordinanza-ingiunzione al servizio postale per la notifica non è idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 28,dovendosi ritenere che il principio generale – affermato dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte cost. – secondo cui, quale che sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario, non si estenda all’ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione, in quanto, perchè l’atto produca l’effetto interruttivo del termine, è necessario che lo stesso sia giunto alla conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) del destinatario.

Al giudice di rinvio è demandata la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigetta il primo motivo del ricorso incidentale e il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2017

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