Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19142 del 28/09/2016
Cassazione civile sez. VI, 28/09/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 28/09/2016), n.19142
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15033/2015 proposto da:
A E C NETWORK SAS DI M.A., estinta, in persona dell’ex
socio e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIUSEPPE COLAPIETRO, giusta procura in calce alla
comparsa di costituzione di nuovo difensore datata 23.05.2016;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 11247/29/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI del 2/12/2014, depositata il 22/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VILLA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.
Preliminarmente, il Collegio non ritiene meritevole di accoglimento l’istanza di riunione formulata dal ricorrente nella comparsa di costituzione del nuovo difensore datata 23.05.2016, poichè, a prescindere dalla erronea e confusa indicazione dei corrispondenti numeri di iscrizione al Ruolo generale, non risulta che rispetto ai ricorsi iscritti a nn. 15041/15 e 15027/15 (promossi dall’ex socio e dall’ex rappresentante legale della società) vi siano connessioni tali da giustificare l’invocata misura organizzativa processuale.
Sempre in via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità del controricorso dell’amministrazione finanziaria, in quanto tardivamente notificato in data 10/8/2015, a fronte della notifica del ricorso intervenuta in data 10/6/2015.
1. Nel merito, con il ricorso si deducono (testualmente) le seguenti censure: “1- Violazione e laica applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, o falsa applicazione di norme di diritto, D.L. n. 175 del 2014, ex art. 28 comma 4, e art. 2495 c.c.. 2- Per nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 5”.
2. In sostanza, muovendo dal presupposto della irretroattività del D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28, comma 4, parte ricorrente lamenta: a) che “il Giudice di appello doveva, oltre che dichiarare l’inammissibiltà anche l’inesistenza dell’avviso de quo. Trattandosi di atto inesistente e, quindi viziato di nullità assoluta i giudici della commissione potevano rilevare l’inesistenza on ogni grado e stato del (giudizio”; b) che “Il Giudice a quo omette di statuire su di un punto decisivo della controversia, ed omettere di ricostruire e giustificare il percorso logico-motivazionale della ratio decidendi a cui dovrebbe redimersi e su cui dovrebbe fondarsi la decisionalità conclusiva resa”.
3. Le censure presentano profili sia di inammissibilità che di infondatezza.
4. In primo luogo, vengono svolti cumulativamente due mezzi di impugnazione eterogenei (violazione di legge e vizio motivazionale), in contrasto con la tassatività dei motivi di ricorso ed il consolidato orientamento per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Cass. 5471/08, 9470/08, 19443/11, 21611/13, 19959/14, 22404/14, 25982/14, 26018/14, 5964/15).
5. In secondo luogo, il vizio motivazionale viene ambiguamente dedotto in termini di “nullità della sentenza o del procedimento”, e poi illustrato sia come omessa statuizione “su di un punto decisivo della controversia”, sia come omessa ricostruzione e giustificazione del “percorso logico-motivazionale della ratio decidendi”, in difformità dal paradigma contemplato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per le sentenze pubblicate – come quella gravata – a far tempo dall’11 settembre 2012, che presuppone l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.
6. Nel merito, la decisione impugnata non si pone in contrasto nè con le norme indicate, nè con i principi ripetutamente affermati da questa Corte.
7. Deve innanzitutto richiamarsi l’orientamento per cui “il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4, in quanto recante diposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, non ha valentia interpretativa (neppure implicita) nè efficacia retroattiva, sicchè il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495 c.c., comma 2 – operante nei confronti soltanto dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi – si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto D.Lgs., ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente” (Cass. sez. 5^, sent. nn. 6743/15, 7923/16, 8140/16; cfr. sez. 6^-5, ord. n. 15648/15).
8. Inoltre, in diverse occasioni – e con riferimento sia a diverse tipologie di enti collettivi (società di capitali, società di persone, associazioni non riconosciute) che a diverse tipologie di atti (avvisi di accertamento, cartelle di pagamento) – questa Corte ha affermato che “in tema di contenzioso tributario, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell’avviso di accertamento e dell’instaurazione del giudizio di primo grado, determina il dèfitto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell’ex liquidatore, sicchè eliminandosi ogni possibilità di prosecuzione dell’azione, consegue l’annullamento senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria di merito” (Cass. sez. 5^, n. 5736/16), trattandosi di impugnazione “improponibile, poichè l’inesistenza del ricorrente è rilevabile anche d’ufficio e nel giudizio legittimità la sentenza di merito impugnata… va cassata senta rinvio ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, secondo periodo” (Cass. sez. 5^, n. 20252/15; conti n. 21188/14).
9. Correttamente, dunque, la C.T.R., dopo aver rilevato che l’originaria impugnazione dell’avviso di accertamento era stata proposta da una società già cancellata ed estinta, in persona del legale rappresentante, e non da quest’ultimo in proprio, ne ha ritenuto l’inammissibilità, “restando preclusa ogni valutazione sulla sorte dell’atto impugnato, pure emesso nei confronti di un soggetto già estinto”.
10. Riguardo a quest’ultimo aspetto può essere utile aggiungere che, all’esito di numerosi interventi nomofilattici (in particolare, Cass. s.u. n. 6070/13), è stato chiarito come “la cancellazione della società dal registro delle imprese, pur provocando, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, l’estinzione della società, non determina l’estinzione dei debiti insoddisfatti nei confronti dei terzi, verificandosi un fenomeno di tipo successorio sui generis, in cui la responsabilità dei soci è limitata alla parte di ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio di liquidazione, sicchè l’effettiva percezione delle somme da parte dei soci, in base al bilancio finale di liquidazione, e la loro entità, vanno provate dall’Amministrazione finanziaria che agisce contro i soci per i pregressi debiti tributari della società, secondo il normale riparto dell’onere della prova” (Cass. sez. 5^, sent. n. 13259/15; conf. sent. n. 5736/16; cfr. Cass. nn. 7676/12, 7679/12, 19453/12, 1468/04, 5113/03, 5489/78, 3879/75).
11. In altri termini, “la cancellazione dal registro delle imprese costituisce il presupposto della proponibilità dell’azione nei confronti dei soci; l’avvenuta percezione di somme in sede di liquidazione del bilancio finale costituisce il limite della responsabilità dei soci”, sicchè “spetta al creditore (che pretende), e non al debitore, l’onere della prova dell’azionata pretesa (art. 2697 c.c.)”, con riguardo sia alla “reale percezione delle somme” da parte dei soci – nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione, ovvero durante il tempo della liquidazione, a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, comma 3, (v. Cass. sez. 5^, nn.. 11968/12, 19611/15) – sia alla “entità di tali somme” (cfr. Cass. sez. 5^, n. 25507/13).
12. Il ricorso va quindi rigettato, senza necessità di pronuncia sulle spese – le quali restano a carico della parte che le ha anticipate – in ragione della rilevata inammissibilità del controricorso della parte intimata.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e dichiara inammissibile il controricorso. Nulla sulle spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016