Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19142 del 19/07/2018


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19142 Anno 2018
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: MOSCARINI ANNA

SENTENZA

sul ricorso 16065-2015 proposto da:
MAREBLU’ IMMOBILIARE SRL in persona del legale
rappresentante pro tempore FRANCO GRATICOLA,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VELLETRI, 10,
•a

presso lo studio dell’avvocato SALVATORE FULVIO
SARZANA DI S. IPPOLITO, che la rappresenta e difende
2018

giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –

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contro

IMPRESA EDILE DI FALLONI ANTONIO in persona del
titolare FALLONI ANTONIO, domiciliata ex lege in

Data pubblicazione: 19/07/2018

ROMA,

presso

la

CANCELLERIA

DELLA

CORTE

DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIAN
MARIO FOIS giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente

di SASSARI, depositata il 19/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/01/2018 dal Consigliere Dott. ANNA
MOSCARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CARDINO il rigetto del
ricorso;
udito l’Avvocato SALVATORE FULVIO SARZANA DI S.
IPPOLITO;

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avverso la sentenza n. 522/2014 della CORTE D’APPELLO

FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del marzo 2011 la Mareblu Immobiliare s.r.l.
convenne in giudizio davanti al Tribunale di Sassari l’Impresa Edile di
Falloni Antonio chiedendo che fosse accertato e dichiarato il proprio
diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato in favore della

condanna della medesima alla rifusione della complessiva somma di C
49.520 a titolo di indebito oggettivo, oltre interessi fino al saldo, o in
subordine che la società convenuta fosse condannata a pagare, a titolo
di arricchimento senza causa, la somma di C 49.520. Ad avviso della
società attrice la somma indebitamente versata era eccedente quella
pattuita con il contratto di appalto dell’8/1/2008 e con successiva
scrittura privata del 23/9/2009 con le quali l’impresa edile aveva
assunto l’appalto, per conto della Mareblu Immobiliare s.r.I., della
costruzione di un complesso immobiliare in Castelsardo. In una con
l’atto di citazione la società attrice depositò documentazione a sostegno
della domanda, con un elenco delle ricevute dei pagamenti effettuati in
favore della convenuta e fatture dell’impresa Falloni.
Questa si costituì contestando genericamente la fondatezza della
domanda e rappresentando che il pagamento della somma oggetto di
causa era sì avvenuto, ma aveva trovato la propria causa in lavori
ordinati dalla committente all’appaltatrice con due varianti in corso
d’opera. Con comparsa conclusionale l’impresa eccepì l’assenza di
prova documentale in ordine agli intervenuti pagamenti e la Mareblù
provvide allora ad un nuovo deposito della documentazione probatoria
a supporto della domanda.
Il Tribunale di Sassari, con sentenza del 2013, ritenne che l’indebito
oggettivo non fosse stato specificamente contestato dalla convenuta,
accolse la domanda e condannò l’impresa di Falloni Antonio a pagare a

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convenuta, a titolo di corrispettivo dell’appalto da essa eseguito, con

Mareblù la somma di C 49.252 oltre interessi dalla domanda al saldo,
e le spese del giudizio.
L’impresa appaltatrice propose appello e la Corte d’Appello di Cagliari,
con la sentenza del 19/12/2014, ha riformato la pronuncia di primo
grado, ritenendo che la domanda non fosse stata documentalmente

di non contestazione, l’impresa non aveva affatto negato di aver
percepito una somma di denaro maggiore rispetto a quella pattuita,
per avere eseguito lavori ulteriori rispetto a quelli previsti dal
capitolato. Il Giudice ha accolto l’eccezione dell’appellante relativa alla
mancanza della prova documentale degli intervenuti pagamenti,
ritenendo di non poter desumere, da una ordinanza istruttoria che
disponeva sulla richiesta di ammissione di prove testimoniali del
30/1/2013, che i documenti contestati fossero in atti mentre, per quel
che riguarda le fatture, ha ritenuto che parte attrice avrebbe dovuto
chiedere di ricostituire la prova anziché limitarsi a ridepositare i
documenti con le comparse conclusionali senza consentire il
contraddittorio con la controparte.
Il Giudice ha altresì ritenuto che l’attestazione del cancelliere circa la
produzione delle fatture e delle ricevute non potesse essere soddisfatta
dall’attestazione relativa alla produzione dell’allegato descritto come
“elenco delle ricevute dei pagamenti effettuati in favore della società
convenuta da parte della società attrice e fatture dell’impresa edile di
Falloni Antonio”, anche perché il timbro di deposito era stato posto solo
in calce alla memoria ex art. 183, VI° co. c.p.c. e non anche sui
documenti né sull’elenco dei medesimi, mancando la prova del deposito
dei documenti relativi al fatto costitutivo della domanda in una con
l’atto di citazione. Quanto al principio di non contestazione
dell’intervenuto pagamento di una somma superiore a quella
contrattualmente pattuita, la Corte d’Appello ha ritenuto che
l’affermazione dell’impresa non avesse alcuna natura confessoria o di

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provata, senza attribuire alcun rilievo al fatto che, in base al principio

ammissione essendo rivolta propriamente, in quanto corrispettivo di
lavori ulteriori rispetto al capitolato d’appalto, a contestare che le
somme versate fossero superiori a quelle pattuite. Conclusivamente il
giudice d’appello, ritenendo non assolto l’onere probatorio incombente
sulla parte che aveva formulato la domanda di indebito, in riforma della

dell’appellata le spese del grado. Avverso la sentenza la Mareblù
Immobiliare s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Resiste con controricorso l’impresa edile Antonio Falloni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione
degli artt. 115, 116 e 167, comma 1 c.p.c. in relazione all’art. 2697
c.c. (art. 360 comma 1 n.3 e 5 c.p.c. – violazione e falsa applicazione
delle norme e dei principi in materia di onere della prova, valutazione
ed apprezzamento delle risultanze istruttorie e dei fatti non contestati).
Ad avviso della ricorrente la sentenza avrebbe violato le norme sulla
distribuzione dell’onere della prova con riguardo ai fatti non contestati
nella parte in cui non ha ritenuto di conferire al Giudice il potere di
ritenere provati, accanto ai fatti notori, anche quelli né direttamente
né indirettamente contestati dalla controparte.
Nel caso specifico non sarebbe contestato il dato di fatto dell’avvenuto
pagamento, da parte della committente, di una somma di denaro
superiore a quella fissata convenzionalmente sicchè il giudice avrebbe
errato nel ritenere non soddisfatto l’onere probatorio in capo alla
società ricorrente.
Il motivo è infondato in quanto, come è agevole desumere dalla
impugnata sentenza che ha esaminato gli atti di causa, l’impresa
convenuta ha sempre contestato la fondatezza della domanda attrice,
eccependo come la lamentata circostanza dell’erroneo pagamento della
cifra di € 49.520 fosse “pretestuosa ed infondata”. Non c’è alcuna
evidenza dell’operatività del principio di non contestazione, né vi è una

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sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda, ponendo a carico

confessione relativa alla circostanza che le somme versate fossero
superiori a quelle pattuite per i lavori aggiuntivi sicchè la sentenza
resiste alle censure formulate dalla ricorrente con il primo motivo. La
Corte ha applicato, perciò, il fermo principio di questa Corte in tema di
indebito oggettivo secondo cui chi agisce in ripetizione dell’indebito

medesimo.
Con il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione
degli artt. 115, 116 e 167, comma 1 in relazione agli artt. 183 6°
comma c.p.c. e 2697 c.c. (art. 360 comma 1 n. 3 e 5 c.p.c. – violazione
delle preclusioni previste dall’art. 183 6° comma c.p.c.). La ricorrente
denuncia la palese violazione di quanto statuito dalla legge in ordine
alle preclusioni temporali entro le quali era possibile, per le parti,
sollevare contestazioni ed eccezioni dei fatti allegati, non avendo la
Corte d’Appello rilevato come la contestazione circa la prova dei
pagamenti, a prescindere dalla sua fondatezza o meno, fosse
comunque intempestiva già nel primo grado del giudizio. L’eventuale
difetto di produzione documentale avrebbe dovuto essere fatto valere
non più tardi nel termine di cui all’art. 183, 6° co. c.p.c. mentre risulta
sollevato soltanto con la comparsa conclusionale. La contestazione
sollevata dalla società resistente in merito all’asserita mancanza di
prova avrebbe, dunque, dovuto ritenersi non tempestivamente
proposta e quindi non avrebbe potuto trovare ingresso nel giudizio di
appello. Ancora, la ricorrente censura, nell’ambito del secondo motivo,
la statuizione dell’impugnata sentenza secondo la quale la parte attrice
avrebbe dovuto chiedere di poter ricostruire la prova, anziché limitarsi
a ridepositare i documenti con le memorie conclusionali, in fase priva
di interlocuzione con la controparte.
Il motivo è fondato e merita di essere accolto.
Effettivamente parte resistente non ha provveduto, nei termini
processuali relativi alle preclusioni, ad eccepire il difetto di prova

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deve dimostrare la somma, il pagamento e la natura indebita del

documentale menzionata in citazione (p. 1 della parte motiva della
sentenza impugnata) e la Corte d’Appello, nell’accogliere la
contestazione sollevata in merito alla mancanza di prova dei
pagamenti, avrebbe dovuto rilevare la tardività dell’eccezione per
essere la stessa stata formulata non nel termine ex art. 183, 6° co.

giurisprudenza di questa Corte le predette note assolvono unicamente
una funzione illustrativa delle domande e delle eccezioni ritualmente
introdotte nel giudizio e sulle quali si sia instaurato il contraddittorio
delle parti, non potendo di regola contenere domande o eccezioni
nuove (Cass., 6-2, n. 315 del 12/1/2012). Anche la statuizione relativa
al dovere della parte attrice di richiedere di poter ricostruire la prova
anziché limitarsi a ridepositare i documenti in una con le memorie
conclusionali in fase priva di interlocuzione con la controparte, merita
di essere censurata in quanto, secondo la giurisprudenza consolidata
di questa Corte “nell’ipotesi di smarrimento del proprio fascicolo e dei
documenti in esso allegati, la parte ha l’onere di richiedere al giudice il
termine per ricostruirlo e, disposte infruttuosamente le opportune
ricerche tramite la cancelleria, può depositare nuovamente i
documenti, mentre il giudice può pronunciare sul merito della causa
sulla base degli atti a sua disposizione soltanto in caso di inosservanza
di detto termine. Pertanto, il mancato rinvenimento, al momento della
decisione della causa, di documenti che la parte invoca, se il fascicolo
risulta depositato per tale momento, comporta per il giudice l’obbligo
di disporre la ricerca di essi con i mezzi a sua disposizione e la
possibilità per la parte di ottenere di depositarli nuovamente ovvero di
ricostruirne il contenuto, se erano stati ritualmente prodotti” (Cass., 3,
n. 11352 dell’11/5/2010; Cass., L, n. 3055 dell’8/2/2013). La Corte
d’Appello ha pertanto errato nello statuire che la parte dovesse attivarsi
per chiedere un termine al fine della ricostruzione della prova anziché
procedere a ridepositare i documenti smarriti, non essendo contestato

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c.p.c. ma soltanto con le note per l’udienza di discussione. Secondo la

che quelli prodotti erano stati smarriti (cfr. p. 1 della sentenza in
esame), nel mentre il contraddittorio sugli stessi si era costituito con
l’atto di citazione.
Conclusivamente il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata e
la causa rinviata alla Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione

del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza e rinvia
alla Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione anche per la
liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 24/1/2018

per nuovo esame di merito nonché per la liquidazione delle spese /anche

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