Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19142 del 07/09/2010
Cassazione civile sez. trib., 07/09/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 07/09/2010), n.19142
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 18756/2006 proposto da:
C.E. (vedova R.), e per essa R.A.M.
(figlia), elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAURA MANTEGAZZA 24
presso lo studio dell’avvocato GARDIN LUIGI, rappresentato e difeso
dall’avvocato PERRONE Franco, giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 106/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di
LECCE, depositata il 12/05/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
17/06/2010 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;
udito per il resistente l’Avvocato GENTILI PAOLO, che ha chiesto il
rigetto;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con contratto registrato il (OMISSIS), C.E. permutava un terreno del dichiarato valore di L. 280.000.000 con un appartamento per la cui cessione era emessa fattura ed assolta Iva per L. 300.000.000. L’Ufficio, che al momento della registrazione aveva applicato l’imposta fissa, notificava successivamente avviso per il pagamento dell’imposta proporzionale applicata sull’intero valore denunciato per il terreno. Assumendo che la pretesa fosse infondata, perchè il D.P.R. n. 634 del 1972, art. 38, applicabile ratione temporis, sottoponeva ad imposta proporzionale soltanto la parte del valore del bene permutato che eccedeva quella della controprestazione soggetta ad IVA, la contribuente – pagata l’imposta – ne domandò il rimborso ed impugnò il silenzio rifiuto.
Sopravvenne accertamento di maggior valore del terreno permutato, elevato dall’Ufficio a L. 600.000.000. La contribuente impugnò anche questo avviso ma, intervenuta la L. n. 413 del 1991, si avvalse della possibilità di definire questa seconda controversia versando la somma stabilita in base all’art. 53 di quella legge. Nella prima controversia il giudice di primo grado ritenne che il condono avesse definito tutte le contestazioni fra le parti inerenti l’applicazione dell’imposta, e che la L. n. 413 del 1991, art. 53, comma 13, impedisse l’accoglimento dell’istanza di rimborso. Analogamente ha deciso la CTR, adita in appello dalla contribuente. Che ricorro le ricorrenti con un motivo per la cassazione di tale decisione.
L’amministrazione finanziaria resiste con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso si denuncia errata applicazione della L. n. 413 del 1991, art. 53, comma 13. Si osserva che i presupposti di quella disposizione (“Le definizioni intervenute ai sensi del presente articolo non possono dar luogo a rimborsi delle maggiori imposte e delle sanzioni ed interessi già corrisposti alla data di entrata in vigore della presente legge”) non ricorrevano, perchè la controversia in decisione non concerne va la contestazione insorta sul maggior valore del terreno (che era quella definita per condono);
ma aveva ad oggetto la spettanza (invocata dal contribuente e contestata dall’Ufficio) della esenzione dall’imposta proporzionale di registro dell’atto di permuta nel limite di valore della prestazione permutata (cessione dell’appartamento) assoggettata ad Iva. Questione posta in base agli artt. 38 (“Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto l’imposta si applica in misura fissa”) e del D.P.R. n. 634 del 1972, art. 41 (“la base imponibile …è costituita … per le permute di ogni genere, dal maggiore dei valori dei beni permutati”); rispetto alla quale la controversia di estimazione del terreno definita col condono era estrinseca ed irrilevante.
Il ricorso è fondato.
La L. n. 413 del 1991, art. 53, concerne le controversie di valutazione, per le quali, al comma 13, stabilisce che le definizioni intervenute ai sensi del presente articolo non possono dar luogo a rimborsi. Nella specie, la controversia definita ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 53, è quella concernente l’accertamento di maggior valore del terreno permutato, elevato dall’Ufficio, in sede di liquidazione dell’imposta complementare, a L. 600.000.000. La pretesa di rimborso qui azionata non concerne quella controversia, ma quella diversa, e radicata in un diverso processo, concernente la applicazione al contratto di permuta del D.P.R. n. 634 del 1972, artt. 38 e 41, in forza dei quali la contribuente invoca la esenzione dalla aliquota proporzionale nel limite di valore della prestazione permutata assoggettata ad imposta sul valore aggiunto. Tale controversia non risente della definizione transattiva operata in base alla legge di condono, avendo presupposti di fatto e di diritto del tutto indipendenti dalla determinazione del maggior valore del bene terreno permutato, la cui contestazione ha formato oggetto della causa definita ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 53. Quanto pagato dalla contribuente non avrebbe potuto essere rimborsato, in forza della L. n. 413 del 1991, art. 53, comma 13, se l’importo versato a titolo di imposta proporzionale fosse risultato superiore al dovuto in applicazione della normativa di condono. Ma così non è. L’importo pagato è superiore al dovuto perchè erroneamente calcolato in misura percentuale sulla parte di valore dell’atto corrispondente a quello della prestazione permutata assoggettata ad Iva.
Va dunque accolto il ricorso. Non sono necessari altri accertamenti di fatto. La causa può decidersi nel merito con l’annullamento del silenzio rifiuto. La contribuente ha diritto al rimborso delle spese dei tre gradi del processo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e – decidendo nel merito – accoglie l’originario ricorso introduttivo della lite.
Condanna l’Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese del processo, liquidate per ciascun grado di merito in Euro 100,00 per esborsi, Euro 250,00 per diritti e Euro 500,00 per onorari; e per il giudiziosi legittimità in Euro 1.000,00, di cui Euro 800,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori per tutti e tre i gradi.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2010