Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19142 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 06/07/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 06/07/2021), n.19142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29024/2017 proposto da:

NEXANS INTERCABLO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato DOMENICO ANTONIO MORANO;

– ricorrente –

contro

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI PANICI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI

GIOVANNELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1689/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/10/2017 R.G.N. 535/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/12/202C dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza n. 1689/2017 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale, ha accertato la nullità del contratto di somministrazione stipulato tra L.M. e Nexans Intercablo s.p.a. ed ha disposto l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dall’1.7.2014 ed inquadramento nel livello G del c.c.n.l. settore gomma plastica.

2. Avverso questa decisione Nexans Intercablo s.p.a. propone ricorso in Cassazione affidato a due motivi. Il lavoratore resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con memoria ex art. 378 c.p.c., la società Nexans Intercablo ha depositato copia di verbale di conciliazione concluso tra le parti presso la Commissione di certificazione in data 16.12.2019.

Osserva il Collegio che nella specie deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi, fra l’altro, atto che “con la sottoscrizione del presente verbale, è intervenuta la cessazione della materia del contendere in relazione al giudizio attualmente pendente avanti la Corte di Cassazione. La società si impegna pertanto a depositare presso la Corte di Cassazione copia del presente verbale affinchè venga disposta la cessazione della materia del contendere e comunque si pervenga all’estinzione del giudizio con la compensazione delle spese”.

Con il detto verbale, quindi, le parti si sono date reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio (con compensazione delle spese), idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere fra le parti stesse che va dichiarata in questa sede (v. fra le altre Cass. 8- 7-2010 n. 16150, Cass. 30-1-2014 n. 2063).

Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo le parti già provveduto a regolare le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

 

 

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