Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19141 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/09/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 28/09/2016), n.19141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14955-2015 proposto da:

PABLO AIR LINE SRL, IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA SCROFA 57, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE RUSSO

CORVACE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ZOPPINI GIANCARLO, GIUSEPPE PIZZONIA giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA BARBERINI 12,

presso lo studio dell’avvocato ALFONSO MARIA PAPA MALATESTA, che la

rappresenta e difende giusta delega M calce al controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7392/6/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 13/10/2014, depositata il 05/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VELLA PAOLA;

udito l’Avvocato Alfonso Maria Papa Malatesta difensore della

controricorrente Equitalia che si riporta agli scritti ed insiste

per l’accoglimento del controricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. L’unico motivo di ricorso è così formulato: “Nullità della sentenza impugnata per non aver analizzato alcuna delle doglianze proposte dalla Società con il proprio atto d’appello. La sentenza è viziata per difetto di motivazione ai sensi dell’art. 112, c.p.c., dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 118 disp. att., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1”.

2. Il motivo va dichiarato inammissibile.

3. Invero, nella motivazione della sentenza impugnata, recante la “conferma” della sentenza di primo grado (la quale aveva rigettato nel merito il ricorso della società contribuente), si legge che “l’atto di appello, lungi dal proporre motivi specifici d’impugnazione secondo il dettato del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, contiene soltanto una generica doglianza sulla sentenza di primo grado, senza minimamente entrare nel merito delle motivazioni e senza individuare alcun elemento valido ai fini della configurazione del devolutum”.

4. Non pare dunque che la pronuncia sia affetta dalla dedotta nullità, nè per l’omessa pronuncia, nè per la mancanza assoluta di motivazione, lamentate da parte della ricorrente, la quale avrebbe semmai dovuto censurare, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione del disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, per contrastare la gratuita genericità dei motivi di appello (alla luce delle doglianze d’appello trascritte a pagg. 6 – 8 del ricorso).

5. In conclusione, il ricorso va respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore di entrambe le parti intimate controricorrenti, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 7.500,00 oltre spese prenotate a debito nei confronti dell’Agenzia delle entrate, ed in Euro 10.000,00 oltre accessori di legge nei confronti di Equitalia S.p.a..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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