Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19141 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 19141 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: ARMANO ULIANA

ORDINANZA
sul ricorso 16891-2016 proposto da:
FERRARI VILMA, GARGIUOLO LAURA, GARGIUOLO CRISTINA,
elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO VITTORIO
EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato
CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MARCO BENITO SALOMONE giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

2018
201

NAVA

STEFANO,

CRESPI

ROSELLA,

NAVA

MATIAS,

domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall’avvocato FABIO QUADRI giusta procura speciale in

L

A

Data pubblicazione: 19/07/2018

calce al controricorso;
– controricorrenti

avverso

la

sentenza

n.

1588/2016

della

CORTE

D’APPELLO di MILANO, depositata il 26/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 23/01/2018 dal Consigliere Dott. ULIANA

ARMANO;

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Fatti di causa
Il Tribunale di Monza, a conclusione di un giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo, ha revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore
dell’architetto Giampiero Nava ed a carico delle signore Wilma
Ferrara, Cristina e Laura Gargiulo e, riducendo l’importo della somma

136.283,00 a titolo di corrispettivo per le opere di risanamento
effettuate dal professionista nell’anno 2002 in un immobile di
proprietà delle opponenti.
Avverso questa sentenza Wilma Ferrara , Cristina e Laura Gargiulo
hanno proposto impugnazione ed il giudizio di appello è stato sospeso
a seguito di querela di falso proposta dall’ architetto Nava avverso
una ricevuta di pagamento che attestava il pagamento brevi mano di
una somma di denaro da parte della famiglia Gargiulo.
Durante il giudizio di falso decedeva l’architetto Nava ed il giudizio
veniva dichiarato estinto.
Wilma Ferrara , Cristina e Laura Gargiulo notificavano atto di
riassunzione del giudizio di appello nei confronti di Rossella Crespi ,
Stefano e Matias Nava che ,nel costituirsi ,eccepivano la propria
carenza di legittimazione passiva per aver rinunciato all’eredità .
La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 26 aprile 2016.
dichiarava la carenza di legittimazione passiva di Rossella Crespi e di
Stefano e Matias Nava perché avevano rinunziato all’eredità e, dando
atto che era decorso il termine trimestrale per la notifica dell’atto di
riassunzione , dichiarava estinto il giudizio d’appello, con condanna
delle appellanti alle spese del grado.
Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso Wilma Ferrari ,
Laura e Cristina Gargiulo.
Hanno resistito Rossella Crespi e Stefano e Matias Nava.

Ragioni della decisione
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ingiunta, ha condannato queste ultime al pagamento di euro

1.La Corte d’appello di Milano ha accertato che Rossella Crespi ,
Stefano e Matias Nava avevano rinunziato all’eredità del marito
separato e padre con atti di rinunzia regolarmente trascritti dal
settembre 2014, e quindi ben conoscibili dalle ricorrenti prima
dell’atto di riassunzione, notificato il 18 dicembre 2014 .

riassunzione a soggetti non legittimati ha impedito che la causa fosse
riassunta nel termine legale di tre mesi dalla cessazione della causa di
sospensione, con conseguente estinzione del giudizio di appello.
2.Col primo motivo di ricorso si denunzia omesso esame di un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti,
nonché violazione falsa applicazione ex articolo 360 numero 3 c.p.c.
delle norme di cui agli articoli 525 e 476 c.c.
Sostengono le ricorrenti che gli appellanti si sono difesi nel merito con
conseguente revoca della rinunzia.
I fatti decisivi di cui è stato omesso l’esame sono la circostanza che i
ricorrenti hanno accettato l’atto notificato e che costituendosi abbiano
svolto difese nel merito e che nelle nella comparsa di costituzione le
controparti si siano spinte addirittura a rinunciare all’appello
incidentale in precedenza proposto dalla architetto Giampiero Nava.
3.11 motivo è infondato.
Infatti nell’ipotesi di interruzione del processo per morte di una delle
parti in corso di giudizio, la relativa “legitimatio ad causam” si
trasmette all’erede, ma il ricorso per riassunzione notificato
individualmente nei confronti dei chiamati all’eredità ex art. 486 c.c. è
idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale tra notificante e
destinatario della notifica, se questi riveste la qualità di successore
universale della parte deceduta ex art. 110 c.p.c.; ne consegue che i
chiamati all’eredità, pur non assumendo la qualità di eredi per il solo
fatto di aver accettato la predetta notifica, hanno l’onere di
contestare, costituendosi in giudizio, l’effettiva assunzione di tale
4

Di conseguenza la Corte ha ritenuto che la notifica dell’atto di

qualità, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la
riassunzione. Cass.22870/2015
In tema di interruzione del processo per morte di una delle parti in
corso di giudizio, il ricorso per riassunzione ad opera della parte non
colpita dall’evento interruttivo, notificato individualmente nei

il rapporto processuale tra notificante e destinatario della notifica, se
questi riveste la qualità di successore universale della parte deceduta
ex art. 110 cod. proc. civ.; pertanto, il chiamato all’eredità, per il solo
fatto di aver ricevuto ed accettato la predetta notifica, non assume la
qualità di erede, ma ha l’onere di contestare, costituendosi in
giudizio, l’effettiva assunzione di tale qualità ed il conseguente difetto
di “legitimatio ad causam”, così da escludere la condizione di fatto
che ha giustificato la predetta riassunzione. Tuttavia tale eccezione,
in ragione della sua natura sostanziale, introduce questione che va
risolta nel merito e quindi non può essere denunciata per la prima
volta con il ricorso per cassazione.cass.7517/11
I ricorrenti

, successori universali della parte deceduta, hanno in

sede di riassunzione immediatamente eccepito il loro difetto di
legittimazione passiva, per aver rinunziato all’eredità.
Di conseguenza il loro comportamento processuale non può essere
considerato revoca tacita della rinunzia all’eredità, ma bensì difesa
tecnica necessitata al fine di far accertare la non qualità di eredi
dell’architetto Nava.
Il profilo del motivo che riguarda l’omesso esame di fatti decisivi è
inammissibile perché tutti i fatti indicati come omessi sono stati presi
in esame dalla Corte di appello.
4.Con il secondo motivo si denunzia violazione ex articolo 360 n. 3
c.p.c delle norme di cui agli articoli 51 c.p. ,art 24 Cost, artt 101,
112, 127, 131, 137 e seguenti c.p.c. 156, 157, 160 ,221 e seguenti
c.p.c. ,297, 302, 303 , 305, 324 e 352 c.p.c. ,125 disposizioni di
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confronti dei chiamati all’eredità, è idoneo ad instaurare validamente

attuazione c.p.c, 2699, 2700 e 2701 c.c., 1218, 2043 e 2909 cc e
nullità della sentenza ex articolo 360 , numero 4 c.p.c.
I ricorrenti sostengono che il giudice avrebbe dovuto concedere
termine per di notificare nei confronti di nuovi eredi e non dichiarare
estinto il giudizio.

La Corte d’appello ha chiarito che la circostanza che Rossella Crespi e
Stefano e Matias Nava avevano rinunziato all’eredità del marito e
padre era conoscibile agevolmente dalle attuali ricorrenti in quanto gli
atti di rinunzia all’eredità erano stati trascritti circa tre mesi prima
della notifica dell’atto di riassunzione; che le ricorrenti non avevano
chiesto termine per notificare agli eredi effettivamente legittimati
insistendo invece nella legittimazione dei convenuti in riassunzione e
limitandosi a chiedere nelle conclusioni un termine per ricercare
eventuali eredi, l’individuazione dei quali de ben avrebbero potuto
effettuare tempestivamente; che ,di conseguenza, la mancata
integrazione del contraddittorio nei confronti dei reali eredi era dipesa
solo ed esclusivamente dalla negligenza delle appellanti in
riassunzione ,che dunque non potevano chiedere di essere rimesse in
termini.
6.La decisione è conforme alla legge in quanto la notifica dell’atto di
riassunzione è stata erroneamente effettuata nei confronti di chi già
aveva rinunciato all’eredità , accertamento era facilmente effettuabile
dai notificanti.
La Corte non ha mai affermato la nullità della citazione, ma bensì la
estinzione del giudizio è derivata dalla circostanza che erano stati
citati in giudizio coloro che non erano eredi.
Le ricorrenti, a cui era addebitabile la negligenza di non aver
effettuato le opportune ricwerche, non hanno neanche
nell’immediatezza insistito per la notifica agli effettivi eredi.

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5.11 motivo è infondato.

La Corte non aveva l’obbligo di concedere un nuovo termine per la
notifica in quanto neanche uno degli eredi effettivi era stato raggiunto
da regolare notifica, in modo da far divenire operante la necessità di
integrazione del contraddittorio.
L’inammissibilità del gravame è stata correttamente pronunziata,

del giudizio.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle
spese processuali liquidate in euro 10.200,00 , oltre euro 200,00 per
esborsi , accessori e spese generali come per legge.
Ai sensi dell’art.13 commal quater del D.P.R. 115 del 2002 dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle
ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso
articolo 13.

essendo trascorsi tre mesi dal venir meno della causa di sospensione

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