Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19141 del 07/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 07/09/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 07/09/2010), n.19141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18578/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

PASTORELLI CERAMICHE SRL (già SPA) IN LIQUIDAZIONE (e in CONCORDATO

PREVENTIVO), in persona del Liquidatore sociale pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

RUOZZI Edgardo con studio in MODENA CORSO CANALCHIARO 116 (avviso

postale), giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 137/2005 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 17/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/06/2010 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GENTILI PAOLO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate di Modena sottopose a registrazione con l’aliquota proporzionale del 3% la sentenza che aveva omologato il concordato preventivo, con cessione dei beni ai creditori, proposto dalla s.p.a. in liquidazione Pastorelli Ceramiche. Quest’ultima impugnò l’avviso di liquidazione, sostenendo che l’atto avrebbe dovuto registrarsi a tassa fissa. L’Ufficio difese in giudizio il proprio operato. Le commissioni tributarie di merito hanno accolto la tesi della contribuente, L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR di Bologna con un motivo. La società in liquidazione resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è stato notificato alla Pastorelli Ceramiche s.p.a. in liquidazione ed in concordato preventivo sia in persona del liquidatore sociale che del liquidatore giudiziale dei beni.

Quest’ultima notificazione è male indirizzata, perchè la pretesa è rivolta alla società ammessa alla procedura, la cui instaurazione non incide sulla capacità processuale del debitore (Cass. 9663/1999). Il liquidatore giudiziale del concordato manca quindi di legittimazione a rappresentare la società convenuta, ed il ricorso a lui notificato nella qualità va dichiarato inammissibile.

Esaminata l’alternativa posta dalle tesi sostenute in giudizio, circa l’applicabilità dell’art. 8 comma 1, lett. g) della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 (che sottopone a tassa fissa le sentenze e gli atti dell’autorità giudiziaria “di omologazione”) ovvero dell’art. 8, lett. b), (che prevede la applicazione della aliquota proporzionale ad atti o sentenze “recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura”), la CTR ha ritenuto preferibile la prima soluzione, osservando che “pur volendo attribuire alla sentenza di omologazione il più ampio significato sostanziale, non potrà questa mai essere assimilata a una sentenza di condanna di somme o altre prestazioni”.

Col ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione delle norme in riferimento (art. 8, lett. b) e g) della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131 del 1986) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Si invoca l’autorità di ripetute pronunce di questa corte che hanno affermato che le sentenze di omologazione del concordato preventivo o del concordato fallimentare, “quali atti autoritativi, conclusivi di una complessa procedura che trasforma in obbligo giuridicamente vincolante, per l’imprenditore e per tutti i creditori, la proposta originaria”, mutando titolo e contenuto dei rapporti coinvolti; non sono assimilabili agli atti di omologazione previsti dalla lett. g) della tariffa, che si limitano ad un controllo esterno di un atto negoziale autonomo. Sicchè debbono considerarsi soggetti alla tassazione proporzionale, e non alla tassa fissa prevista dalla lettera g dell’art. 8 della tariffa.

Il ricorrente riconosce che la giurisprudenza invocata (Cass. 4665/1990, 11967/1992, 21473/2004)) era riferita alle omologazioni dei concordati preventivi con garanzia (nei quali il debitore garantisce il pagamento integrale dei creditori, privilegiati e del 40% di quanto dovuto ai chirografari), e non anche al concordato con cessione dei beni (del quale si tratta in questa causa). Per questi ultimi si era osservato che non comportano alcun effetto sostanziale giustificativo della imposizione proporzionale (Cass. 2957/1998). Col ricorso si sostiene peraltro che non vi sarebbe ragione di distinguere, in relazione alla aliquota applicabile in sede di registrazione, fra i due tipi di concordato, perchè anche per quello con cessione dei beni dovrebbe prevalere la considerazione della sua natura di atto processuale, giuridicamente novativo della situazione sostanziale dei rapporti obbligatori coinvolti nella procedura.

Il ricorso è infondato.

Questa corte ha invero più recentemente rivisitato la problematica posta dagli stessi atti di omologazione con garanzia, originariamente impostata sul tenore delle disposizioni contenute nell’art. 8 della tariffa allegata al D.P.R. n. 634 del 1972, che era parso (Cass. 1990/4665) non aver subito sostanziali modificazioni di significato nella formulazione adottata dall’art. 8 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986. Si è viceversa ritenuto che tale interpretazione non superi il vaglio di una attenta critica, giacchè la previsione della attuale lettera a dell’art. 8 (atti “recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili ovvero sul altri beni o diritti”) manca di quel carattere aperto o residuale che aveva consentito di ricondurre le omologazioni dei concordati preventivi agli atti “aventi per oggetto beni e diritti diversi da quelli indicati nelle lett. a) e b)” di cui alla lett. c) della tariffa allegata al D.P.R. n. 634 del 1972. E si è osservato che, stante dunque la impossibilità di inquadramento in una delle ipotesi da a) ad f), non resta che rivalutare il criterio nominalistico e quindi ritenere che la sentenza di omologazione del concordato preventivo rientri nella dizione di cui alla lett. g) che per l’appunto comprende genericamente gli atti “di omologazione” (Cass. 11585/2007).

L’indirizzo non può non applicarsi anche al concordo con cessione dei beni, per il quale nella giurisprudenza di questa corte non è mai stato posto in dubbio.

Va dunque respinto il ricorso, e condannata l’Amministrazione ricorrente al rimborso delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto in persona del liquidatore giudiziale. Rigetta il ricorso proposto in persona del liquidatore sociale e condanna l’Amministrazione ricorrente al rimborso delle le spese del giudizio, liquidate in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2010

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