Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19141 del 01/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/08/2017, (ud. 21/06/2017, dep.01/08/2017),  n. 19141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16440-2016 proposto da:

M.O., elettivamente domiciliata in RONIA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANGELO RICCIO;

– ricorrente –

contro

A.T. S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1125/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 21/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 21 dicembre 2015, la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale di Reggio Emilia di rigetto della domanda proposta da M.O. nei confronti della A.T. s.r.l. ed intesa all’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra esse parti nel periodo dall’ottobre 1986 al novembre 2008 – nel corso del quale aveva svolto mansioni inquadrabili nel 1 livello del CCNL Settore Commercio quale gerente e direttrice del negozio “(OMISSIS)”, sito in (OMISSIS), di proprietà della convenuta società – con condanna di quest’ultima al pagamento delle differenze retributive del TFR, come quantificati in ricorso, nonchè al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. derivato dall’impossibilità di ricevere una prestazione previdenziale;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso la M. affidato a due motivi;

che l’ A.T. s.r.l. è rimasta intimata;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2086,2094,2203,2697 e 2729 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 111 Cost., comma 6, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma, 1, n. 5) per non avere la Corte di Appello adeguatamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare la prova orale espletata dalla quale era emerso che la ricorrente aveva svolto le mansioni di institore nel negozio della resistente società ed alle dipendenze della stessa, sussistendo tutti gli elementi propri di un rapporto di lavoro subordinato; con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) e del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61 e 69 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3,) ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per avere il giudice del gravame errato nel non considerare che il rapporto in questione doveva, comunque, essere subordinato, sia in forza della presunzione di cui al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 69, comma 1, cit. “..sia in forza del fatto che controparte non aveva fornito la prova della permanenza della natura autonoma del rapporto dopo l’entrata in vigore della predetta legge”;

che il primo motivo è inammissibile in quanto – ad onta dei numerosi richiami normativi in esso contenuti – si risolve nel sollecitare una generale rivisitazione del materiale di causa e nel chiederne un nuovo apprezzamento nel merito, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione; invero, è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr, e plurimis, Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003); peraltro, l’impugnata sentenza ha valutato tutte le risultanze istruttorie evidenziando, con una motivazione adeguata e priva di contraddizioni, come fosse del tutto mancata la prova dell’assoggettamento della M. al potere gerarchico di (OMISSIS), legale rappresentante della A.T. s.r.l.;

che il motivo è, inoltre, inammissibile, al pari del secondo anche perchè non conferente con la motivazione dell’impugnata sentenza che ha ritenuto inammissibili i motivi di gravame in cui si denunciava la omessa valutazione da parte del primo giudice dello svolgimento delle funzioni gestorie tipiche dell’institore e la violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61 e 69 in quanto basati su argomenti e difese svolte per la prima volta in appello e tale statuizione non è stata censurata nel ricorso;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio non avendo la società resistente svolto alcuna attività difensiva;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

PQM

 

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2017

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