Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19140 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/09/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 28/09/2016), n.19140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14570-2015 proposto da:

SIEM SRL in persona del suo legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 8, presso lo studio

dell’avvocato LEONARDO PALLOTTA, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIO ZITO giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3708/24/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO del 19/11/2014, depositata il 03/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VELLA Paola.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. Con il primo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”, per avere erroneamente i Giudici di merito “applicato al caso di specie la disciplina derogatoria dettata dal D.P.R. n. 444 del 1997, regolatrice delle schede carburanti, applicabile soltanto all’acquisto – di carburante da impianti di distribuzione stradale e non al caso di specie”.

2. Con il secondo mezzo si contesta altresì la “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1, 2, 17 e 19 nonchè del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 109 e 164, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”, in quanto “l’indetraibilità dell’IVA e l’indeducibilità del costo ai fini delle imposte dirette, prospettata dall’Agenzia delle entrate nel verbale di verifica, trovava fondamento nella omessa tenuta delle schede carburanti”, mentre “nel caso di specie appare indubbio, che il tipo di attività, prettamente di carattere edilizio, svolta dalla S.I.E.M. S.r.l. necessita dell’utilizzo di mezzi pesanti e che tali mezzi richiedano l’acquisto di una notevole quantità di carburante”, sicchè la spesa contestata mm poteva “avere alcun altra utilità se non quella di consentire l’impiego di mezzi per lo svolgimento dell’attività d’impresa”.

3. La terza censura è di “nullità della sentenza per error in procedendo sulla valutazione della prova e degli argomenti di prova; violazione dell’art. 116, comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, in quanto “i Giudici di seconde cure nel caso concreto hanno rinunciato alla valutazione secondo il loro prudente apprezzamento della documentazione probatoria offerta (…) ritenendo ai fini della certificazione del costo l’indispensabilità dei documenti di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444, vale a dire delle schede carburanti”.

4. Tutti i motivi, che in quanto connessi ed incentrati sulla rilevanza della cd. “scheda carburante” possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili poichè, per un verso, non colgono l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, per altro verso contestano – sotto la veste formale di pretese violazioni di legge – la valutazione giudiziale del materiale probatorio acquisito agli atti del giudizio, al cui interno il riferimento alla scheda carburante prevista dal D.P.R. n. 444/97 non appare nè esclusivo, nè decisivo.

5. La C.T.R. ha invero chiarito: che, “sia ai fini delle imposte dirette (…) che delle imposte indirette (…) per poter aver diritto alla deducibilità del costo di acquisto ed alla relativa detrazione dell’iva occorre che i contribuenti siano in grado di documentare l’inerenza della spesa”; che, nel caso di specie, “l’Ufficio ha disconosciuto il costo di acquisto dei carburanti a seguito della mancata esibizione di documenti atti a dimostrate l’utilizzo del carburante per ogni singolo automezzo aziendale, che poteva essere eseguito mediante la compilazione e produzione delle schede carburanti con l’individuazione degli stessi automezzi”; che “la modesta e limitata documentazione prodotta dal Contribuente, come peraltro già evidenziato dai primi giudici, non contiene i dati sufficienti per la certificazione del costo, così come previsto dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444”; che, “tra l’altro il Contribuente non ha neppure provveduto a rilevare e valorizzare tra le rimanenze le quantità di carburante in giacenza al 31/12/2006, rendendo di conseguenza impossibile qualsiasi tipo di controllo per la verifica”.

6. Ebbene, la contestazione del merito di siffatte valutazioni si pone in palese contrasto con il granitico orientamento di questa Corte, per cui persino il controllo di adeguatezza e logicità della motivazione (nella forma più penetrante consentita prima della modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) non potrebbe mai tradursi nella revisione del ragionamento decisorio, altrimenti risolvendosi in una vera e propria riformulazione del giudizio di fatto, incompatibile con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudizio di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 14233/15, 961/15, 959/15), spettando in via esclusiva al giudice di merito la selezione degli clementi del suo convincimento (cfr. Cass. nn. 962/15, 26860/14).

7. In ogni caso, la decisione impugnata si pone in linea con il costante insegnamento di questa Corre per cui “l’Amministrazione finanziaria ha il solo onere di provare l’esistenza di un reddito imponibile e la qualità di debitore del contribuente, mentre è onere di quest’ultimo provare la sussistenza dei presupposti dì eventuali esenzioni d’imposta o di componenti negativi del reddito e la loro inerenza all’attività di impresa, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75” (Cass. sez. 5^, nn. 17298/14, 16461/13, 16115/07, 4218/06).

8. In particolare, con riguardo alla deducibilità dei costi per acquisto di carburante è stato precisato che occorre “la specifica prova della riferibilità in concreto dei costi di acquisto di carburante ai mezzi di trasporto appartenenti ed effettivamente impiegati dalla impresa per la esecuzione delle forniture di merce, e non anche ad altri mezzi di trasporto di proprietà di terzi… ovvero anche di proprietà della impresa, ma non destinati all’esercizio dell’attività commerciale” (Cass. sez. 5^, n. 16433/15); di conseguenza, la semplice “esistenza di veicoli a motore appartenenti alla impresa (comprovala dalle fatture di acquisto degli automezzi) non è sufficiente a fondare il diritto alla deduzione dei costi per carburante”, tenuto conto che l’attività di controllo degli Uffici finanziari, “in relazione alla deducibilità dei componenti negativi di reddito, si estende anche alla congruità della spesa valutata in relazione all’ammontare dedotto ai ricavi aspetto ai ricavi od all’oggetto della impresa” (Cass. sez. 5^, nn. 9428/14, 7701/13, 4554/10).

9. Del resto, il requisito della “inerenza” costituisce condizione essenziale anche ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione, poichè il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1 “richiede, oltre alla qualità di imprenditore dell’acquirente, l’inerenza del bene o servizio acquistato all’attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene o servizio stesso, ed inoltre non introduce denega ai comuni criteri in tema di onere della prova, lasciando la dimostrazione di detta inerenza o strumentalità a carico dell’interessato, senza che la sussistenza dei predetti requisiti possa presumersi in ragione della sola qualità di società commerciale dell’acquirente, o del tipo di attività esercitata, essendo invece richiesto di verificare in concreto l’inerenza e la strumentalità del bene acquistato rispetto alla specifica attività imprenditoriale” (Cass, sez. 5^, nn. 16697/13, 16853/13, 2362/13, 3706/10, 16730/07).

10. A diverse conclusioni non inducono nemmeno i rilievi svolti nelle memorie ex art. 378 c.p.c., in quanto la ricorrente, dopo aver ribadito di essere abilitata a documentate l’inerenza dei costi del carburante non già mediante le apposite “schede” – previste dal D.P.R. n. 444 del 1997, in attuazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 137, lett. d), solo per l’acquisto di carburante per autotrazione da impianti stradali – ma attraverso “qualsiasi elemento di prova”, non indica altre prove diverse dalle (poche) schede interne rinvenute e prodotte, che peraltro – diversamente da quanto lamentato – i giudici d’appello non “hanno completamente omesso di esaminare”, avendola anzi ritenuta (necessariamente dopo averla esaminata) una documentazione “modesta e limitata”, sulla base di una discrezionale valutazione non surrogabile dal giudice di legittimità.

11. Va infatti ribadito che il ricorso per cassazione, integrando un rimedio impugnatorio a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito dei vizi dedotti, non può costituire uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio di merito, nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata; di qui l’inammissibilità del ricorso che tenda a sollecitare una nuova valutazione di risultanze di fatto sulle quali il giudice d’appello abbia espresso opzioni “non condivise e per ciò solo censurate, al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata” (ex plurimis, Cass. s.u. n. 7931/13; Cass. nn. 12264/14 e 3396/15).

12. In conclusione, il ricorso va respinto e la parte ricorrente va condannata, in ragione della soccombenza, alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dell’amministrazione controricorrente.

PQM

La Corte dichiara inammissibili i motivi di ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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