Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19140 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 19140 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: ARMANO ULIANA

ORDINANZA

sul ricorso 16239-2016 proposto da:
CORSINOVI DEANNA, domiciliata ex lege in ROMA, presso
la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dagli avvocati STEFANIA
CELENZA, FRANCESCA VIERUCCI giusta procura speciale
in calce al ricorso;
– ricorrente contro
2018
200

SU REAU PATRICIA, domiciliata ex lege in ROMA, presso
la

CANCELLERIA

DELLA

CORTE

DI

CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato EZIO NARDI
giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente-

1

Data pubblicazione: 19/07/2018

nonchè contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA ;
– intimata –

avverso la sentenza n. 4359/2015 del TRIBUNALE di
FIRENZE, depositata il 09/12/2015;

consiglio del 23/01/2018 dal Consigliere Dott. ULIANA
ARMANO;

2

udita la relazione della causa svolta nella camera di

Fatti di causa
Du Reau Patricia ha citato in giudizio Corsinovi Deanna per ottenere il
risarcimento del danno riportato dalla sua autovettura investita,
mentre era parcheggiata, dalla autovettura della convenuta.
Corsinovi Deanna, costituita in giudizio, declinava ogni responsabilità

di istruttoria, dopo l’escussione dei testi, offriva alla signora Du Reau
la somma di euro 1000,00, che veniva accettata dall’attrice con
rinunzia di qualsivoglia pretesa. L’attrice concludeva per la cessazione
della materia del con tendere.
La Corsinovi chiedeva la pronuncia della sentenza al fine di accertare
la sua estraneità ai fatti, con condanna dell’attrice alle spese legali. Il
giudice di prime cure rigettava la domanda di danni formulata
dall’attrice in citazione, sul rilievo che ella aveva transatto la lite, e
senza istruire ulteriormente la domanda, la condannava a rifondere le
spese del giudizio in favore della convenuta Corsinovi.
A seguito di impugnazione della Du Reau, la Corte d’appello di
Firenze, con sentenza del 9 dicembre 2015, in totale riforma della
sentenza di primo grado ,dichiarava cessata la materia del
contendere e condannava l’appellata Corsinovi al pagamento delle
spese del primo e secondo grado.
Avverso questa sentenza propone ricorso Corsínovi Deanna,
illustrato da successiva memoria.
Resiste con controricorso Du Reau Patricia ,illustrato da successiva
memoria
Non presenta difese Groupama Ass.ni
Ragioni della decisione.
1.La Corte d’appello ha affermato che dall’esame delle prove orali
raccolte nel primo grado era emerso che l’autovettura dell’attrice Du
Reau Patricia era stata urtata, mentre si trovava parcheggiata, dalla

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e chiamava in causa la propria assicurazione Grupama che ,in corso

autovettura di Corsinovi Deanna, guidata da un uomo, che si era
allontanato senza lasciare neanche un bigliettino col proprio nome .
La targa dell’autovettura danneggiante era stata rilevata dal teste
Martinelli, che era portiere di un albergo di fronte al luogo
dell’incidente, che aveva potuto vedere l’accaduto ,di cui aveva

Tuttavia il giudice di primo grado ,in presenza di dichiarazioni
testimoniali attendibili, erroneamente aveva ritenuto sussistente la
soccombenza virtuale dell’attrice, piuttosto che della convenuta
Corsinovi.
La Corte di appello ha quindi condannato la Corsinovi al pagamento
delle spese del doppio grado di giudizio.
2.Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione falsa
applicazione degli artt. 163, punto 2 c.p.c., 164 c.p.c e 169 c.p.c. e
degli articoli 495-496 c.p.c.- nullità assoluta della sentenza per
mancanza di corretta identificazione anagrafica della parte attrice e
per dichiarate false generalità .
3.11 motivo è inammissibile.
Infatti la regolare costituzione della convenuta ha sanato gli asseriti
vizi della citazione ai sensi dell’articolo 164 3° comma c.p.c.
Il riferimento alla violazione di norme penali è parimenti
inammissibile perché la denunzia è inconferente nel presente
procedimento di natura civile ed in relazione a vizi sanati della
citazione, neanche specificamente individuati nel ricorso.
4.Con il secondo motivo di ricorso si denunzia nullità della sentenza
per violazione dell’articolo 360 n.4 c.p.c.
La ricorrente denunzia che il giudice d’appello ha pronunziato oltre la
domanda proposta ,violando così il necessario principio fra il chiesto il
pronunciato. Sostiene la ricorrente che la Du Reau aveva richiesto
solo la condanna delle spese di lite del giudizio di appello, mentre il

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confermato le modalità in sede di deposizione.

Tribunale aveva modificato anche il regolamento delle spese del
giudizio di primo grado.
Inoltre il giudice d’appello si era sbagliato anche a liquidare le spese
di primo grado,andando oltre la richiesta formulata dall’appellante.
Ulteriore violazione dell’art.112 c.p.c è individuata dalla ricorrente in

aveva richiesto la cessazione della materia, domanda accolta dalla
Corte di appello.
La Corte di merito aveva compiuto errori in giudicando avendo
ritenuto la soccombenza della ricorrente, non già valutando la sua
virtuale soccombenza, ma a seguito di pronunzia di cessazione della
materia del contendere, riesaminando tutta la istruttoria fatta in
primo grado, nonostante che il giudice di pace avesse dichiarato che
il giudizio era stato solamente parzialmente istruito.
La ricorrente contesta la valutazione dell’unica testimonianza raccolta
nel giudizio che avrebbe dovuto portare il giudice d’appello ad
accertare il totale inadempimento probatorio.
5.L’articolato motivo di ricorso è inammissibile.
Infatti nel riformare la sentenza di primo grado il giudice deve
provvedere d’ufficio alla rideterminazione delle spese dei due gradi di
giudizio, senza incorrere per ciò solo in una pronunzia ultra petita.
Anche nella liquidazione delle spese del grado d’appello non vi è stata
alcuna pronunzia ultra petita in quanto l’appellante si è rimessa per
la liquidazione delle spese processuali alla libera determinazione del
giudice, indicando solo gli oneri fiscali corrisposti
Anche nell’ipotesi di cessazione della materia del contendere le spese
devono essere regolate secondo la soccombenza virtuale, come
correttamente ha fatto il giudice d’appello.
Non vi è stata nessuna violazione dell’articolo 345 c.p.c. perché la
domanda della Du Rau è rimasta la stessa domanda contenuta
nell’atto introduttivo, solo con il rilievo della cessazione della materia
5

relazione alla domanda nuova proposta in appello dalla Du Reau che

del contendere, perché era avvenuto il pagamento da parte della
compagnia assicuratrice della Corsinovi.
In ordine al riesame dell’ istruttoria ,si rileva che il motivo di ricorso
sul punto è inconferente, perché il giudice d’appello ha valutato
l’istruttoria svolta , come era suo potere , solo ai fini della

6. Con il terzo motivo si denunzia omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti
individuato nella nullità e di inefficacia della transazione Groupama
Du Reau.
7.11 motivo è inammissibile.
La censura di vizio di motivazione è inammissibile in quanto in quanto
il fatto denunciato come omesso è stato valutato dalla Corte
d’appello che proprio a seguito dal della transazione ha dichiarato la
cessazione della materia del contendere.
Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le
spese seguono la soccombenza.
La proposizione di una pluralità di censure manifestamente infondate
costituisce indizio di colpa grave, così valutabile in coerenza con il
progressivo rafforzamento del ruolo di nomofilachia della Suprema
Corte, nonché con il mutato quadro ordinamentale, quale desumibile
dai principi di ragionevole durata del processo e di illiceità dell’abuso
del processo.E’ applicabile pertanto l’art.385 4 0 comma c.p.c.
Per quel che riguarda il quantum della sanzione da irrogare ,
considerato il tenore e la inammissibilità di tutte le censure, l’aver
portato sino al giudizio di legittimità una causa di modico valore che
si era sostanzialmente definita sin dal primo grado, con il pagamento
della compagnia assicuratrice della Corsini, tenuto conto
dell’evidente scopo defatigatorio della norma norma , si stima equo
determinarlo equitativamente in euro 3.000,00.
P.Q.M
6

regolamentazione delle spese.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali liquidate in euro 900,00, oltre
euro 200,00 per esborsi , accessori e spese generali come per legge.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore della resistente della
somma di euro 3.000,00 ex art.385, 4 0 c, c.p.c.

della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso
articolo 13.

Ai sensi dell’art.13 comma1 quater del D.P.R. 115 del 2002 dà atto

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