Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1914 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. II, 28/01/2010, (ud. 15/06/2009, dep. 28/01/2010), n.1914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33703-2006 proposto da:

MULTIVISION SRL in persona dell’amministratore unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PACUVIO, 34, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 42624/2005 del GIUDICE DI PACE di ROMA del

12.10.05, depositata il 14/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2009 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito per la ricorrente l’Avvocato Guido Romanelli che si riporta ai

motivi del ricorso, insistendo per la trattazione del ricorso in

pubblica udienza;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO CARLO che si riporta alle conclusioni scritte.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La MULTIVISION S.R.L. impugna la sentenza n. 42624 del 2005 del Giudice di Pace di Roma, depositata il 14 ottobre 2005, non notificata, che ha respinto l’opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione amministrativa n. (OMISSIS), redatto il 19 gennaio 2005 e notificato il 14 febbraio 2005 dai vigili urbani della Polizia municipale del Comune di Roma, col quale veniva contestato al signor E.G., nella sua qualità di legale rappresentante della ricorrente, la violazione dell’art. 23 C.d.S. per aver tenuto “installati 4 cartelli pittorici monofacciali di metri 6×3, illuminati da 6 foretti con messaggi dei film in programmazione”.

La società ricorrente proponeva opposizione davanti al Giudice di Pace, deducendo la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 1 per essere stato il verbale notificato non già alla persona fisica autrice della richiamata violazione, bensì a una persona giuridica;

nonchè per la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14 per la genericità della contestazione ed infine per la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23 per aver gli agenti sanzionato la cartellonistica che risultava in regola con le prescrizioni amministrative.

Il Giudice di Pace rigettava il ricorso, ritenendo che “il verbale di accertamento impugnato è stato solo notificato alla persona giuridica, ma è stato elevato a carico del signor E.G., quale rappresentante legale della società”, nonchè ritenendo infondata la genericità della contestazione, posto che il riferimento all’art. 23 C.d.S. non aveva determinato alcun pregiudizio del diritto di difesa, poichè il comportamento antigiuridico del ricorrente era stato chiaramente descritto nel verbale (installazione abusiva di quattro pannelli pittorici monofacciale di metri 6×3 illuminati da sei foretti).

L’odierno ricorrente articola due motivi di ricorso, mentre nessuna attività in questa sede ha svolto il Comune intimato.

Con il primo motivo viene dedotta la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 3 e dell’art. 112 c.p.c.. La violazione amministrativa era stata notificata non già alla persona fisica autrice della stessa ma alla persona giuridica. Ciò ne determinava la nullità in conformità alla giurisprudenza prevalente e costante di questa Corte, anche a fronte della contestazione del verbale nei confronti della persona fisica, essendo necessaria la notifica dell’ordinanza ingiunzione nei confronti dell’autore della violazione.

Col secondo motivo viene dedotta la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, reiterandosi la censura secondo la quale la contestazione risulterebbe generica per non essere stata indicata la specifica condotta sanzionata con riferimento alle diverse ipotesi contenute nella L. n. 689 del 1981, art. 23.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Le conclusioni del Procuratore Generale possono essere accolte.

Infatti, con riguardo al primo motivo, occorre osservare che il verbale di accertamento della violazione era stato elevato a carico del signor E.G., quale legale rappresentante della società e non quindi nei confronti della società persona giuridica.

In particolare risulta che il verbale in questione reca nella parte riservata all’indicazione del trasgressore il nome della persona fisica E.G. e, nella parte riservata all’indicazione del “proprietario o solidale”, la persona giuridica oggi ricorrente.

Occorre poi evidenziare che il verbale ero stato poi notificato alla persona giuridica non quale autrice della violazione, ma quale obbligata in solido con l’autore, tenuta per ciò per legge al pagamento della sanzione per culpa in eligendo e/o in vigilando, essendo facoltizzata la Pubblica Amministrazione ad agire indifferentemente nei confronti del preposto autore della violazione o del preponente responsabile per le azioni dello stesso.

Quanto al secondo motivo, occorre rilevare la correttezza della motivazione del giudice di pace, che aveva escluso che fosse intervenuta una lesione del diritto di difesa, posto che la contestazione era stata adeguatamente indicata. Infatti, l’errore denunciato si traduce in mera irregolarità a fronte della chiara indicazione della violazione contestata. La memoria depositata non consente di giungere a diverse conclusioni.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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