Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1914 del 25/01/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 1914 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso 11621-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;;
– ricorrente contro

2017

CALISE MARIA FRANCESCA C.F. CLSMFR67P66E329U;
– intimata –

2867
Nonché da:
CALISE

MARIA

FRANCESCA

C.F.

CLSMFR67P66E329U,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 74,

Data pubblicazione: 25/01/2018

presso

lo

studio

dell’avvocato

GIANNI

EMILIO

IACOBELLI, che la rappresenta e difende, giusta
delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

– intimata –

avverso la sentenza n. 2798/2010 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/04/2010 R.G.N.
3721/2008.

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585;

R.G. 11621/2011

RILEVATO
1.

Con la sentenza del 24.3.2017 la Corte di appello di Roma

dichiarava la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato tra le Poste e Calise Maria Francesca dal 1.2.2002 e
condannava le Poste a versare le retribuzioni non percepite dalla
messa in mora della società del 15.7.2003 sino al triennio

l’illegittimità della clausola di apposizione del termine al detto
contratto stipulato con l’appellata in quanto il contratto aveva
richiamato una serie di Accordi di riorganizzazione aziendale ma da
parte delle Poste non era stata offerta la prova che l’assunzione della
lavoratrice fosse avvenuta in relazione ai detti processi
riorganizzativi. La prova richiesta era del tutto generica non
consentendo di accertare il nesso tra la concreta assunzione e le
complesse vicende riorganizzative delle Poste con riferimento
all’Ufficio ove la lavoratrice era stata impiegata.
2. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la società
Poste Italiane con cinque motivi; la parte intimata si è costituitq, con
controricorso ed ha proposto ricorso indentale concernente il
quantum
CONSIDERATO
3. che con il primo motivo si deduce la violazione e la falsa
applicazione degli artt. 1 e 2 D. Lgs n. 368/2001, dell’art. 4 comma
secondo D. Lgs n. 368/2001, dell’art. 12 preleggi, degli artt. 1362 e
ss. c.c. e dell’art. 1325 c.c. La sussistenza delle ragioni, tecniche,
organizzative produttive o sostitutive di cui al decreto n. 368/2001
potevano essere ricostruire indirettamente in base all’indicazione nel
contratto degli Accordi che disciplinano i processi di ristrutturazione
aziendale delle Poste.
4. che il motivo appare infondato. Va premesso che il contratto è
stato stipulato “ai sensi della vigente normativa, per esigenze
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successivo al 5.6.2003. La Corte territoriale rilevava, in sintesi,

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tecniche, organizzative produttive anche di carattere straordinario
conseguenti a processo di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più
funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti
da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione di
nuove tecnologie, prodotti o servizi nonché all’attuazione delle
previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11.12 2001 e 11

espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie
contrattualmente dovute nel periodo stesso”. Ora la giurisprudenza di
questa Corte ha ritenuto necessario in fattispecie del tutto analoghe
in cui è applicabile il decreto n. 368/2011 che – di fronte ad una
complessa enunciazione delle ragioni adottate a legittimazione
dell’apposizione del termine – l’esame del giudice di merito deve
estendersi a tutti gli elementi di specificazione emergenti dal
contratto allo scopo di acclararne l’effettiva sussistenza, ivi
ricomprendendo l’analisi degli accordi collettivi indicati al contratto (v.
Cass. 2279/ 2010; Cass. n. 8296/2012). La sentenza impugnata
tuttavia non ha violato tale orientamento del Giudice di legittimità
procedendo ad una valutazione di merito di detti Accordi e delle
prove e delle allegazioni offerte dalle Poste circa il fatto che
effettivamente l’assunzione dell’intimata fosse avvenuta per sopperire
alle esigenze di ordine produttivo e organizzativo indicate negli
Accordi. La Corte di appello ha verificato nel merito che tali Accordi e
le prove offerte dalle Poste non comprovano il nesso tra le esigenze
degli accordi, l’assunzione della lavoratrice e l’attività svolta da
quest’ultima nell’Ufficio ove ha operato.
5. che con il secondo motivo si allega l’omessa insufficiente
motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il
giudizio. Il Giudice ben poteva usare i propri poteri ufficiosi anche in
ordine ad una prova generica offerta dalle Poste.

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gennaio 2002, 13 febbraio e 17 aprile 2002 e per la necessità di

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6. che il motivo appare infondato posto che è giurisprudenza
consolidata di questa Corte quella per cui ci si può dolere del mancato
esercizio da parte del giudice dei poteri ufficiosi solo se si è sollecitato
lo stesso ad esercitarli e tale allegazione non è stata offerta.;
7.

che con il terzo motivo si allega la violazione dell’art. 4

secondo comma d. Igs. n. 368/2001 , dell’art. 2697 c.c. Non gravava

dell’assunzione a termine; in ogni caso le Poste avevano articolato
una prova circa la loro sussistenza.
8. che anche tale motivo appare infondato Va ricordato quanto
affermato in fattispecie analoghe da questa Corte: “deve rilevarsi che
il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, recante l’attuazione della direttiva
1999/70 CE, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato concluso dall’UNICE, dal CEP e dal CES, costituisce la
nuova fonte regolatrice del contratto di lavoro a tempo determinato,
in sostituzione della L. 18 aprile 1962, n. 230 e della successiva
legislazione integrativa. Il legislatore nazionale, nell’adempiere al suo
obbligo comunitario, ha emanato il D.Lgs. n. 368, il quale nel testo
originario, vigente all’epoca del contratto ora in questione, all’art. 1
prevede che “è consentita l’apposizione di un termine alla durata del
contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo” (comma 1) e che
“l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta,
direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono
specificate le ragioni di cui al comma 1” (comma 2). Contestualmente
al recepimento dell’accordo-quadro il D.Lgs. n. 368 ha disposto dalla
data della propria entrata in vigore (24.10.01) l’abrogazione della L.
18 aprile 1962, n. 230, della L. 25 marzo 1983, n. 79, art. 8 bis, della
L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, e di tutte le disposizioni di legge
incompatibili (art. 11, comma 1). Il quadro normativo che emerge è,
dunque, caratterizzato dall’abbandono del sistema rigido previsto
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sul datore di lavoro la prova della sussistenza delle ragioni oggettive

R.G. 11621/2011

dalla L. n. 230 del 1962 – che prevedeva la tipizzazione delle
fattispecie legittimanti, peraltro già ripensato dalla successiva
normazione delle L. n. 79 del 1983, e della L. n. 56 del 1987, art. 23,
– e dall’introduzione di un sistema articolato per clausole generali, in
cui l’apposizione del termine è consentita a fronte “di ragioni di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”. Tale

un fondamentale criterio di razionalizzazione costituito dal già rilevato
obbligo per il datore di lavoro di adottare l’atto scritto e di
“specificare” in esso le ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo adottate. L’onere di “specificazione”
nell’atto scritto costituisce una perimetrazione della facoltà
riconosciuta all’imprenditore di far ricorso al contratto di lavoro a
tempo determinato per soddisfare una vasta gamma di esigenze
aziendali (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o aziendale),
a prescindere da fattispecie predeterminate. Tale onere ha lo scopo di
evitare l’uso indiscriminato dell’istituto per fini solo nominalmente
riconducibili alle esigenze riconosciute dalla legge, imponendo la
riconoscibilità della motivazione addotta già nel momento della stipula
del contratto. D’altro canto il venir meno del sistema delle fattispecie
legittimanti impone che il concetto di specificità sia collegato a
situazioni aziendali non più standardizzate ma obiettive, con
riferimento alle realtà in cui il contratto viene ad essere calato (v.
Cass. 1.02.10 n. 2279). Non è sufficiente, dunque, a qualificare le
ragioni per le quali è stata disposta l’assunzione a termine la mera
indicazione di esigenze produttive ed organizzative, essendo
necessaria che di tali esigenze si “specifichi” congruamente la natura.
La già richiamata giurisprudenza (sentenza n. 2279 del 2010 ed altre
che l’hanno seguita), privilegiando la scelta del legislatore Europeo di
ampliare la considerazione delle fattispecie legittimanti l’apposizione
del termine, ha concesso tuttavia un’importante apertura, ritenendo
4

sistema, al fine di non cadere nella genericità, impone al suo interno

R.G. 11621 /2011

possibile che la specificazione delle ragioni giustificatrici risulti
dall’atto scritto non solo per indicazione diretta, ma anche per
relationenn, ove le parti abbiano richiamato nel contratto di lavoro
testi scritti che prendono in esame l’organizzazione aziendale e ne
analizzano le complesse tematiche operative. È quanto nella sostanza

l’atto scritto di assunzione, dopo alcuni generici riferimenti ai processi
di riorganizzazione aziendale, concretizza le “esigenze tecniche,
organizzative e produttive” nella “attuazione delle previsioni di cui agli
accordi 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002″.
Da tali accordi, che costituiscono un momento di esame comune delle
parti sindacali delle esigenze organizzative e di cui sono riportati ampi
stralci nel ricorso, secondo la ricorrente si desumerebbe l’esistenza di
processi di mobilità introaziendale che legittimerebbero il ricorso alle
assunzioni a termine, quale momento di riequilibrio territoriale e
funzionale delle risorse umane. La giurisprudenza di questa Corte ha
ritenuto necessario che – di fronte ad una complessa enunciazione
delle ragioni adottate a legittimazione dell’apposizione del termine l’esame del giudice di merito deve estendersi a tutti gli elementi di
specificazione emergenti dal contratto allo scopo di acclararne
l’effettiva sussistenza, ivi ricomprendendo l’analisi degli accordi
collettivi sopra indicati (v. la citata sentenza 2279 del 2010)” ( cfr.
cass. n. 8296/2012). Ora nel caso in esame, come già ricordato, la
Corte di appello ha effettivamente esaminato i detti Accordi ma ha
osservato che non era stata offerta una prova idonea che i processi
rio-organizzativi previsti avessero avuto una incidenza sull’assunzione
della parte intimata stante la genericità delle circostanze dedotte; la
prova dell’effettiva sussistenza per tale orientamento consolidato di
legittimità grava sul datore di lavoro.
9. Con il quarto motivo parte ricorrente si duole della mancata
ammissione della prova.
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la ricorrente sottolinea essere avvenuto nel caso di specie, in cui

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10. Il motivo appare infondato avendo correttamente la Corte di
appello ritenuto la prova generica in quanto non inidonea a
dimostrare che le esigenze richiamate negli accordi avessero
determinato una effettiva necessità di assunzioni a tempo
determinato nella realtà produttiva ove era stato impegnata la

Giudice di merito che l’ha congruamente e logicamente motivata con
riferimento a circostanze obiettive e riscontrate in questa sede.
11. Con il quinto motivo si denunzia la violazione ed erronea
applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217 e 1233 c.c., 2094, 2099
c.c. : il ricorrente aveva diritto alle retribuzioni comunque solo dal
momento dell’effettiva ripresa del servizio in quanto il diritto alla
retribuzione postula l’effettivo svolgimento della prestazione
lavorativa. Andava poi applicato l’art. 32 L. n. 183/2010 applicabile
come ius superveniens a tutti i processi in corso.
12.

Va accolta l’ultima parte del motivo concernente

l’applicabilità dell’art. 32 L. n. 183/2010 in quanto la novella di cui
all’art. 32 L. n. 183/2017 è applicabile a tutti i giudizi in corso come
già osservato nella sentenza n. 303/2011 della Corte delle leggi e
confermato nella successiva giurisprudenza di legittimità, da ultimo
anche a sezioni unite.Restano assorbite le considerazioni della prima
parte apparendo ormai rilevante l’esistenza o la data della messa in
mora.
13. Pertanto va accolto il solo motivo del ricorso principale
concernente l’applicabilità dell’art. 32 L. n. 183/2010 rigettato nel
resto, e va dichiarato assorbito il ricorso incidentale concernente il
quantum liquidato ( la cui rinuncia è stata sottoscritta dal solo
difensore); va cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto con rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma
in diversa composizione.
PQM
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lavoratrice. L’ammissibilità delle prove è valutazione che spetta al

R.G. 11621 /2011

Accoglie il motivo del ricorso principale concernente l’applicabilità
dell’art. 32 L. n. 183/2010 / rigettato nel resto, dichiara assorbito il
ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al
motivo accolto con rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di

Così deciso in Roma il 22.6.2017
Il Presidente

Roma in diversa composizione.

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