Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1914 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 25/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.25/01/2017),  n. 1914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5388-2015 proposto da:

E.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DI VAL FIORITA 90, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

LILLI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI SPATARO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

REGIONE CALABRIA P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO N. 12,

presso lo studio dell’avvocato GRAZIANO PUNGI’, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANTONELLA COSCARELLA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 867/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 07/08/2014 R.G.N. 1280/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. TORRICE AMELIA;

udito l’Avvocato SPATARO GIOVANNI;

udito l’Avvocato COSCARELLO ANTONELLA, giusta delega in atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E.G. adì il Tribunale di Cosenza e, premesso di avere percepito, nella qualità di autista addetto alla “Struttura Speciale”, l’indennità di struttura e precisato che questa, avente carattere fisso e continuativo, era stata prevista dalla L.R. Calabria n. 29 ottobre 2001, art. 5, n. 24, riferì di avere presentato in data 2.5.2005 istanza per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ai sensi della L.R. Calabria 2 marzo 2005, n. 8, artt. 1 e 2 e che l’istanza era stata accettata.

2. Lamentò che l’indennità di struttura non era stata compresa nel calcolo della indennità di incentivazione dell’esodo, in contrasto con quanto previsto dalla L. R. n. 8 del 2005, art. 7, comma 6, e della delibera della Giunta Regionale 30.5.2005 n. 532 e, sulla scorta di dette premesse, chiese la condanna della Regione Calabria al pagamento della differenza correlata all’erronea modalità di computo della indennità incentivante.

3. La Regione contestò la fondatezza della pretesa e il Tribunale accolse la domanda.

4. La Corte di Appello ha riformato tale sentenza ed ha respinto il ricorso proposto dall’ E. sulla scorta delle considerazioni che seguono:

5. in virtù della L. n. 62 del 1953 la Legge della Regione Calabria 13 maggio 1996, n. 7, istitutiva della indennità di assegnazione a struttura speciale, doveva ritenersi abrogata dalle sopravvenute norme di derivazione statale, in particolare dal D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29, art. 49, e, poi, dal D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, art. 45, che hanno rimesso alla contrattazione collettiva la determinazione dei trattamenti economici fondamentali ed accessori.

6. la circostanza che l’indennità fosse stata erogata poteva avere rilievo, al più, ai sensi e per gli effetti della disposizione contenuta nell’art. 2126 c.c., ma non ai fini del computo della indennità di esodo incentivante, non potendo essere considerata retribuzione utile un compenso di fatto erogato sulla scorta di norma contrastante con i principi fondamentali dell’ordinamento statale e implicitamente abrogata.

7. E.G. chiede la cassazione di questa sentenza per cinque motivi, illustrati da successiva memoria, al quale resiste con controricorso la Regione Calabria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sintesi dei motivi.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 15 delle disposizioni della legge in generale, del criterio cronologico della successione delle leggi nel tempo, della L. n. 62 del 1953, artt. 9 e 10, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2, della L.R. Calabria n. 24 del 2001, art. 5, (“introduttivo della L.R. Calabria n. 7 del 1996, art. 8, comma 9, come succ. modd.”), della L. R. Calabria n. 8 del 2005, art. 7, degli artt. 2120 e 2126 c.c., ed omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

8. Asserisce che l’indennità di struttura sarebbe stata introdotta non dalla L.R. 13 maggio 1996, n. 7 ma dalla L.R. 24 ottobre 2001, n. 24, art. 5, norma, questa che, per essere entrata in vigore (il 21.11.2001) in epoca successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 49, e del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 45, non potrebbe ritenersi abrogata, ai sensi della L. n. 62 del 1953, art. 10, dalle previgenti norme di derivazione statale.

9. Addebita alla Corte territoriale la violazione del D.Lgs n. 165 del 2001, art. 2, comma 2, sostenendo che esso consente a leggi, regolamenti o statuti di introdurre nuove discipline per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche o loro categorie e di non avere fatto riferimento alcuno alle disposizioni di contrattazione collettiva aventi portata derogatoria rispetto alle previsioni contenute nella Legge Regionale.

10. Da siffatte prospettazionì desume che, in conseguenza della permanenza in vigore della L.R. n. 24 del 2001, l’indennità di struttura, avente carattere fisso e continuativo, deve essere computata nella base di calcolo della indennità di esodo incentivante.

11. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 117 Cost., della L. 5 giugno 2003, n. 131, art. 1, della L.R. Calabria n. 24 del 2001, art. 5, delle Leggi della R. Calabria n. 7 del 1996, n. 8 del 1997, n. 24 del 2001, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, della L. R. Calabria n. 8 del 2005, art. 7, degli artt. 2120 e 2126 c.c.; violazione del principio di specialità nella successione di leggi nel tempo; omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

12. Richiamate le argomentazioni svolte nel primo motivo, sostiene che la L.R. n. 24 del 2001, art. 5, istitutivo dell’indennità di struttura, disciplinerebbe la materia dell’organizzazione degli Uffici regionali, di competenza legislativa esclusiva regionale, ai sensi dell’art. 117 Cost., come modificato dalla L. Costit. n. 3 del 2001.

13. Invoca i principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 7 del 2011 per affermare che: la L. n. 62 del 1993, artt. 9 e 10, sono stati abrogati, ai sensi dell’art. 15 delle preleggi, dalla L.Cost. n. 131 del 2003; l’indennità di struttura non sarebbe regolata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, perchè essa, remunerando mansioni particolarmente gravose, sarebbe estranea alla materia ordinaria dei trattamenti economici dì tutti i dipendenti.

14. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3, del CCNL Regioni ed enti locali del 14 settembre 2000, art. 52 e SMI (omette di specificare a cosa corrisponda l’acronimo); del principio del divieto di trattamento in peius del trattamento economico nel pubblico impiego; dell’art. 36 Cost., della L. R. Calabria n. 8 del 2005, art. 7, degli artt. 2120 e 2126 c.c.; omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

15. Lamenta l’erroneità della interpretazione del D.Lgs n. 165 del 2001, art. 2, comma 3, e ne invoca un’interpretazione conforme al divieto di reformatio In peius vigente nel pubblico impiego. Assume che, ove pure si ritenessero abrogate le leggi regionali, nondimeno la indennità di struttura dovrebbe ritenersi conservata ex lege in forza del riassorbimento contrattuale previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3, riassorbìmento che opererebbe ex lege anche in assenza di disposizioni in tal senso previste dalla contrattazione collettiva.

16. Precisato che, ai sensi dell’art. 52, lett. d) del CCNL comparto regioni ed autonomie locali “la retribuzione globale o mensile o annua è costituita dall’importo della retribuzione individuale per 12 mensilità cui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilità nonchè l’importo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite nel mese o nell’anno di riferimento; sono esclusi le somme corrisposte a titolo di rimborso spese o a titolo di indennizzo nonchè quelle pagate per trattamento di missione fuori sede e per trasferimento”, deduce che nell’ambito della retribuzione dovrebbe includersi anche l’indennità di struttura trattandosi di compenso fisso, predeterminato e continuativo. Assume, poi, che la opzione interpretativa della Corte territoriale violerebbe l’art. 36 Cost..

17. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2 e 45, delle L.R. Calabria n. 7 del 1996, n. 8 del 1997, n. 24 del 2001, dell’art. 15 delle disposizioni della legge in generale e del principio di specialità della successione delle leggi nel tempo; degli artt. 2120 e 2126 c.c.; violazione del principio di specialità nella successione di leggi nel tempo; omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

18. Sostiene, con riguardo al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, che le leggi regionali e la Deliberazione n. 47 del 2002 della Giunta Regionale non avrebbero introdotto un elemento estraneo alla contrattazione collettiva, ma un elemento “ricognitivo ed unificante di voci (compenso per lavoro straordinario, produttività ecc)” presenti nella contrattazione collettiva e elencate nella L.R. n. 8 del 1997, art. 3 e finalizzato al contenimento della spesa della Regione.

19. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 2120 e 2126 c.c., dell’art. 52 del CCNL Regioni ed Enti Locali del 14.9.2000 e successive modifiche ed integrazioni; violazione del principio del legittimo affidamento; violazione del principio di specialità nella successione di leggi nel tempo; omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

20. Affermata la natura fissa e continuativa, ai sensi dell’art. 2120 c.c., della indennità di struttura ne desume la computabilità nell’indennità di esodo; richiama le prospettazioni già svolte con riguardo all’art. 52 del CCNL; deduce di avere fatto affidamento sulla legittimità dell’ erogazione del compenso e sulla sua inclusione nella indennità e invoca i principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 287 del 2011.

MOTIVI DELLA DECISIONE;

21. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata sul rilievo che tutti motivi contengono ad un tempo denuncia di vizi ex art. 60 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5.

22. In ciascuno dei motivi sono, infatti, enucleabili, le argomentazioni che corredano la denunzia di violazione delle norme di legge di fonte statale, regionale e di negoziazione collettiva, prospettazioni esposte in maniera specifica e in puntuale confronto con le argomentazioni motivazionali che supportano il decisum della sentenza impugnata.

23. L’eccezione è fondata nella parte in cui è dedotta l’inammissibilità delle censure formulate in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

24. La sentenza gravata è stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012. Trova, dunque applicazione, il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 5, come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, il quale prevede che la sentenza può essere impugnata per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Le Sezioni Unite hanno chiarito che il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, consente tale denuncia nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. (SSUU n. 8053 del 2014). Fatto storico che in nessuno dei motivi correlati a detta disposizione è stato allegato.

25. I numerosi motivi, ripetitivi, quanto a norme assunte come violate e a prospettazioni difensive, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati, sulla scorta delle argomentazioni che seguono e che, in parte qua, integrano la motivazione della sentenza impugnata, conforme a diritto nel dispositivo.

26. Il ricorrente parte dall’assunto che la L.R. Calabria istitutiva della indennità dì struttura, che assume, erroneamente per quanto si osserva di seguito, istituita dalla L.R. n. 24 del 2001 e non dalla L.R. n. 7 del 1996, non può ritenersi abrogata dal D.Lgs. n. 165 del 2001 perchè: 1) quest’ultimo è entrato in vigore prima della L.R. n. 24 del 2001; 2) l’indennità di struttura è estranea all’area di operatività del richiamato D.Lgs. n. 165, art. 45. Sostiene, inoltre, che l’opzione interpretativa della Corte territoriale 2001 sarebbe in contrasto con l’art. 52, lett. d) del CCNL di comparto, ricomprendente l’indennità di struttura nell’ambito della retribuzione mensile o annua, violerebbe l’art. 36 Cost., i principi in tema di legittimo affidamento ed il divieto di reformatio in peius del trattamento economico.

L’indennità di struttura.

27. La L.R. 13 maggio 1996, n. 7, recante norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale, con l’art. 8 istituì le strutture di diretta collaborazione “con gli organismi politico istituzionali della Giunta Regionale” e le definì “segreterie particolari”, ma non previde alcuna specifica indennità o compenso aggiuntivo in favore del personale addetto alle “segreterie particolari”.

28. Successivamente la L.R. 26 magio 1997, n. 8, recante norme sul riordino e sul funzionamento delle strutture speciali della regione, con l’art. 1, ” Strutture Speciali”, stabilì che “Il Presidente del Consiglio Regionale, il Presidente della Giunta, gli Assessori regionali, i membri dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio, i Presidenti delle Commissioni, il Presidente del Comitato regionale di controllo contabile si avvalgono di apposite strutture alle loro dipendenze nei modi e nei limiti della presente legge con personale dipendente della Regione e da altre pubbliche amministrazioni e stabilì, all’art. 3, comma 2, che al fine di “compensare la esclusione delle competenze di cui al primo comma (si tratta delle competenze accessorie produttività e progetti obiettivi a qualsiasi titolo denominate)”, ai componenti delle medesime strutture, oltre al trattamento economico in godimento, sarebbe stata attribuita una indennità in dodici rate mensili, di importo precisamente individuato, in relazione alla qualifica funzionale rivestita, dalla tabella riportata nella medesima disposizione.

29. La L.R. 29 ottobre 2001, n. 24, recante modifiche ed integrazioni alla L.R. 13 maggio 1996, n. 7, art. 8, con l’art. 1 specificò che le segreterie particolari, di cui all’art. 8, comma 1, erano “dette anche strutture speciali” e aggiunse (art. 5, comma 2) alla L.R. n. 7 del 1996, art. 8, il comma 9, con il quale attribuì alla Giunta regionale il potere di regolamentare e quantificare, con propri atti, il trattamento economico accessorio dei dipendenti assegnati all’ufficio di gabinetto ed alle segreterie particolari (strutture speciali).

30. Ebbene, l’analisi delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate conduce ad un primo evidente approdo, quello che evidenzia che l’indennità di struttura speciale è stata compiutamente istituita e regolamentata nell’aspetto economico dalla L.R. n. 8 del 1997, art. 3, comma 2, che la quantificò in misura specifica in relazione alla qualifica di inquadramento di ciascuno dei dipendenti addetti alla suddetta articolazione organizzativa. In tal senso va, pertanto, corretta la sentenza impugnata nella parte in cui riconduce la introduzione della indennità in esame alla L.R. n. 7 del 1996.

31. L’esame delle disposizioni contenute nella L.R. n. 24 del 2001 evidenzia, poi, che, diversamente da quanto opina il ricorrente, il legislatore regionale nel 2001 si è limitato ad interventi di novellazione della L. n. 7 del 1996, modificando i meri aspetti organizzativi, e rimettendo alla Giunta Regionale solo il potere di regolamentare e quantificare, con propri atti, il trattamento economico accessorio dei dipendenti assegnati all’ufficio di gabinetto ed alle segreterie particolari (strutture speciali), trattamento già previsto, per quanto sopra osservato, dalla L.R. n. 8 del 1997, che ne aveva già determinato l’ammontare.

Abrogazione delle leggi regionali.

32. Ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 3, le disposizioni in esso previsto “costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dalla L. 23 ottobre 1992, n. 421, art. 2 e successive modificazioni, e dalla L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 11, comma 4 e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico – sociale della Repubblica”.

33. Le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3, terzo e quarto periodo, e nell’art. 45, comma 1, affermano, poi, il principio della regolazione mediante contratti collettivi del trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dipendenti pubblici (Cass. 20536/2014, 1037/2014, 10105/2013, 10454/2008), principio che costituisce limite della potestà legislativa delle Regioni anche ad autonomia speciale (C. Cost. nn. 308/2006, 234/2005, 106/2005; Cass. ex multis nn. 1151/2014, 10829/2010).

34. Alle considerazioni svolte consegue che, per effetto del combinato disposto della L. n. 62 del 1953, art. 9, comma 1 e art. 10, comma 1, deve ritenersi abrogato la L.R. n. 8 del 1997, art. 3, comma 2, che, in contrasto con il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3, terzo e quarto periodo, art. 45, comma 1, ha introdotto un trattamento economico, quale l’indennità di struttura, non disciplinato dalla contrattazione collettiva di comparto.

35. Non può attribuirsi alcun rilievo alla circostanza che l’indennità di struttura sia destinata a compensare mansioni che il ricorrente assume essere particolarmente gravose, perchè il richiamato art. 45 rimette alla disciplina collettiva ogni trattamento economico, senza eccezioni di sorta. E, per le medesime ragioni, non è rilevante, ai fini dell’esclusione dell’operatività dell’art. 45, che l’indennità in esame costituisca un elemento “ricognitivo ed unificante di voci (compenso per lavoro straordinario, produttività ecc).

36. Quanto alla perdurante vigenza della L. 10 febbraio 1953, n. 62, art. 10, nei confronti delle sole regioni a statuto ordinario, vanno richiamati i principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 10829/2010 e dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 302 del 2003.

37. Consegue, inoltre, a quanto appena considerato, che l’indennità di struttura speciale, per essere stata non solo introdotta ma anche regolata nel suo importo economico dalle L.R. n. 7 del 1996, e n. 8 del 1997 e non dalla contrattazione collettiva, deve ritenersi erogata, come correttamente affermato nella sentenza impugnata, in assenza di valido titolo attributivo (norma di legge regionale abrogata), e, in quanto tale, non computabile ai fini della determinazione della indennità di esodo incentivante, e ciò a prescindere dalla nozione di retribuzione globale di fatto mensile o annua contenuta nell’art. 52 lett. d) del CCNL Enti locali, norma invocata dal ricorrente.

38. Va, infine, osservato, che l’affermata abrogazione delle leggi regionali in tema di indennità di struttura speciale non comporta violazione del principio del divieto di trattamento in pelus nè, tampoco dei principi contenuti nell’art. 36 Cost., posto che l’indennità, come rilevato dalla sentenza impugnata, risulta acquisita al patrimonio del ricorrente in via definitiva, in virtù dell’art. 2126 c.c..

39. L’ indennità incentivante di esodo.

40. Questa indennità fu prevista dalla L.R. Calabria n. 8 del 2005, art. 7, comma 1, che, al fine di realizzare il contenimento della spesa corrente e per accelerare il processo di riorganizzazione dell’Amministrazione regionale, aveva previsto che, in deroga a quanto previsto dall’art. 17 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell’Autonoma area della dirigenza del comparto Regioni e Autonomie locali sottoscritto il 23 dicembre 1999 (prevedente l’erogazione di una indennità supplementare in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro) ai dirigenti titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato che prestavano la loro attività per l’amministrazione regionale da almeno due anni e che avessero, nel termine previsto dalla legge, presentato alla Regione una proposta per la risoluzione del rapporto di lavoro sarebbe stata erogata una indennità supplementare.

41. Analoga possibilità di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro fu prevista dal comma 6 del medesimo art. 7 per i dipendenti titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato, aventi anzianità di servizio pari almeno a due anni, che avessero presentato istanza di cessazione dal servizio nei termini e con le scadenze previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 7.

42. Fu previsto che la misura della indennità sarebbe stata determinata sulla base della retribuzione mensile lorda spettante alla data di cessazione del rapporto di lavoro e che sarebbe stata corrisposta alle scadenze di cui ai commi 3 e 4.

43. Il comma 7 autorizzò la Giunta Regionale ad emanare, nel rispetto del termine di cui al comma 2, ove necessarie, apposite direttive per l’applicazione della disposizione.

44. La Giunta Regionale con la delibera del 30 maggio 2005 n. 532, recante criteri applicativi della L.R. 2 marzo 2005, n. 8, art. 7, (cfr. ricorso per cassazione pg. 3), stabilì che l’indennità in questione rappresentava un incentivo all’esodo ed aveva carattere aggiuntivo rispetto alla indennità di fine servizio, ed era composta da tutti quegli elementi che assumono i connotati di compenso fisso, continuativo, costante e generale, con eccezione di quelli occasionali od elargiti a titolo di ristoro od indennizzo per la particolare gravosità delle mansioni richieste “(esempio indennità di struttura)”, precisando, che per retribuzione lorda spettante alla data della risoluzione del rapporto di lavoro, ai fini dell’applicazione della L.R. 2 marzo 2005, n. 8, art. 7, si deve intendere la retribuzione spettante al dipendente in forza delle disposizioni legislative, regolamentari e dei contratti collettivi nazionali, ancorchè maturata e non ancora corrisposta o derivante da rinnovi contrattuali con efficacia retroattiva con riferimento alla data di cessazione, ovvero nel caso operi la facoltà della amministrazione di scaglionare l’esodo, alla data di effettiva interruzione del servizio in relazione alle esigenze di servizio.

45. Infine, la L.R. 13 giugno 2008, n. 15, art. 44, del 2008, recante interpretazione autentica L.R. 2 marzo 2005, n. 8, art. 7, ha disposto che la L.R. 2 marzo 2005, n. 8, art. 7, comma 6, deve essere inteso nel senso che la retribuzione lorda spettante alla data di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, utile ai fini della definizione della indennità supplementare prevista nella medesima legge, è quella individuata, per il personale in posizione non dirigenziale alla cessazione volontaria dal servizio, all’art. 52, lett. c), del CCNL 1999 e successive modifiche con esclusione nella determinazione della citata indennità del rateo di tredicesima mensilità e retribuzione di risultato.

46. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 271 del 2011 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 44 appena richiamato, sul rilievo che sia il dato normativo costituito dalla L.R. n. 8 del 2005, art. 7, comma 6, sia la delibera attuativa del 30.5.2005 n. 532, orientavano nel senso che nella nozione di retribuzione lorda rientrasse anche la tredicesima mensilità.

47. L’intero corpo di norme che disciplina l’indennità di esodo incentivante, nei termini sopra ricostruito, conduce ad affermare che l’esclusione dell’indennità di struttura dalla base di computo della indennità di esodo consegue non solo a quanto considerato nei punti da 35 a 39 di questa sentenza, ma anche dalla esplicita previsione contenuta nella delibera n. 532 del 2005 che, in conformità alla L.R. n. 8 del 2005, art. 8 comma 7, stabilì (punto 45 di questa sentenza) che l’indennità in questione era composta da tutti quegli elementi che assumono i connotati di compenso fisso, continuativo, costante e generale, con eccezione di quelli occasionali od elargiti a titolo di ristoro od indennizzo per la particolare gravosità delle mansioni richieste citando espressamente a titolo di esempio “l’indennità di struttura.

48. Va, inoltre, osservato che il riferimento della L.R. n. 8 del 2005 alla retribuzione lorda induce a ritenere che il legislatore avesse inteso fare riferimento alla retribuzione comprensiva delle componenti fisse dello stipendio a carattere continuativo (lett. c) dell’art. 52, CCNL 14 settembre 2000, applicabile ratione temporis, tra le quali non si rinviene la indennità di struttura che, volta ad indennizzare le mansioni, proprie degli addetti alle strutture speciali, assume la natura di compenso inerente allo specifico settore che viene erogato fintantochè l’adibizione allo speciale settore permane.

49. Va osservato al riguardo che, diversamente da quanto opina il ricorrente, la sentenza della Corte Costituzionale n. 271 del 2011 non ha alcun rilievo nella fattispecie in esame: la demolizione della L.R. n. 15 del 2008, deve, intendersi limitata alla indebita esclusione da parte del legislatore regionale del computo della tredicesima mensilità nella base di calcolo della indennità incentivante, e non ha alcun effetto caducatorio dell’art. 52, lett. c) del CCNL comparto Enti Locali del 14.9.2000.

50. Infine, la censura di violazione del principio di affidamento, oltrechè inammissibile atteso che il ricorrente non ha dedotto di avere sottoposto alla Corte territoriale la questione, comportante anche accertamenti in fatto, è infondata atteso che alla data della stipulazione del contratto individuale di consensuale risoluzione del rapporto di lavoro (14.9.2005) la Regione aveva già specificato, con la delibera della Giunta Regionale n. 532 (30.5.2005) i criteri di liquidazione della indennità di esodo incentivante.

51. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

52. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al rifondere alla Regione Calabria le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali, ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali forfetarie, oltre IVA e CPA oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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