Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19139 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/09/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 28/09/2016), n.19139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15551 – 2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATTURA DELLO STATO, che la rappresenta e difende ape

legis;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 328/36/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO del 17/02/2015, depositata il 18/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VELLA PAOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerate sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 – bis, come integrato dai DD.MM. 23/12/2008 e 19/5/2009, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la C.T.R. ritenuto applicabile, all’anno di imposta (OMISSIS), lo studio di settore (OMISSIS) – introdotto nel (OMISSIS) in sostituzione di quello contraddistinto come (OMISSIS) senza tenere conto che esso non era applicabile retroattivamente, in quanto i suddetti decreti avevano apportato delle correzioni “al ribasso per effetto dell’eccezionale crisi economica manifestatasi solo a partire dalla seconda metà dell’anno (OMISSIS)”.

2. Il secondo mezzo attiene invece alla nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per inesistenza della motivazione, in quanto fondata – con riferimento alla seconda rado decidendi – su una frase “assolutamente incomprensibile per la sua genericità, oltre che affetta da un’insanabile contraddittorietà ed incoerenza”, tale da rendere impossibile la verifica della “congruità e logicità dei motivi posti a fondamento della decisione”.

3. La prima censura non può trovare accoglimento.

4. Invero, a fronte del consolidato orientamento di questa Corte per cui “l’accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri e degli studi di settore costituisce un sistema unitario, frullo di un progressivo affinamento degli strumenti di rilevazione della normale redditività per categorie omogenee di contribuenti, per cui si giustifica l’applicazione retroattiva dello strumento più recente, che prevale rispetto a quello precedente, in quanto più, raffinato e più affidabile” (Cass. s.u. n. 26635/09; tra le più recenti, Cass. sez. 5^, n. 23554/15), l’incidentale precisazione per cui tale principio verrebbe meno in ipotesi di modifiche legate “a situazioni contingenti, correlate a determinate annualità di imposta, o eccezionali, di tipo, ad es., economico” (Cass. sez. 5^, n. 8311/13) non trova puntuale riscontro nella fattispecie in esame.

5. Difatti, solo il Decreto MEF 19 maggio 2009, recante “Approvazione della revisione congiunturale degli studi di settore” (in vigore dal 2 luglio 2009) integra misure speciali correlate alla crisi, prevedendo nell’art. 1, comma 1, che “per il periodo di imposta (OMISSIS) è approvata, in base al D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 8 convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, la revisione congiunturale speciale degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, di cui all’allegato 1, al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati”; di conseguenza, per lo studio di settore (OMISSIS) – che compare al n. 46) dell’Allegato 1, “Elenco studi di settore in vigore per il periodo d’imposta (OMISSIS)”, in sostituzione del (OMISSIS) – risultano apportate riduzioni oscillanti da 0,2341 (cluster 1) a – 0,3423 (cluster 37), come si legge nell’Allegato 2.B (“Correttivi congiunturali strutturali Commercio”).

6. Nessun riferimento alla contingente crisi economica compare invece nel precedente Decreto MIT 23 dicembre 2008, recante “Approvazione di diciotto studi di settore compatto delle manifatture” (in vigore dal 15 gennaio 2009), cui è da ricondurre la sostituzione dello studio di settore (OMISSIS) – applicato con l’avviso di accertamento de quo – con il nuovo studio di settore (OMISSIS) (ritenuto applicabile dalla C.T.R.), il quale si limita a prevedere, nell’art. 1, comma 1, che “sono approvate, in base al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 – bis, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, le evoluzioni degli studi di settore relativi alle seguenti attività economiche nel settore delle manifatture”.

7. Alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata non appare censurabile laddove ha ritenuto di confermare “la decisione della Commissione di primo grado sull’utilizzo del più recente studio di settore (OMISSIS) sulla base del quale i ricavi dichiarati nel periodo d’imposta (OMISSIS) sono congrui”, per avere l’Ufficio “utilizzato lo studio di settore meno evoluto”.

8. Tale conclusione priva di rilevanza il secondo motivo, riguardante la motivazione (indubbiamente poco intelligibile) di una sola delle due rationes decidendi, riguardante gli effetti dello stato di malattia allegato dal contribuente.

9. Il ricorso va quindi rigettato, senza necessità di pronuncia sulle spese – le quali restano a carico della parte che le ha anticipate – non avendo la parte intimata svolto difese mediante controricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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