Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19139 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 19139 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: ARMANO ULIANA

ORDINANZA
sul ricorso 15446-2016 proposto da:
DI GIOVANNI

& C.

SNC in persona del legale

rappresentante D’ONOFRIO LUCIANA, elettivamente
domiciliata in ROMA, V.LE CARSO 51, presso lo studio
dell’avvocato ALESSANDRO RUFINI, rappresentata e
difesa dall’avvocato SERGIO CICCARELLI giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

2018

199

TROIANO UMBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato
ALFREDO

PLACIDI,

rappresentato

e

difeso

dagli

avvocati VALERIA TOPPETTI, RENATO DI BENEDETTO giusta

1

Data pubblicazione: 19/07/2018

procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 21/2016 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 01/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 23/01/2018 dal Consigliere Dott. ULIANA

ARMANO;

2

Fatti di causa
Il Tribunale di Pescara ha accolto la domanda di
risarcimento del danno proposta dalla società Di Giovanni
s.n.c nei confronti di Umberto Troiano, nella cui disponibilità

s.n.c a seguito di un furto avvenuto nel 1998.
La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza della 14
gennaio 2016 l a modifica della decisione di primo grado, ha
rigettato la domanda.
Avverso questa sentenza propone ricorso la società Di
Giovanni.
Resiste con controricorso Umberto Troiano, illustrato da
successiva memoria
Il Collegio ha invitato a redigere una ordinanza con
motivazione semplificata.
Ragioni della decisione
1.La Corte d’appello ha osservato, che oltre alla sentenza di
patteggiamento, vi era in atti anche il verbale di sequestro
e di perquisizione dal quale si evinceva con certezza che
parte della refurtiva rubata alla società Di Giovanni era
stata trovata nella disponibilità del Troiano. Questo
elemento ,però, non era da solo sufficiente a fondare un
giudizio di responsabilità giacché quest’ultimo accertamento
risaliva al 2004, e quindi a circa sei anni dopo l’epoca in cui
l’attore aveva denunciato il furto delle attrezzature agricole.
Il verbale dimostrava, secondo i giudici della Corte

3

era stata trovata la merce sottratta alla società Di Giovanni

d’appello ,solo che sei anni dopo le attrezzature sottratte
erano nella disponibilità del Troiano, ma non provava che lo
stesso avesse effettuato il furto ai danni dell’attore, né che
lo so stesso sia stato reso responsabile di ricettazione.

merce, circa sei anni, unitamente all’assenza di qualsiasi
elemento indiziario che consentisse di verificare con quali
modalità ed in quali tempi il Troiano era entrato in possesso
di beni, impedivano di ricostruire i fatti nella modalità
voluta dall’attore. A questo ,la Corte ha aggiunto che solo in
minima parte il materiale sottratto corrispondeva a quello
trovato presso il convenuto . Da qui il rigetto della
domanda.
2. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione falsa
applicazione di norme di diritto .
Secondo la società ricorrente ,in conflitto con le emergenze
documentali versate nel fascicolo di parte dalla società Di
Giovanni, il giudice di appello aveva disatteso
l’interpretazione costante della Corte di legittimità in ordine
alla normativa di cui agli articoli 445 e 653 c.p.c.
3.Con il secondo motivo si denunzia omesso esame di un
fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti
individuato nei documenti prodotti da ex articolo 184 c.p.c.
con la memoria istruttoria di primo grado.
4. Con il terzo motivo si denunzia omesso esame circa fatto
decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti

4

Quindi il tempo trascorso tra il furto ed il ritrovamento della

consistito nell’omesso esame dei verbali di ricezione della
denuncia e di quelli di perquisizione e sequestro, in quanto
oggetto del risarcimento del danno era non la merce
rinvenuta ,ma quella rubata e non restituita, in base alla

primo grado era del tutto congruo
5.1 tre motivi si esaminano congiuntamente per la stretta
connessione logico giuridica che li lega e sono inammissibili.
Essi non evidenziano alcun errore di diritto, ne’ carenze o
illogicità di sorta della motivazione, sulla base della quale il
giudice di merito, facendo buon governo della regola
contenuta nel penultimo comma di cui alla L. n. 689 del
1981, art. 23 e dopo adeguata valutazione delle non
univoche risultanze documentali, ha ritenuto insufficienti gli
elementi di prova a carico del Troiano pervenendo alla
conseguente decisione di rigetto della domanda proposta
nei suoi confronti.
Non sussiste, pertanto, la denunciata violazione di norme di
diritto, tenuto conto che nessuna efficacia pregiudicante
poteva spiegare in sede civile la sentenza penale
pronunziata su “patteggiamento”, essendo siffatto
automatismo escluso dalla disposizione contenuta nell’art.
445 c.p.p., comma 1 bis, e potendo soltanto le risultanze
del procedimento penale formare oggetto di libera
valutazione da parte del giudice civile, ai fini degli
accertamenti di competenza.

5

quale il valore liquidato equitativamente dal giudice di

La sentenza con la quale il giudice applica all’imputato la
pena da lui richiesta e concordata con il P.M., pur essendo
equiparata a una pronuncia di condanna ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 445, comma primo, cod. proc. pen., non

essa origine essenzialmente da un accordo delle parti,
caratterizzato, per quanto attiene all’imputato, dalla
rinuncia di costui a contestare la propria responsabilità. Ne
consegue che non può farsi discendere dalla sentenza di cui
all’art. 444 cod. proc. pen. la prova della ammissione di
responsabilità da parte dell’imputato e ritenere che tale
prova sia utilizzabile nel procedimento civile.
Cass.Ordinanza n. 8421 del 12/04/2011
6. La censure dirette contro la motivazione, si risolvono nel
tentativo di accreditare una diversa valutazione delle
risultanze processuali, senza tuttavia evidenziare alcuna
omissione di esame di fatti decisivi, in quanto il giudice di
merito ha valutato le risultanze del verbale si sequestro e
perquisizione e non ha ritenuto l’intero compendio
probatorio idoneo a provare la responsabilità del Troiano.
Al contrario i motivi si risolvono in una censura degli
accertamenti in fatto della Corte di appello che non sono
più rivalutabili in questa sede di legittimità
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

6

è tuttavia ontologicamente qualificabile come tale, traendo

P.Q.M
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
società ricorrente al pagamento delle spese processuali
liquidate in euro 2.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi ,

Ai sensi dell’art.13 comma1 quater del D.P.R. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento
da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a
norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

7

accessori e spese generali come per legge.

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