Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19139 del 07/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 07/09/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 07/09/2010), n.19139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1503/2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA VILLA

CARPEGNA 58, presso lo studio dell’avvocato PETRINI Marco, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato POIS SEBASTIANO, giusta

delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 185/2004 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SASSARI, depositata il 23/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/06/2010 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel corso di un accesso presso lo studio professionale di S. G., la Guardia di Finanza rinvenne un documento dal quale risultava che nei primi mesi del 1985 il professionista aveva pagato un acconto di L. 105.000.000 per l’acquisto di un appartamento. Su tale scorta, l’Ufficio delle Imposte dirette di Sassari, in base al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, accertò a carico del contribuente, per l’anno 1995, un corrispondente reddito imponibile, superiore a quello dichiarato. Lo S. impugnò l’accertamento.

Il ricorso fu respinto in primo grado ma accolto in sede di appello.

Ministero del l’Economia e l’Agenzia delle Entrate ricorrono per la cassazione della sentenza della CTR della Sardegna con un motivo. Il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La CTR ha osservato che “per quanto attiene al maggior reddito accertato a causa degli acconti versati per l’acquisto dell’appartamento e che l’Ufficio ha ritenuto indicatori di evasione in quanto i redditi dichiarati annualmente dal contribuente non apparivano sufficienti a garantire tali pagamenti, esso non può essere preso in considerazione; infatti il contribuente ha dimostrato disponibilità personali e tramite terzi tali da giustificare in generale i pagamenti fatti”.

L’Amministrazione deduce carenza di motivazione, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 132 c.p.c., nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e art. 2697 cod. civ., con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5. Osserva che la motivazione è solo apparente, perchè non indica le prove del convincimento che esprime, rendendo incomprensibile il ragionamento seguito, e non da conto degli argomenti coi quali l’Ufficio aveva sostenuto in giudizio la propria tesi. Aggiunge che l’onere del contribuente, in caso di accertamento sintetico, è quello di dimostrare che le disponibilità finanziarie sinteticamente determinate derivino da redditi esenti o non soggetti a ritenuta alla fonte, e che tale prova non è stata fornita.

Il motivo è fondato.

L’affermazione che “il contribuente ha dimostrato disponibilità personali e tramite terzi tali da giustificare in generale i pagamenti fatti” è affatto immotivata, perchè non espone nessuna considerazione, riferita agli elementi di giudizio acquisiti al processo, che giustifichi il convincimento espresso circa l’attendibilità e la concludenza delle prove offerte, e non esprime alcuna critica rispetto agli argomenti coi quali l’Ufficio aveva contestato l’assunto del contribuente.

Va dunque accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata e rimessa la causa, per nuovo esame, ad altra sezione della CTR della Sardegna, che deciderà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Sardegna.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2010

 

 

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