Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19139 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 06/07/2021), n.19139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo M. – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18326/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.G., elett.te domiciliato in Roma alla via Antonio

Gramsci n. 54, presso lo studio dell’avv. Giampiero Tasco da cui è

rapp.to e difeso, unitamente all’avv. Giorgio Pozzi, come da mandato

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7216/9/17 della Commissione Tributaria del

Lazio, depositata il 7/12/2017, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2

marzo 2021 dalla Dott.ssa Milena d’Oriano.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. con sentenza n. 7216/9/17, depositata il 7 dicembre 2017, non notificata, la Commissione Tributaria del Lazio dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 21132/59/16 della Commissione Tributaria di Roma, con compensazione delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento con cui era stato rideterminato il classamento di due unità immobiliari site in (OMISSIS), di proprietà di C.G., in precedenza censite in categoria A/2, classe 1 e classe 4, con l’assegnazione in classe 5, all’esito di una revisione disposta ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335;

3. la CTP aveva accolto il ricorso ed annullato l’avviso di accertamento per difetto di motivazione;

4. la CTR aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello, proposto dall’Agenzia delle Entrate avvalendosi per la notifica di un’agenzia di recapito privata, sia per la inesistenza della notifica che per la sua tardività, tenuto conto della data di ricezione e non di quella di spedizione;

5. avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, notificato a mezzo PEC in data 7 giugno 2018, affidato a due motivi; il contribuente si costituiva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo l’Agenzia ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 2, lett. o), del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, e dell’art. 327 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando la sentenza impugnata per non aver ritenuto validamente effettuata, ma inesistente, la notifica dell’atto di appello effettuata a mezzo posta privata, e intempestivo l’appello non applicando la regola del perfezionamento per ii notificante a far data dalla spedizione;

2. con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver dato atto che la notifica aveva raggiunto il suo scopo all’esito della regolare costituzione del destinatario.

Osserva che:

1. I due motivi da trattarsi congiuntamente per connessione non meritano accoglimento.

1.1 La questione relativa alla nullità o inesistenza della notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario, effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato, nonchè quella della possibilità di attribuire certezza legale anche alle attestazioni da questi effettuate, è stata decisa dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 299 del 10 gennaio 2020.

La Suprema Corte ha affermato i seguenti principi di diritto: “In tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017.

La sanatoria della detta nullità per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva però ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perchè sprovvisto di titolo abilitativo.”

1.2 Pur avendo ritenuto che la violazione di specifici vincoli normativi configuri una mera nullità dell’attività notificatoria in questione, che l’astratta compatibilità della medesima col complessivo sistema normativo escluda che si possa parlare di inesistenza, che in quanto nulla, la notificazione è sanabile per effetto della costituzione della controparte, il Giudice della nomofilachia ha tuttavia precisato che la mancanza della licenza, e del correlativo status, non consente di riconoscere la forza di atto pubblico all’attestazione della data di consegna all’operatore dell’atto processuale da notificare, perchè l’operatore che non ne sia munito non è dotato di poteri certificativi.

Perchè l’indicazione di data, ufficio e numero di spedizione dell’atto in plico raccomandato (senza busta) assuma connotazione di atto pubblico, pur in assenza di sottoscrizione, occorre infatti che vi sia una precisa sequenza procedimentale diretta a documentare le attività compiute in relazione all’accettazione del plico da spedire e, quindi, a identificare la certa provenienza delle attestazioni su giorno e numero della raccomandata (Cass. Sez. U, n. 13452 e 13453 del 2017).

Rileva inoltre che il soggetto destinatario della notificazione deve avere la possibilità di verificare e controllare quando l’atto sia stato consegnato all’operatore, in modo da poterne contestare la data, e che le notificazioni processuali incidono su interessi di rango costituzionale (presidiati dagli artt. 24 e 111 Cost.), sicchè necessitano di quella certezza pubblica che è propria degli atti fidefacienti, non altrimenti surrogabile (ancora Cass. Sez. U, n. 13452 e 13453, cit.).

1.3 La mancanza di certezza legale della data di consegna all’operatore di poste private dell’atto da notificare comporta quindi l’impossibilità di ancorare, anche nel caso in esame, la proposizione del ricorso “…al momento della spedizione nelle forme sopra indicate” (giusta il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, comma 2).

All’impossibile valorizzazione del momento di consegna dell’atto all’agente notificatore si contrappone solo la sicura ricezione dell’atto da parte del destinatario; come correttamente ritenuto dalla CTR, è solo a questo momento che occorre fare riferimento per verificare il rispetto dei termini di decadenza ai fini della tempestività delle impugnazioni.

2. La sanatoria determinata dal raggiungimento dello scopo della notifica nulla non può quindi rilevare al fine di poter ritenere tempestivo l’appello in esame, ricevuto dal destinatario solo in data 28-3-2017, e quindi tardivamente rispetto ad una sentenza depositata il 26-9-2016.

3. La decisione della CTR non merita sul punto alcuna censura, con conseguente rigetto del presente ricorso.

3.1 Tenuto conto che le questioni giuridiche oggetto di causa hanno trovato soluzione alla luce di interventi legislativi e giurisprudenziali complessi, e solo una recente composizione all’esito dell’intervento delle Sezioni Unite, va disposta la compensazione delle spese processuali del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte,

rigetta il ricorso;

compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, da remoto, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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