Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19138 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/09/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 28/09/2016), n.19138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14712-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona de) Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

RADIO LATTIAIELE SCARL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1437/2/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO del 12/06/2014, depositata il 02/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VELLA Paola.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerate sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la “violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, art. 22, comma 1: con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4”, in quanto la C.T.R. avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio per mancato deposito della ricevuta di spedizione del gravame a mezzo posta, quando in realtà era stato depositato l’avviso di ricevimento, da cui risultava che l’appello era stato spedito il (OMISSIS) e ricevuto il giorno successivo, con conseguente tempestività sia dell’impugnazione della sentenza di primo grado del 14 ottobre 2009 (depositata il 30.12.2009) sia della costituzione in giudizio dell’appellante (il 17.2.2011) nei trenta giorni dalla spedizione.

2. Il motivo è fondato.

3. Sul tema, l’iniziale oscillazione della giurisprudenza di questa Corte – di cui dà conto Cass. sez. ord. n. 12027/14 – tra le pronunce più risalenti, che valorizzavano la data di spedizione del ricorso, e quelle più recenti, che valorizzavano quella di ricezione, ha trovato composizione nell’orientamento venutosi recentemente a consolidare (cui aderisce anche la menzionata ordinanza) che, per le verifiche in rito, consente di sopperire alla mancata produzione dell’avviso di spedizione con la produzione dell’avviso di ricevimento, segnatamente affermando che ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, richiamato dall’art. 53, comma 2, “non costituisce motivo di inammissibilità dell’appello notificato a mezzo posta il fatto che, all’atto della costituzione, l’appellante depositi l’avviso di ricevimento del plico inoltrato per raccomandata, in luogo del prescritto avviso di spedizione. Anche l’avviso di ricevimento, infatti, riporta la data della spedizione, per cui il relativo deposito deve ritenersi perfettamente idoneo ad assolvere la funzione probatoria che la norma assegna all’incombente” (Cass. sez. 5^, nn. 4615/08, 7645/14, 22018/14, 9349/15, 5376/15; diff. Cass. nn. 23234/14 e 19410/15, ma senza riferimento all’ipotesi in cui sia stato prodotto almeno l’avviso di ricevimento).

4. In particolare, la sentenza n. 7645/14 ha lucidamente chiarito: a) “che, ai fini della costituzione dell’attore, l’art. 22, non parla del deposito dell’avviso di ricevimento, mentre menziona, tra gli atti da depositare, la ricevuta di spedizione postale del ricorso, ma ciò sta significare soltanto che il ricorrente si può costituire in giudizio anche prima e indipendentemente dal recapito dell’atto al destinatario, e non che dalla spedizione inizia a decorrere, a pena d’inammissibilità, il termine per costituirsi senza neppure poter conoscere gli esili della notifica postale” (Cass. 9173/11; conf. 18373/12, 16565/12, 14010/12, 10816/12, 10815/12, 4002/12; v. Cass. 12185/08)”; b) che “così delimitato il ruolo processuale della ricevuta di spedizione postale del ricorso, la sanzione dell’inammissibilità per il suo omesso deposito ha un senso logico e giuridico unicamente per l’esigenza di aver certezza dell’avvio del procedimento notificatorio anche nell’ipotesi di costituzione del ricorrente anticipata ripeti al recapito dell’atto al destinatario e per il doveroso controllo della data di spedizione ai fini della tempestività del ricorso”; c) che, infatti, “nella notifica a mezzo del servizio postale, con la consegna dell’atto all’ufficio postale per l’inoltro si hanno per verificati, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, gli effetti internativi del termine per impugnare ad essa connessi per il notificante. La suddetta data è riportata, secondo i regolamenti postali, anche nell’avviso di ricevimento del plico, che costituisce, pur sempre, atto pubblico ai sensi dell’art. 2699 c.c., (Cass. 23593/12); pertanto le indicazioni in esso contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione a mezzo posta eseguita per il tramite dell’ufficiale giudiziario (Cass. 17723106)”; d) che, di conseguenza, “la presenza o meno in atti della ricevuta di spedizione postale del ricorso è processualmente ininfluente ove sia comunque prodotto tempestivamente l’avviso di ricevimento del plico (Cass. 4615/08, 27991/11, 3509/11)”; e) che, del resto, “dalla (giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo (es. sent. Adreyev v. Estonia, Reklous and Davourlis v. Greece, Efstathiou et aulres v. Greece) si trae il monito ad ancorare le sanzioni processuali al canone di proporzionalità e a far prevalere le interpretazioni dirette a consentire al processo di giungere al suo sbocco naturale, senza enfatizzare un fin de non recevoir non riscontrabile nei dati convenzionali di riferimento”.

5. Ebbene, nel caso di specie è stato puntualmente dedotto, a pag. 6 e s. del ricorso: “dall’avviso di ricevimento ritualmente depositato in giudizio (cfr. doc. 9) risulta che l’appello è stato spedito in data (OMISSIS) e ricevuto in data (OMISSIS) (circostanza confermata dalla stessa controparte nel suo atto di costituzione appello incidentale (doc. n. 8, pag. 1, che si deposita con il presente ricorso) e che, pertanto, l’impugnazione era tempestiva (la sentenza della cip era stata depositata il 30/12/2009) così come la costituzione in (giudizio dell’Ufficio avvenuta il 17/2/2011, e quindi nel rispetto del termine di 30 giorni dalla data di ricezione”. Di qui la fondatezza della censura e la necessità di una nuova pronuncia da parte del giudice del rinvio, che provvederà anche sulle spese processuali del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria che, in diversa composizione, provvederà anche alla presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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