Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19138 del 01/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/08/2017, (ud. 21/06/2017, dep.01/08/2017),  n. 19138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4061-2016 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO

SGROI, LELIO MARITATO ed EMANUELE DE ROSE;

– ricorrente –

contro

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARESCIALLO

PILSUDSKI 118, presso lo studio dell’avvocato LUCA ZANACCHI, che lo

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati

CLAUDIA CURIALI ed ALBERTO CHIESA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 308/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 04/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. F.M. ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Piacenza contro l’avviso di addebito avente ad oggetto il pagamento di contributi da versare alla Gestione commercianti dell’Inps per gli anni 2007-2012;

2. Il Tribunale ha accolto l’opposizione e ha annullato l’avviso di addebito; la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza pubblicata il 4/8/2015, ha rigettato l’appello dell’Inps, ritenendo insussistenti i requisiti per l’iscrizione del F. alla gestione commercianti: ha osservato la Corte che la F. Cromature s.n.c. di F.M. & c. (poi divenuta F. Cromature s.a.s. di F.M. & c.), di cui l’opponente era socio amministratore, aveva cessato l’attività commerciale e dal 1/1/2006 si era limitata alla gestione dei beni aziendali, concessi in locazione a terzi;

3. l’Inps propone ricorso per la cassazione di tale sentenza; resiste il F. con controricorso;

4. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata;

5. il collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il ricorso in esame l’Inps deduce la violazione e la falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 202, 203 e 208 e L. n. 45 del 1986, art. 3;

2. il ricorso è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, (anche alla luce di Cass. Sez. Un. 21/3/2017, n. 7155), in quanto il provvedimento impugnato ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per mutare l’orientamento espresso in fattispecie del tutto sovrapponibili al caso in esame (cfr. Cass. ord., 11/2/2013, n. 3145; Cass. 6.9.2016 n. 17643; Cass. 25/8/2016, n. 17328);

3. presupposto per 1′ iscrizione alla gestione commercianti, in forza della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 29 e della L. n. 45 del 1986, art. 3 è lo svolgimento da parte dell’interessato di attività commerciale;

4. la società di persone che svolge un’attività volta alla locazione di immobili di sua proprietà e alla riscossione dei canoni di locazione non svolge un’attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che essa non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l’attività di intermediazione immobiliare (Cass. ord., 11/2/2013, n. 3145; Cass. n. 17643/2016, cit.; Cass. ord.,16/12/2016, n. 25017);

5. non rileva di per sè il contenuto dell’oggetto sociale, ma si deve considerare lo svolgimento in concreto di un’attività commerciale (Cass. n. 25017/2016, cit.);

6. l’eventuale impiego dello schema societario per attività di mero godimento, in implicito contrasto con il disposto dell’art. 2248 c.c., non può trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti propri, per come sopra ricostruiti;

7. la verifica della sussistenza di requisiti di legge è compito del giudice di merito, fermo restando che l’onere probatorio grava sull’ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo (cfr. ex multis Cass., 20/4/2002, n. 5763; Cass., 6/11/2009, n. 23600);

8. nella specie, la Corte ha ritenuto insussistente l’esercizio di attività commerciale da parte della s.n.c. – cessata fin dal 2005 – osservando che l’attività era limitata alla locazione degli immobile di proprietà della società e alla riscossione dei canoni di locazione e tale accertamento, in quanto adeguatamente motivato e privo di illogicità e contraddizioni, è insindacabile in questa sede;

9. dal rigetto del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo;

10. sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna l’Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi professionali e Euro 200,00 per esborsi, al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2017

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