Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19137 del 28/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 28/09/2016), n.19137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14394-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

EDILMONDAVIO SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7129/9/14 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 20/11/2014, depositata il 26/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VELLA Paola.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio carnevale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la C.T.R. disatteso la contestata antieconomicità delle vendite immobiliari sottocosto (con una differenza di Euro 322.200,00 determinata in base ai dati del borsino immobiliare FIAIP ed agli studi di settore) e l’anomalia dell’operazione di finanziamento di un socio (Euro 170.000,00 in contanti) “sulla base di mete deduzioni/affermazioni avversarie, ma senza il benchè minimo supporto probatorio a sostegno delle stesse”.

2. Il motivo è manifestamente fondato.

3. Invero, per consolidato orientamento di questa Corre, in tema di accertamento induttivo, o analitico – induttivo, dei redditi d’impresa – consentito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d) e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, commi 2 e 3, anche in presenza di una contabilità formalmente corretta ma complessivamente inattendibile – “Vano di rettifica, qualora l’ufficio abbia sufficientemente motivato, specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l’operato degli accertatoti, nel senso che null’altro l’ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte” – in quanto integranti presunzioni anche semplici, purchè gravi, precise e concordanti – “mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse”, “con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente” (Cass. sez. 5^, nn. 23550/14, 15027/14, 14068/14, 23626/11).

4. Con specifico riferimento al comportamento antieconomico tenuto dall’imprenditore commerciale, questa Corte ha poi più volte ribadito che l’assenza di valide giustificazioni da parte del contribuente – sul quale si sposta, appunto, l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate a fronte della contestata antieconomicità – legittima l’accertamento sulla base presuntiva, cosicchè “il giudice di merito, per poter annullare l’accertamento, deve specificare, con argomenti validi, le ragioni per le quali ritiene che l’antieconomicità del comportamento del contribuente non sia sintomatico di possibili violazioni di disposizioni tributarie” (Cass. sez. 5^, sent. nn. 5847/16, 14941/13, 7871/12, 14428/05, 10802/02, 7680/02, 7487/02, 6337/02, 11645/01, 1821/01; cfr. Cass. sez. ord. n. 26036/15).

5. Nel caso di specie, pur risultando pacifico il cospicuo finanziamento “per cassa” del socio, ed altresì ammessa la “vendita quasi al costo di realizzo”, la C.T.R. non ha fatto applicazione dei richiamati principi, limitandosi a ritenere “non del tutto prive di attendibilità” le generiche giustificazioni fornite dalla società (“Per quanto in primo luogo attiene alle cessioni immobiliari … la contribuente ha in termini convincenti dedotto che, attesa la necessità di procurarsi una disponibilità finanziaria in un periodo oltre tutto di crisi generale del settore edilizio, si era determinata a quelle cessioni quasi a costo di realizzo, comunque segnalando che esse riguardavano immobili siti in una zona, quale (OMISSIS), che presenta criticità strutturali. Per quanto riguarda in secondo luogo il prestito da parte del socio, la società ne ha sempre affermato la piena regolarità, sottolineando che l’Ufficio non aveva in precedenza mai sollecitato particolari giustificazioni, nè aveva ritenuto di verificare la provenienza del denaro attraverso il controllo delle dichiarazioni dei redditi presentale dai soci”), di fatto esonerandola dall’onere probatorio su di essa gravante ed anzi pretendendo dall’amministrazione finanziaria “ulteriori riscontri probatori” in aggiunta alla prova da essa già offerta, del tutto legittimamente, “in via esclusivamente presuntiva”.

6. In conclusione, il ricorso va accolto e la causa va rinviata al giudice d’appello che, in diversa composizione, provvederà anche alla statuizione sulle spese processuali.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA