Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19137 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 19137 Anno 2018
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

ORDINANZA
sul ricorso 1182-2016 proposto da:
ARCERI EUGENIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FIRENZE
32, presso lo studio dell’avvocato ELENA IEMBO, rappresentato e
difeso dall’avvocato TOMMASO RICCI giusta procura speciale in calce
11,

al ricorso;
– ricorrente contro
NEOS FINANCE SPA;

c.kedki

– intimata Nonché da:

Data pubblicazione: 19/07/2018

ACCEDO S.P.A. già INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE, in
persona del Responsabile Centro Recupero Crediti Consumo Avv.
ANDREA TOMASSETTI, elettivamente domiciliata in ROMA, SALITA DI
POGGIO S. LORENZO 10, presso lo studio dell’avvocato ALESSIA
SANTOSTEFANO, rappresentata e difesa dall’avvocato FEDERICA

incidentale;

ricorrente incidentale

avverso la sentenza n. 910/2015 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO, depositata il 30/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/01/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. proposto nei confronti di
Neos Banca e di Credit Gest, Eugenio Arceri esponeva che: era stato
informato nel giugno del 2007 da tale Della Bella Cristina, per conto
della Credit Gest recupero crediti Neos Banca, dell’apertura a suo
carico di una pratica di recupero crediti per il finanziamento relativo
all’acquisto — da lui mai effettuato — di un computer; aveva appreso
che il suo nominativo era stato segnalato nella banca dati privata
CRIF; aveva provveduto a rappresentare sia alla Neos Banca che alla
Credit Gest la sua estraneità alla vicenda, ottenendo da quest’ultima
anche una nota di conferma; aveva intimato alla CRIF di procedere
alla immediata cancellazione del suo nominativo dalla banca dati;
aveva presentato nel maggio del 2008 alla finanziaria COMPASS una
richiesta di finanziamento che era stata rigettata e, nel corso
dell’istruttoria della relativa pratica di finanziamento, era stata
consultata la banca dati costituita presso la Centrale Rischi C.R.I.F. da

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BITELLI giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso

cui era emersa una valutazione negativa dei punteggi di credit
sco ring.
Tanto premesso, l’Aceri chiese al Tribunale di Catanzaro
l’immediata cancellazione presso la centrale CRIF del proprio
nominativo ed ottenne il chiesto provvedimento cautelare, con vittoria

A seguito della notifica del provvedimento cautelare, la Neos
Banca comunicò all’Arceri di aver ottemperato al provvedimento
giudiziale in data 6 luglio 2008 (così nella sentenza impugnata p. 3).
L’Arceri instaurò, quindi, il presente giudizio per ottenere la
condanna della Neos Banca S.p.a. al risarcimento dei danni.
La convenuta si costituì deducendo di essersi già attivata per
promuovere la cancellazione del nominativo dell’attore presso la
Centrale Rischi CRIF; rappresentò di aver provveduto alla
segnalazione in questione perché un soggetto, qualificatosi come
Eugenio Arc(i)eri, dopo aver stipulato un contratto di finanziamento
per l’acquisto di un computer – effettuato presso un esercizio
commerciale convenzionato, che aveva provveduto alla raccolta e alla
verifica della documentazione esibita dal richiedente -, non aveva
provveduto a pagare le rate per il rimborso del mutuo e declinò ogni
sua responsabilità.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 576/2011, accolse la domanda
e, per l’effetto, condannò la Neos Banca S.p.a. al pagamento, in
favore dell’attore, della somma di euro 21.668,37, in moneta
corrente, oltre interessi al tasso legale dall’indebita segnalazione al
soddisfo e compensò per un terzo le spese di quel grado, che pose,
per la parte residua, a carico della soccombente.
Avverso tale decisione Neos Banca S.p.a. propose appello, cui
resistette l’Arceri.

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di spese.

La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza pubblicata il 30
giugno 2015, in riforma della sentenza impugnata, rigettò la
domanda e compensò tra le parti le spese di entrambi i gradi del
giudizio di merito.
Avverso la sentenza della Corte territoriale Eugenio Arceri ha

memoria.
Accedo S.p.a., subentrata nei rapporti di Neos Banca S.p.a. (a
seguito di varie vicende societarie, rappresentate dettagliatamente in
controricorso) ha resistito con controricorso contenente pure ricorso
incidentale fondato su un unico motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso principale, deducendo
«Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2050, 2059, 2697 e
2729 c.c. e 15 D.Lgs. n. 196/2003», il ricorrente sostiene che
sarebbe incontroverso e non più discutibile in questa sede che la
controparte «abbia posto in essere una condotta profondamente
negligente», avendo provveduto alla segnalazione presso il CRIF del
suo nominativo senza l’adozione delle verifiche che il trattamento dei
dati comunicati imponeva e senza il preventivo avviso imposto dalla
regolamentazione di settore; che la controparte non poteva essere
sollevata da responsabilità addebitando il fondamento dell’erronea
comunicazione all’esercizio commerciale convenzionato in quanto,
come ribadito dal giudice dell’appello, «la procedura di approvazione
del finanziamento e ogni conseguente adempimento» facevano carico
ad essa soltanto; che la condotta negligente della controparte
risultava ancor più grave per non aver la stessa curato la tempestiva
cancellazione del nominativo del ricorrente nonostante la pronta
segnalazione del macroscopico errore e l’accoglimento della domanda
cautelare proposta dal ricorrente ex art. 700 cod. proc. civ., e che la

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proposto ricorso per cassazione basato su tre motivi e illustrato da

segnalazione presso la Centrale rischi, nonostante le formali
rassicurazioni da parte della Neos Banca S.p.a, era rimasta presente
e ben visibile sino al maggio 2009 e quindi per quasi due anni.
Inoltre, deduce il ricorrente che, per effetto dell’erronea
segnalazione presso il CRIF del suo nominativo, aveva dovuto subire

Lamenta il ricorrente che la Corte di merito, pur ritenendo
confermati tutti gli altri elementi costitutivi dell’illecito abbia ritenuto
di dover valorizzare un’asserita deficienza probatoria relativa alle
conseguenze dannose del fatto colpevole.
Secondo il ricorrente, pur se il danno non patrimoniale non è in re
ipsa, tuttavia la dimostrazione della sua concreta sussistenza può
essere affidata a meccanismi di tipo presuntivo, rispetto ai quali
l’onere probatorio si limita, in sostanza, a carico del danneggiato,
all’allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie,
siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano
di risalire al fatto ignoto.
Assume l’Arceri che, nel caso all’esame, sarebbe stata
ampiamente provata e documentata l’astratta percepibilità e la
concreta e ripetuta percezione dell’erronea segnalazione di un profilo
(negativamente caratterizzato) del tutto diverso da quello reale e che
la perdita della reputazione professionale e personale del ricorrente intesa come perdita di valori non patrimoniali simile a quella di valori
patrimoniali, rilevante ex art. 1223 cod. civ. in tema di danni
patrimoniale – si sarebbe «senz’altro verificata e il dannoconseguenza [sarebbe] dunque risultato presuntivamente provato».
A conferma di tale conclusione il ricorrente deduce l’indiscutibile
avvenuta compromissione dell’onorabilità del ricorrente, che i fatti
accertati in sede di merito avrebbero determinato, evidenziando di
svolgere la professione di avvocato e che conformemente ai principi

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la mortificante situazione del rifiuto del credito.

internazionalmente riconosciuti (principio di onorabilità di cui alla
Carta dei principi fondamentali dell’Avvocato europeo del 25
novembre 2006 e dell’art. 2.2. Cod. deontologico degli avvocati
europei del 28.10.1988), «anche al di fuori dell’esercizio della
professione l’avvocato ha il dovere di comportarsi, nei rapporti

terzi debbono avere nella sua capacità di adempiere i doveri
professionali e della dignità della professione» (art. 56 Cod. deontol.
Forense 2007, vigente all’epoca dei fatti in causa), tanto che
l’avvocato è «soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche
non riguardanti l’attività forense, quando si riflettano sulla sua
reputazione professionale o compromettano l’immagine della classe
forense» (art. 5, comma 2, Cod. deontol. Forense del 2007). Sostiene
il ricorrente che la lesione della reputazione professionale di un
avvocato, «consumata mediante falso, ripetuto e prolungato addebito
di condotte disciplinarmente rilevanti… ; addebito pubblicamente
consultabile da una moltitudine indefinita di operatori economici e
pubblicamente consultato, ripetutamente, tanto da determinare
decisioni di non affidamento del credito (puntualmente documentate
nei giudizi di merito) costituisce pregiudizio tutt’altro che futile …
capace di incidere ben oltre la soglia minima di tollerabilità imposta
dalle regole di convivenza sociale».
2. Con il secondo motivo del ricorso principale l’Arceri lamenta la
violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 cod. civ. nel caso di
specie, sostenendo che tale norma, una volta accertata l’esistenza di
un danno conseguenza rilevante ex art. 2059 cod. civ., offrirebbe
l’unico strumento (quello equitativo) di apprezzamento del danno
risarcibile concretamente disponibile.

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interpersonali, in modo tale da non compromettere la fiducia che i

3. I primi due motivi del ricorso principale, che essendo
strettamente connessi, ben possono essere esaminati
congiuntamente, vanno rigettati.
Ed invero secondo l’orientamento ormai consolidato della
giurisprudenza di legittimità il danno non patrimoniale, anche nel

ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche
attraverso il ricorso a presunzioni semplici (Cass. 14/05/2012, n.
7471; Cass., ord., 24/09/2013, n. 21865
A quanto precede deve aggiungersi che, secondo la
giurisprudenza di legittimità, le presunzioni semplici costituiscono una
prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza
anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio
convincimento, nell’esercizio del potere discrezionale,
istituzionalmente demandatogli, di scegliere, fra gli elementi probatori
sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti
costitutivi della domanda o dell’eccezione. Spetta, pertanto, al giudice
di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni,
individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e
valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di
fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di
legittimità (Cass. 11/05/2007, n. 10847; Cass. 2/04/2009, n. 8023;
Cass. 6/06/2012, n. 9108; v. anche Cass., ord., 8/01/2015, n. 101).
Ai principi sopra ricordati si è espressamente attenuta la Corte di
merito la quale, per quanto rileva in questa sede, con riferimento ai
danni non patrimoniali, ha pure affermato che, «nel caso di specie,
l’istante si limita ad allegare il danno all’immagine ed alla reputazione
subito quale affermato professionista, ma non sono stati dimostrati
pregiudizi concreti ricollegabili all’attività professionale svolta (non di
tipo imprenditoriale)», precisando che «occorrono in definitiva prove

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caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa,

dirette o indizi gravi, precisi e concordanti per riconoscere un
pregiudizio risarcibile derivante dalla lesione di un diritto
costituzionalmente protetto» e che nella specie esistono invece «solo
generici elementi indiziari non convergenti», pervenendo a tale
conclusione in base ad un apprezzamento in fatto non censurabile in

cod. proc. civ., nella formulazione ratione temporis, laddove, invece,
nessuna censura motivazionale risulta proposta dalfArceri.
3. Con il terzo motivo si lamenta violazione del principio della
soccombenza ex art. 91, primo comma, cod. proc. civ., quanto alla
disposta compensazione delle spese legali, sostenendosi che,
l’auspicata cassazione della sentenza impugnata e, quindi, la
conferma dell’accoglimento integrale della domanda di primo grado
implica necessariamente la riforma della statuizione censurata con il
mezzo all’esame.
3.1. Il motivo è per un verso infondato, non potendo essere
sindacata la scelta di disporre la compensazione delle spese di lite
tutte le volte in cui non sia stato violato il criterio secondo cui gli
oneri processuali debbono restare a carico della parte soccombente,
e, per altro verso, inammissibile, nella parte in cui si censura la
regolamentazione delle spese non con riferimento all’esito del giudizio
di secondo grado, nel quale tale regolamentazione trova il suo
fondamento, ma in relazione ad una ipotizzata e sperata cassazione
della sentenza impugnata che, oltre tutto, travolgerebbe la pronuncia
sulle spese (Cass. 27/10/2012, n. 17492; Cass. 30/06/2015, n.
13314; Cass. 311/05/2017, n. 13716).
4. Il ricorso principale deve essere, pertanto, rigettato.
5. L’esame del ricorso incidentale, fondato su un unico motivo
(con il quale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2043
e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.

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questa sede, se non nei ristretti limiti ora consentiti dall’art. 360 n. 5

proc. civ., e violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.
proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.
civ.) e logicamente condizionato all’accoglimento del ricorso
principale, resta assorbito dal rigetto di quest’ultimo.
6.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da

7.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il

versamento, da parte del ricorrente principale, ai sensi dell’art. 13,
comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto
dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto
per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sui ricorsi, rigetta il ricorso principale,
assorbito l’incidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore
della controricorrente ricorrente incidentale, in euro 3.000,00 per
compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli
esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi
dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel
testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 gennaio 2018.

dispositivo, seguono la soccombenza.

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