Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19137 del 07/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 07/09/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 07/09/2010), n.19137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1395/2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

M.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 32/2004 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 23/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/06/2010 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate notificava a M.P. l’accertamento di un maggior reddito di partecipazione concernente la società di persone Hotel (OMISSIS), in base al D.L. n. 79 del 1997, art. 9 bis, comma 18 (convertito nella L. n. 140 del 1997), avendo la società definito il reddito dell’anno 1992 accettando l’importo proposto dall’Ufficio ai sensi del D.L. n. 564 del 1994, art. 3 (convertito nella L. n. 656 del 1994). L’impugnazione della contribuente era respinta in primo grado ma accolta in sede di appello. L’Amministrazione finanziaria ricorre con un motivo avverso la decisione della CTR del Lazio. La M. non si è difesa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La CTR ha ritenuto che la disposizione del D.L. n. 79 del 1997, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (“L’intervenuta definizione da parte delle società od associazioni di cui all’art. 5 del T.U. imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 …

costituisce titolo per l’accertamento, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41 bis e successive modificazioni e integrazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. In tal caso i termini previsti dal citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, sono prorogati di due anni”) non fosse applicabile alla fattispecie, in quanto entrato in vigore il 30 maggio 1997 e privo di efficacia retroattiva.

Ha osservato che il D.L. n. 564 del 1994, non conteneva alcuna norma che estendesse ai soci delle società di persone l’efficacia dell’accertamento con adesione definito dalla società, e che la società Hotel (OMISSIS) aveva definito l’accertamento con adesione proposto dall’Ufficio in base all’art. 3 di quel testo normativo versando la somma derivante dall’accertamento parziale entro il termine del 15 dicembre 1997 ivi previsto.

La ricorrente denuncia violazione di legge osservando che il D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 9 bis comma 18, disponeva espressamente la proroga di due anni dei termini previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, per la notifica degli accertamenti, e pertanto “non poteva non essere chiarificatore della portata del concordato di massa, i cui termini venivano riaperti… al 31 luglio 1997”.

Il motivo è fondato.

Il D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 9 bis, comma 18, disponendo che “L’intervenuta definizione da parte delle società od associazioni di cui all’art. 5 del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 … costituisce titolo per l’accertamento, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41 bis e successive modificazioni e integrazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata” non ha alcun contenuto innovativo dell’ordinamento tributario, perchè costituisce esplicazione del principio stabilito dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, secondo il quale i redditi delle società personali sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Anche in base al concordato definito entro il 15 dicembre 1995 in forza del D.L. n. 564 del 1994, art. 3, doveva quindi ritenersi consentito l’accertamento in capo ai singoli soci della rispettiva quota del reddito concordato dalla società. Salva la possibilità del socio di contestare la pretesa tributaria spiegata contro di lui convenendo in giudizio anche la società e gli altri soci, attesa la unitarietà del presupposto impositivo (Cass. 14815/2008).

Nella specie, peraltro, risulta che la M. ha contestato non il merito dell’accertamento, sibbene soltanto che il reddito accertato in capo alla società potesse esserle imputato, assumendo che ciò avveniva in base ad una disposizione normativa ritenuta inapplicabile perchè successiva al concordato e non retroattiva.

Mentre l’imputazione avveniva in base al principio del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, che il D.L. n. 79 del 1997, art. 9, comma 18, si limitava a richiamare. Non si poneva, pertanto, alcuna esigenza di integrazione del contraddittorio con la società e gli altri soci (Cass. 2827/2010).

Va quindi accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata, restando confermata quella di primo grado favorevole all’Amministrazione finanziaria. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese dei gradi di impugnazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e compensa fra le parti le spese dei giudizi di impugnazione.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2010

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