Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19136 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/09/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 28/09/2016), n.19136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14176-2015 proposto da:

BUSSOTTI SRL,, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso

lo studio dell’avvocato VALERIO CIONI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALESSANDRO GIOVANNINI giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2295/14/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI FIRENZE SEZIONE DISTACCATA DI LIVORNO del 24/10/2014,

depositata il 26/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VELLA Paola;

udito l’Avvocato VALERIO CIONI, difensore del ricorrente, che si

riporta agli scritti e deposita 2 cartoline A/R.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la “nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e dell’art. 132 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, per avere il giudice d’appello “pedissequamente ricopiato il contenuto di uno scritto difensivo di una parte processuale, affidando l’esternazione della parte motiva a sole 4 righe”, la cui laconicità “non consente in alcun modo di ritenere che, all’affermazione di condivisione dell’appello dell’Ufficio, il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione d’infondatezza delle eccezioni proposte dalla società nel proprio atto di controdeduzioni”.

2. La censura veicolata dal secondo mezzo attiene invece alla “violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

3. Con il terzo motivo si lamenta infine la nullità “per violazione dell’art. 112 c.p.c.”, stante la “omessa pronuncia in ordine alle domande giudiziali avanzate dalla contribuente nel giudizio di merito”.

4. Il primo ed il terzo motivo, che in quanto connessi vanno esaminati congiuntamente, sono fondati, con assorbimento del secondo.

5. La giurisprudenza di questa Corte è univoca e consolidata nel ritenere che, qualsiasi sia la tecnica redazionale prescelta dal giudice – ivi compreso il mero rinvio al contenuto di altri scritti, siano essi atti di parte, provvedimenti giudiziari o altri atti processuali – è comunque necessario che “le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo” (Cass. s.u. n. 642/15; conf. Cass. n. 5161/16); di conseguenza, la motivazione di una sentenza può anche essere redatta per relationem, “purchè i contenuti mutuati diventino oggetto di autonoma valutazione critica” (Cass. s.u. n. 14814/08).

6. In particolare, ove una sentenza motivata con questa tecnica redazionale sia resa in sede di gravarne, il giudice d’appello è tenuto ad esprimere – quand’anche in modo sintetico – le ragioni della condivisione delle altrui argomentazioni (cfr. Cass. s.u. 8053/14; Cass. sez. 5^, nn. 4780/16, 6326/16, 16612/15, 15664/14, 10741/14, 10491/14, 5979/14, 12664/12, 7347/12, 7477/11, 3367/11, 979/09, 13937/02), risultando invece la sentenza nulla, per radicale carenza della motivazione (sub specie di motivazione apparente) laddove la laconicità della motivazione adottata non consenta in alcun modo di ritenere che a quella affermata condivisione il giudice sia pervenuto attraverso l’adeguata considerazione delle contrapposte allegazioni difensive (cfr. Cass. sez. 5^, nn. 3320/16, 25623/15, 16602/15, 9967/15, 1573/07, 2268/06, 25138/05, 13990/03, 3547/02).

7. Nel caso di specie, la motivazione è del rullo tautologica ed apparente, poichè il collegio regionale, dopo aver pedissequamente trascritto gli atti difensivi delle parti, ha dichiarato di condividere, genericamente ed indistintamente, tutte le argomentazioni svolte dall’amministrazione finanziaria – senza correlarle specificamente alle contrapposte deduzioni della controparte, e quindi recependole al di là di un (percepibile) autonomo vaglio critico – e si è limitato ad affermare, testualmente: “Questa commissione, esaminati gli atti di causa e sentite le parti nella pubblica udienza ritiene che l’appello dell’ufficio sia da accogliersi per le motivazioni nello stesso contenute in diritto e nel merito delle questioni e sottoriproposte e condivise da questa commissione fatte proprie come motivazione alla presente decisione (…). In conclusione questa Commissione osserva che le argomentazioni della società esaminate, non inficiano in alcun punto le argomentazioni dell’ufficio che, unitamente all’esame degli atti di causa determinano la decisione di accoglimento dell’appello”.

8. Si tratta di una evidente abdicazione dall’obbligo di motivare la decisione che (a precindere dalle imbarazzanti carenze logico – grammaticali) rende nulla la sentenza impugnata, essendo necessario, laddove si opti per una tecnica redazionale recettizia delle ragioni di una parte, dar conto quantomeno in sintesi delle ragioni di ininfluenza delle contrapposte argomentazioni difensive.

9. In conclusione, il ricorso va accolto con rinvio ad altra sezione del giudice d’appello, anche per la statuizione sulle spese processuali.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale Toscana, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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