Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19136 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 06/07/2021), n.19136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1323/2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

Mediocredito Italiano S.p.a., incorporante la Leasint S.p.a., e Lugo

Energia Prima s.r.l. in persona dei legali rapp.ti p.t., elett.te

domiciliati in Roma alla via XXIV Maggio n. 43, presso lo studio

degli avv.ti Grande Corrado e Antonini Massimo da cui sono rapp.ti e

difesi, come da mandato in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4521/6/15 della Commissione Tributaria della

Lombardia, depositata il 20/10/2015, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2

marzo 2021 dalla Dott.ssa d’Oriano Milena.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. con sentenza n. 4521/6/15, depositata il 20 ottobre 2015, non notificata, la Commissione Tributaria della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 5216/40/14 della Commissione Tributaria di Milano, con condanna al pagamento delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva richiesto le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale rispetto ad un atto di compravendita avente ad oggetto la cessione di un impianto fotovoltaico, e del diritto di superficie sul terreno su cui lo stesso insisteva, assoggettata dalle parti in misura fissa, per il principio dell’alternatività dell’IVA, in quanto operazione strumentale di sale and lease back destinata al finanziamento della realizzazione dell’impianto;

3. la CTP aveva accolto il ricorso per carenza di motivazione dell’atto impositivo; la CTR aveva rigettato il gravame ritenendo che l’operazione fosse stata correttamente sussunta dalle parti nella sfera impositiva dell’IVA;

4. avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica in data 4 gennaio 2016, affidato ad un unico motivo; le contribuenti si costituivano con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con nota depositata in data 6 giugno 2019 le contribuenti formulavano istanza per la sospensione del processo D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, ex art. 6, comma 10, pubblicato in G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24.10.2018;

2. con successiva istanza del 18 dicembre 2020 comunicavano l’avvenuto perfezionamento della procedura di definizione agevolata per l’atto impositivo oggetto del presente contenzioso, e richiamata la propria produzione documentale chiedevano che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio.

OSSERVA CHE:

1. l’istanza e la documentazione presentata dalle parti attestano il pagamento previsto per il perfezionamento della definizione richiesta;

2. nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, entro il 31 dicembre 2020 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), nè è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;

3. che, pertanto, ai sensi di tale D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 3;

4. Su tale premessa va dichiarata l’estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere, a seguito dell’avvenuta definizione della controversia ai sensi della suindicata procedura. ò

5. Alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue che le spese dell’intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dal D.L. 119 del 2018, art. 6, comma 13. (Vedi Cass. n. 21826 del 2020)

5.1 Non sussistono i presupposti per l’applicazione del “doppio contributo” come già statuito da questa Corte (vedi Cass. n. 25485 del 2018; in caso di rinuncia Cass. n. 14782 e n. 31732 del 2018).

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio; spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, da remoto, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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