Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19135 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/09/2016, (ud. 19/09/2016, dep. 28/09/2016), n.19135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. DAVIGO Piercamillo – rel. Consigliere –

Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina L. – Consigliere –

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

S.F.;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 158/02/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 17/11/2010, depositata il 3/12/2010, non

notificata;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DAVIGO Piercamillo;

udito l’Avvocato difensore del ricorrente che si riporta agli

scritti;

Udito l’Avvocato generale dello Stato che si riporta al contro

ricorso;

udito il Procuratore Generale della Repubblica in persona del

Sostituto PEPE Alessandro, che ha concluso chiedendo raccoglimento

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. S.F. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano, n. 158/02/10, pubblicata il 3 dicembre 2010, con la quale essa riformava la decisione di quella provinciale di Milano, che aveva accolto il ricorso sull’assunto che nella specie, trattandosi di gestione di autoscuola, i ricavi erano certificati dai registri obbligatori.

Riteneva invece la Commissione tributaria regionale che i registri non impedissero l’occultamento di una parte dei corrispettivi percepiti.

2. L’Agenzia delle Entrate, difesa dall’Avvocatura dello Stato, con controricorso deduce:

1) la infondatezza del primo motivo di ricorso in quanto conforme alle previsioni normative e il ricorrente non ha indicato le ragioni che potessero spiegare lo scostamento;

2) la infondatezza del secondo motivo di ricorso in quanto la Commissione tributaria regionale aveva motivato in modo logico e congruo che i registri obbligatori indicavano le prestazioni ma non i ricavi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo addotto a sostegno del ricorso il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, del D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 7, della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 lett. D), del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, ai sensi del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, comma 3 e dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Commissione tributaria regionale si è limitata ad affermare che il contribuente aveva svolto considerazioni non ritenute sufficienti.

Il motivo di ricorso non è fondato atteso che nel complesso la sentenza impugnata afferma che occorre la dimostrazione dell’applicabilità in concreto degli studi di settore e che le ragioni fornite dal contribuente sono state disattese.

2. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa o comunque insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in quanto se i registri provano le prestazioni effettuate non si precisa l’iter logico di individuazione dell’avvenuto occultamento dei corrispettivi delle prestazioni registrate se non con riferimento ad un generico scostamento.

Il motivo di ricorso è infondato.

La Commissione tributaria regionale ha disatteso gli elementi di segno contrario forniti dal contribuente rilevando che i registri dell’autoscuola possono provare il numero di prestazioni, ma non il ricavo per ciascuna delle stesse.

3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.

P.Q.M.

LA CORTE

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese liquidate in Euro 3.000,00, oltre s.p.d..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 19 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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