Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19135 del 19/07/2018


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19135 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA

sul ricorso 23290-2014 proposto da:
TODESCO ANDREA, TODESCO SERGIO, SPEROTTO BRUNA,
TODESCO CHRISTIAN, elettivamente domiciliati in ROMA,
P.LE CLODIO 14, presso lo studio dell’avvocato ANDREA
GRAZIANI, rappresentati e difesi dall’avvocato
FEDERICO VIERO giusta procura speciale in calce al
2017

ricorso;
– ricorrenti –

2648
contro

UNIQA PROTEZIONE SPA, in persona del Presidente del
Consiglio di Gestione sig. MICHELE MENEGHETTI e del

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Data pubblicazione: 19/07/2018

Consigliere dott. GOTTFRIED NAGLER, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA, 80, presso
lo studio dell’avvocato FRANCESCA RINAURO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA
CESARE giusta procura speciale a margine del

– controricorrente nonchè contro

VALERIO NADIA;
– intimati –

avverso

la

sentenza

n.

1211/2014

della

CORTE

D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/12/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato SIMONE VERONESE per delega;
udito l’Avvocato CESARE ANDREA;

controricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 19/5/2014 la Corte d’Appello di Venezia, in
accoglimento p.q.r. dei gravami interposti dai sigg. Andrea Todesco ed altri -in
via principale- nonché dalla sig. Nadia Valerio e dalla società Uniqa Protezione
s.p.a. -in via incidentale- e in conseguente parziale riforma della pronunzia
Trib. Vicenza 20/6/2009 [ di parziale accoglimento della domanda dai primi nei

subiti in conseguenza del sinistro avvenuto il 12/12/1998, allorquando mentre
a bordo del ciclomotore Piaggio percorreva la S.P. n. 8 Gasparona nel Comune
di Mason Vicentivo ( VI ) l’Andrea Todesco si scontrava con l’autovettura
Honda Civic tg. AT 777 LY condotta dalla sig. Nadia Valerio, riportando «un
trauma cranico con ampia ferita cerebrale» ], ha rideterminato in
diminuzione l’ammontare dal giudice di prime cure liquidato in favore dei sigg.
Andrea Todesco ed altri e a carico della Valerio e della società Uniqa Protezione
s.p.a .
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i sigg. Andrea
Todesco ed altri propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi,
illustrati da memoria.
Resiste con controricorso società Uniqa Protezione s.p.a., che ha
presentato anche memoria.
L’altra intimata non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1° motivo i ricorrenti denunziano «violazione ed errata
applicazione» degli artt. 1227, 2056 c.c., 40, 41 c.p., in riferimento all’art.
360, 1° co. n. 3, c.p.c.; nonché «omesso esame» di fatto decisivo per il
giudizio, in riferimento all’art. 360, 10 co. n. 5, c.p.c.
Si dolgono che la corte di merito «abbia dato per scontato ( senza
valutare le risultanze istruttorie in senso contrario ) che il sig. Todesco Andrea
non avesse correttamente allacciato il casco )».
Lamentano che tale giudice ha dato immotivatamente credito alla CTU,
che ha contraddittoriamente affermato, da un canto, essere «estremamente
difficoltoso dire con certezza di quanto tali menomazioni sarebbero state

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confronti di questi ultimi proposta di risarcimento dei danni rispettivamente

inferiori» laddove l’Andrea Todesco avesse avuto il casco allacciato, e, per
altro verso, che «con elevata probabilità le conseguenze negative su
soggetto di sarebbero ridotte del 60% circa».
Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente trasfuso
«direttamente nella valutazione sul nesso di causalità dell’evento la
percentuale del 60% ipotizzata dal CTU medico-legale, quale misura della

Lamentano che erroneamente l’Andrea Todesco «si è trovato ad essere
il maggior responsabile del danno», giacché mentre la «responsabilità della
sig.ra Valerio Nadia era totale ed indiscussa ed ha avuto diretta incidenza
causale sulle lesioni patite dal sig. Todesco Andrea ( in sintesi: se la sig.ra
Valerio Nadia avesse concesso la prescritta precedenza non sarebbe
evidentemente successo nulla )>>, il «concorso di colpa del sig. Todesco
Andrea era invece dubbio», sicché «volendo adottare il principio della c.d.
causalità adeguata e cioè il criterio del “più probabile che non” si dovrà
escludere non solo che il casco non fosse stato indossato, ma anche che esso
non fosse stato allacciato».
Con il 2° motivo denunziano violazione degli artt. 2697 c.c., 61, 115, 116
c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.
Si dolgono che, «disattendendo l’ampia trattazione … della CTU
contabile», la corte di merito abbia «ritenuto di liquidare il danno da lucro
cessante subito dal sig. Todesco Andrea sulla base delle tabelle di cui al R.D. n.
1403/1922» senza attualizzare i relativi importi né personalizzarli.
Con il 3 0 motivo denunzia violazione degli artt. 61 ss., 116 c.p.c., in
riferimento all’art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.
Si dolgono che la corte di merito abbia rigettato la domanda del Sergio
Todisco di risarcimento del danno da «riduzione anche del trattamento
previdenziale» in conseguenza del «permesso/aspettativa non retribuita
dal 22.12.1998 al 28.02.1999» e della «trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo pieno in contratto part time a tempo indeterminato» ottenuti
«per poter assistere il figlio», non ammettendo la richiesta CTU contabile in
quanto asseritamente «esplorativa», laddove «non si capisce cosa vi sia

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riduzione delle lesioni in caso di corretto utilizzo del casco».

di esplorativo in un supplemento di perizia teso ad ottenere la quantificazione
di un danno che si è dato per “assolutamente certo”».
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi,
sono in parte inammissibili e in parte infondati.
Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione dell’art.
366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che i ricorrenti pongono a loro fondamento atti

grado di giudizio, la «CTU svolta dal dott. Umberto Noro», la CTU
contabile, il «verbale del sinistro», le dichiarazioni dei testi Greco e Di
Noto, l’«istruttoria svolta nel primo grado», la sentenza del giudice di
prime cure, l’atto di appello, quanto riferito dai «testimoni oculari», la
«deposizione resa dal teste Dalla Valle Innocente», le pagine «da 2) a
pag. 19) della perizia depositata in data 04.08.2008», il «supplemento di
perizia depositato dal tecnico d’ufficio in data 30.09.2008», le «note del
consulente di parte, dott. Roberto Romano, depositate in data 20.10.2008»,
«i documenti in atti ( all.ti 43-71 e 103-107 fascicolo di primo grado )» ]
limitandosi meramente a richiamarli, senza invero debitamente -per la parte
d’interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti,
senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione
con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla
documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al
fine di renderne possibile l’esame ( v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220 ),
con precisazione (pure) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello
di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti ( anche ) in
sede di giudizio di legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass.,
12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass.,
6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni
rendendo il ricorso inammissibile ( cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016,
n. 7701 ).
A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da renderle
chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa
Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare

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e documenti del giudizio di merito [es., l’atto di citazione introduttivo del 1°

il relativo fondamento ( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n.
1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass.,
25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 )
sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, (v. Cass., 24/3/2003,
n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161).
Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non

Deve per altro verso porsi in rilievo come non risulti idoneamente
censurata la ratio decidendi secondo cui «Risulta … da dati oggettivi che al
momento dell’impatto la vittima non indossava il casco, come peraltro
riconosciuto dagli stessi appellanti … Né vi è alcuna prova che la chiusura del
casco fosse difettosa, ed anzi la prova contraria, dato che … il soggolo era
integro. Tanto premesso, in base al supplemento di CTU medico-legale del
dott. Antonelli è stata accertata la notevole incidenza causale del mancato o
scorretto utilizzo del casco protettivo nella determinazione delle lesioni
riportate da Todesco Andrea», atteso che «in relazione alla tipologia delle
lesioni e menomazioni riportate dalla vittima, … nel determinismo delle
medesime l’incidenza causale del mancato uso scorretto del casco non solo è
sicura ma è anche, con elevata probabilità, quantificabile nella percentuale del
60% sulla scorta dei plurimi elementi di supporto medico-scientifico»,
giacché «non sono documentate lesioni in altre parti corporee e da ciò si
desume che “tutta l’energia cinetica posseduta dal motociclista si andò ad
esaurire contro le strutture rigide anteriori dell’abitacolo dell’auto” … Dunque
l’energia cinetica si era scaricata sulla teca cranica della vittima, provocandone
la frattura, ed inoltre l’effetto ammortizzatore del casco avrebbe ridotto
considerevolmente le accelerazioni dell’encefalo all’interno della scatola
cranica. In fatti nel caso concreto l’urto del capo, libero nello spazio ed in
movimento, aveva causato un’accelerazione dell’encefalo contro le strutture
rigide della scatola cranica in sede di colpo e di contraccolpo, e così anche le
lesioni contusivo-emorragiche meningo-encefaliche erano state molto più
gravi» ( v. pagg. 9 – 11 ric. ».

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seguite da alcuna dimostrazione ( v. Cass., 21/8/1997, n. 7851 ).

Senza sottacersi che là dove si dolgono ( 2° motivo, pag. 19 ) che la
motivazione dell’impugnata sentenza sia «palesemente contraddittoria» i
ricorrenti in realtà prospettano doglianza di vizio di motivazione al di là dei
limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. (v.
Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile,
sostanziatesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia

nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie la
contraddittorietà della motivazione e a fortiori l’omesso o l’erroneo esame di
determinati elementi probatori (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053 e,
conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).
Quanto al merito, con particolare riferimento al 2° motivo va osservato
che, diversamente da quando dagli odierni ricorrenti sostenuto, dopo aver dato
atto delle modalità di calcolo nella specie operata gli importi a tale stregua
determinati risultano nell’impugnata sentenza dai giudici di merito liquidati a
titolo di danno da lucro cessante subito dal sig. Todesco Andrea previa relativa
attualizzazione e personalizzazione ( v. pag. 12

14 sent. ).

Con particolare riferimento al 3° motivo, va infine osservato che lungi dal
denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, oltre a
risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art.
366, 1°co. n. 6, c.p.c. le deduzioni dei ricorrenti in realtà si risolvono nella
mera doglianza circa la asseritamente erronea attribuzione da parte del giudice
del merito (cui unicamente spetta individuare le fonti del proprio
convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la
concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a
dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di
prova) agli elementi valutati di un valore e un significato difformi dalle loro
aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di
una lettura dell’assetto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici
di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).
A tale stregua in realtà sollecitano, cercando di superare i limiti istituzionali
del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo

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stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso

principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio
di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici
della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici
di merito, al fine di pervenire a un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr.
Cass., 14/3/2006, n. 5443).
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di
cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività
difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle
spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 7.800,00 di cui
euro 7.600,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge, in
favore della controcorrente società Uniqa Protezione s.p.a.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif.
dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per
il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello
stesso art. 13.

Roma, 22/12/2018

della controcorrente società Uniqa Protezione s.p.a., seguono la soccombenza.

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