Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19135 del 15/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2020, (ud. 18/06/2020, dep. 15/09/2020), n.19135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30907-2018 proposto da:

D.P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato RAFFAELE PACILIO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1464/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD,

depositata il 17/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Napoli Nord con sentenza n. 1464/2018, resa in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., riconosceva a D.P.F. lo status di handicap grave L. n. 104 del 1992, ex art. 3, comma 3, con decorrenza da aprile 2015.

Il tribunale aveva ritenuto, all’esito delle indagini peritali svolte nella fase dell’accertamento, che la decorrenza dello status fosse collocabile all’aprile 2015 e che le spese di entrambe le fasi del giudizio fossero da compensare in ragione della decorrenza della prestazione successiva alla data della domanda amministrativa e del ricorso.

Avverso tale decisione il D.P. proponeva ricorso affidato a tre motivi.

L’Inps rimaneva intimato.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione art. 445 bis c.p.c., artt. 115 e 116 c.p.c., (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non aver, il tribunale, provveduto a nominare nuovo ctu, pur essendo obbligato a farlo secondo il disposto dell’art. 445 bis c.p.c..

Questa Corte ha chiarito che “il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità; tuttavia, giusta la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è consentito denunciare in Cassazione, oltre all’anomalia motivazionale, solo il vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo. Ne consegue che il ricorrente non può limitarsi a denunciare l’omesso esame di elementi istruttori, ma deve indicare l’esistenza di uno o più fatti specifici, il cui esame è stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui essi risultino, il “come” ed il “quando” tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti e la loro decisività (Cass. 7472/2017).

Il fatto storico che avrebbe potuto determinare l’obbligatorio rinnovo della consulenza, in realtà è stato già valutato dal primo ctu e dal Tribunale. Pertanto nessuna obbligatorietà è riscontrabile nel caso in esame in quanto il tribunale ha specificato che alcun errore o omissione specifica della prima ctu è stata indicata.

Deve precisarsi che l’obbligo del rinnovo degli accertamenti peritali è ipotizzabile solo nell’ipotesi di pregressa omissione, nella precedente consulenza, di un fatto storico ed è denunciabile nei modi e nelle condizioni previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quale “fatto” la cui decisività assume valore assoluto in quanto determina, con certezza, un esito diverso della decisione. Fuori da tale recinto del vizio così articolato, nessun obbligo di rinnovo della ctu è evincibile nella norma in questione, poichè “il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova ctu, atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicchè non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto” (Cass. n. 22799/2017; Cass. n. 2103/2019).

Rientra infatti nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l’istanza di riconvocazione del consulente d’ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l’eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l’irrilevanza o la superfluità dell’indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perchè incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione (Cass. n. 21525/2019).

2) Con il secondo motivo è dedotta la violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 91,92,96,113 e 116c.p.c., art. 445 bisc.p.c., artt. 3 e 24 Cost., Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo, Art. 6, per la errata compensazione delle spese, pur risultando, la parte, interamente vittoriosa.

Il motivo risulta infondato in quanto questa corte ha precisato che in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti. 19613/2017.

A tale esito deve giungersi anche in ragione della recente decisione della Corte Costituzionale che con la sentenza n. 77/2018 ha ribadito che, fermo il principio di non attribuzione delle spese alla parte interamente vittoriosa, le ipotesi di compensazione, in aggiunta a quelle già espressamente considerate dall’art. 92 c.p.c., possono essere valutate dal giudice, ma comunque motivate e delimitate nel perimetro delle gravi e eccezionali ragioni. Di queste ultime, nel caso in esame, il Tribunale nel compensare le spese dell’ATP, ha dato conto, quali ragioni fondanti la compensazione.

3) Con il terzo motivo è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo

ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver, il tribunale, fissato la

decorrenza all’aprile del 2015 e non al gennaio, senza alcuna ragione.

Il motivo inammissibile poichè in sostanza è censurata la determinazione del primo giudice e richiesta una nuova valutazione di merito estranea a questa sede di legittimità, in assenza di specifiche indicazioni, circa il fatto storico omesso e la sua decisività rispetto ad un differente giudizio.

Il ricorso risulta pertanto essere rigettato. Nulla è liquidato per le spese poichè l’attività dell’Inps si è limitata alla apposizione della procura alle liti in calce al ricorso notificato.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 18 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2020

 

 

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