Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19135 del 07/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 07/09/2010, (ud. 11/06/2010, dep. 07/09/2010), n.19135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso rgn 9031/2008, proposto da:

Meccanica Industriale Giannini Automobili spa, di seguito “Società”,

in persona del legale rappresentante in carica, Signor P.

G., rappresentata e difesa dall’avv. NAPOLETANO Francesco,

presso il quale è elettivamente domiciliata in Via Po 9, Roma;

– ricorrente –

contro

l’Agenzia delle Entrate, di seguito “Agenzia”;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di

Roma 8 marzo 2007, n. 51/7/07, depositata il 6 luglio 2007;

udita la relazione sulla causa svolta nell’udienza pubblica dell’11

giugno 2010 dal Cons. Dott. Achille Meloncelli;

udito l’avv. Francesco Napolitano per la Società;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale FEDELI

Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti di incoazione del giudizio di legittimità.

Il 20-22 marzo 2008 è notificato all’Agenzia un ricorso della Società per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha respinto l’appello della Società contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Roma n. 582/14/2004, che aveva parzialmente accolto il ricorso della Società contro la cartella di pagamento dell’Irpeg e dell’IVA 1999.

2. I fatti di causa.

I fatti di causa sono i seguenti:

a) il 24 settembre 2002 è notificata alla Società la cartella di pagamento n. (OMISSIS) per Euro 14.634,86, relative all’iscrizione a ruolo di irpeg e d’iva 1999, non versate;

b) il ricorso della Società è parzialmente accolto dalla CTP di Roma, che dichiara cessata la materia del contendere limitatamente allo sgravio parziale concesso dall’Ufficio per sanzioni IVA e relativi interessi, respingendo nel resto;

e) l’appello della Società è, poi, respinto dalla CTR con la sentenza ora impugnata per cassazione.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è, con riguardo ai capi impugnati in sede di legittimità, così motivata:

a) “legittimamente, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, provvede all’iscrizione a ruolo dei tributi che emergono dalla liquidazione della dichiarazione dei redditi, così come prodotta dal contribuente, escludendo i crediti d’imposta che non risultano dichiarati nell’apposito quadro”;

b) “quanto all’IVA l’Ufficio ha provveduto allo sgravio delle sanzioni consistenti in Euro 2.361,09 in quanto le stesse sono state considerate non dovute. Gli importi residui relativi all’IVA sono dovuti al disconoscimento di una parte dei crediti richiesti, originariamente a causa dell’omissione di compilazione del quadro RU da parte della società e comunque, dalla documentazione agli atti, non appare possibile comprovare l’effettiva spettanza degli stessi”;

c) “per quanto concerne l’irpeg, l’iscrizione a ruolo trae origine dal disconoscimento di una compensazione effettuata in quanto non indicata nella dichiarazione e pertanto non rilevabile nel controllo effettuato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis; la società ammette tale omissione di compilazione e sostiene che la prova dell’avvenuta compensazione sarebbe da ricercare nelle scritture contabili confrontando l’importo dei crediti tributari, stante il fatto che tale compensazione sarebbe relativa a una ritenuta dovuta agli interessi attivi sul conto corrente bancario;

allega a tal fine un estratto delle proprie scritture contabili a sostegno delle proprie asserzioni, ma tale documentazione, dovendo eventualmente essere considerata nella propria interezza, non può costituire prova di quanto asserito dalla Società, la cui tesi è, pertanto priva di fondamento. “Va peraltro rilevato che l’operato dell’Ufficio è scaturito da errori imputabili esclusivamente alla Società”.

4. Il ricorso per cassazione della Società è sostenuto con quattro motivi d’impugnazione e, dichiarato che il valore della causa è ricompreso tra Euro 5.200,00 e Euro 26.000,00, si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con vittoria di spese.

5. L’intimata Agenzia non si costituisce in giudizio.

6. L’avvocato della Società presenta, a conclusione della trattazione della causa in udienza pubblica, brevi osservazioni scritte sulle conclusioni del Pubblico Ministero, ai sensi dell’art. 379 c.p.c., comma 4.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

7. Il primo motivo d’impugnazione.

7.1.1. Il primo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: “Violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

7.1.2. La Società sostiene che la sentenza d’appello sarebbe illegittima per violazione dell’art. 2909 c.c., perchè “sulla medesima questione controversa … la CTP di Roma, pronunciandosi con riferimento all’anno 1998, nell’udienza del 15.11.2005, con sentenza n. 369/32/05 depositata il 13.12.2005, ha ritenuto illegittima la pretesa dell’Ufficio relativa all’Iva, accogliendo le argomentazioni di fatto e di diritto esplicitate dalla società in sede di proposizione del ricorso avverso la iscrizione a ruolo effettuata nei suoi confronti per l’anno 1998. La sentenza è passata in giudicato a seguito della mancata proposizione dell’appello da parte dell’Agenzia”. Si afferma, poi, che “si produce copia della sentenza della CTP di Roma n. 369/32/05 del 13.12.2005, con attestazione di passaggio in giudicato”.

7.1.3. A conclusione della motivazione della censura è formulato il seguente quesito di diritto: si chiede che la Corte “voglia …

affermare il principio secondo cui qualora due giudizi tra le stesse parti, intervenuti su annualità diverse, ma relativi al medesimo tributo (Iva), facciano riferimento alla medesima questione di diritto ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla questione di diritto comune ad entrambe le cause fa stato nell’altro procedimento ed ha efficacia vincolante, con la conseguenza che, con riguardo alla fattispecie, deve ritenersi censurabile la sentenza della CTR che si pone in contrasto con il giudicato formatosi per altra annualità sul medesimo tributo, laddove la questione di diritto oggetto del contendere risulta del tutto analoga”.

7.1.4. Nelle brevi osservazioni scritte di replica sulle conclusioni del Pubblico Ministero, ai sensi dell’art. 379 c.p.c., comma 4, presentate dall’avvocato della Società ricorrente, si “fa presente che la sentenza della CTP di Roma n. 369/32/05 del 13/12/2005 depositata dalla Società ricorrente al momento della iscrizione a ruolo è l’originale della sentenza rilasciata dalla Segreteria della CTP di Roma al fine dell’attestazione del passaggio in giudicato della stessa”.

7.2. Il motivo è infondato, perchè la copia autentica della sentenza della CTP di Roma 13 dicembre 2005, n. 369/32/2005, che è stata depositata presso la Corte di cassazione l’8 aprile 2008 e della cui efficacia s’invoca l’estensione in forza del giudicato che si sarebbe formato su di essa, contiene, nella sua pagina finale le seguenti due attestazioni: 1) “si attesta che alla data odierna il fascicolo R.G.R. 8074/04 non è stato richiesto dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 3)”; 2) “si attesta, inoltre, che la presente sentenza, conforme all’originale, composta di n. 4 facciate, è autentica”.

Nessuna di esse, e in particolare la prima, equivale all’attestazione prevista dall’art. 124 disp. att. c.p.c., il quale, dopo aver previsto, al comma 1, che, “A prova del passaggio in giudicato della sentenza il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, che non è stato proposto, nei termini di legge appello o ricorso per cassazione, nè istanza di revocazione per i motivi di cui nn. 4) e 5) dell’art. 395”, dispone, al comma 2, che “Ugualmente il cancelliere certifica in calce alla copia della sentenza che non è stata proposta impugnazione nel termine previsto dall’art. 327 del codice”. Tale disposizione si applica anche al processo tributario in forza della previsione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, per il quale “I giudici tributari applicano le regole del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile”.

Ora, non v’è ragione di dubitare che il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non dispone alcunchè sull’attestazione del passaggio in giudicato delle sentenze della Commissioni tributarie e che sono ben compatibili con le norme del codice processuale tributario le norme del codice di procedura civile e delle sue Disposizioni di attuazione adottate con il R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, in tema di “Certificato di passaggio in giudicato della sentenza” (art. 124).

Infatti, risponde ad un’esigenza generale che il passaggio in giudicato di una sentenza sia attestato con la forza di certezza legale dal giudice che quella sentenza ha adottato.

D’altra parte, non ha per oggetto il passaggio in giudicato di una sentenza e non ha per contenuto la sua attestazione la previsione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 3, secondo la quale, “Subito dopo il deposito del ricorso in appello, la Segreteria della Commissione tributaria regionale chiede alla Segreteria della Commissione provinciale la trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere copia autentica della sentenza”. La lacuna normativa, lasciata dal legislatore sulla certificazione del passaggio in giudicato della sentenza tributaria, non può, dunque, che essere colmata per analogia legis, secondo la previsione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, ossia applicando l’art. 124 disp. att. c.p.c..

Nè, in senso contrario, vale osservare che solo a partire dal 2 dicembre 2005, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, n. 2, nel testo introdotto dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3 bis, convertito in L. 2 dicembre 2005, n. 248, secondo cui, “Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l’appellante deve, a pena d’inammissibilità, depositare copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata”, la comunicazione prevista, sotto forma di dovere d’ufficio, per l’ufficiale giudiziario è stata prevista, sotto forma di onere per l’appellante, a pena di inammissibilità, di depositare l’appello presso la CTP, entro il termine previsto per il deposito presso la CTR (Corte costituzionale 4 dicembre 2009, n. 321), quando l’appello sia notificato per posta o per consegna diretta. Infatti, la specificazione del vincolo a far conoscere alla CTP la proposizione dell’appello attraverso il deposito presso la sua Segreteria di una copia dell’atto d’appello, che sia stato notificato nelle forme diverse da quelle previste dall’art. 137 c.p.c., e segg., non sottrae nè la CTP, nè la CTR, all’obbligo di attestare, su richiesta del soggetto interessato, l’eventuale passaggio in giudicato di una sentenza da essa adottata, anche in connessione con le altre forme d’impugnazione diverse dall’appello.

Sul punto ha già avuto modo di esprimersi la Corte costituzionale, la quale, premesso che, se è corretto individuare la rado del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, n. 2, nel testo in vigore dal 2 dicembre 2005, nello “scopo di informare la segreteria del giudice di primo grado dell’intervenuto appello e, quindi, di impedire l’erronea attestazione del passaggio in giudicato di detta sentenza”, che è la stessa ratio “sottesa all’art. 123 disp. att. c.p.c., secondo cui: a) “l’ufficiale giudiziario che ha notificato un atto di impugnazione deve darne immediato avviso scritto al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata” (comma 1); b) “il cancelliere deve fare annotazione dell’impugnazione sull’originale della sentenza” (comma 2)”, è, tuttavia, erroneo “ritenere che tale ratio possa essere soddisfatta dall’evocato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 3. La richiesta di trasmissione del fascicolo prevista da quest’ultimo comma, infatti, viene avanzata dalla segreteria del giudice di appello solo dopo la costituzione in giudizio dell’appellante e, pertanto …, non consente alla segreteria del giudice di primo grado di avere tempestiva notizia della proposizione dell’appello. E ciò risulta ancora più evidente se si tiene conto anche del tempo necessario a che la richiesta pervenga alla segreteria della Commissione tributaria provinciale.

Detta richiesta non è, perciò, idonea ad evitare il rischio di una erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, limitandosi essa a consentire al giudice di secondo grado di ottenere la disponibilità del fascicolo in tempo utile per la trattazione della causa in appello”.

Nel caso di specie, la copia della sentenza, di cui s’invoca l’estensione dell’efficacia di giudicato e che è stata depositata dalla Società ricorrente presso la Cancelleria della Corte, è munita dell’attestazione della CTP di Roma che al 7 aprile 208 la CTR del Lazio non ha chiesto il fascicolo della causa, il cui primo grado di giudizio s’è concluso con la sentenza 13 dicembre 2005, n. 369/32/05. Ma questa attestazione è ben diversa dalla dichiarazione di certezza legale che la sentenza è passata in giudicato ai sensi dell’art. 124 disp. att. c.p.c., la quale, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità è necessaria perchè si possa far valere il giudicato. In tal senso, per tutte, Corte di cassazione 24 novembre 2008, n. 27881, secondo la quale, “affinchè il giudicato esterno, per quanto rilevabile d’ufficio, possa far stato nel processo, in accoglimento della relativa eccezione, la certezza della sua formazione deve essere provata attraverso la produzione della sentenza posta a fondamento dell’eccezione medesima, completa della motivazione, non potendone risultare la portata dal solo dispositivo, e recante il relativo attestato di cancelleria di cui all’art. 124 disp. att. cod. proc. civ.”.

In conclusione, il primo motivo è infondato, perchè esso invoca, come suo fondamento, una norma inesistente nell’ordinamento giuridico italiano, qual è quella secondo cui “l’attestazione della CTP che, ad una data posteriore alla scadenza del termine per la proposizione dell’appello di una sua sentenza, non è stata chiesta dalla CTR competente la trasmissione del fascicolo di primo grado ad essa relativo, equivale ad attestazione di passaggio ingiudicato della sentenza”. La norma esistente, da applicare alla fattispecie controversa in senso sfavorevole alla Società, è, invece, quella così formulabile per adattamento delle formule utilizzate dall’art. 124 disp. att. c.p.c.: “Il Segretario della Commissione tributaria, provinciale o regionale, certifica, in calce alla copia della sentenza contenente la relazione della notificazione alla controparte o alla copia della sentenza non notificata alla controparte, che nei termini di legge non è stata proposta impugnazione”.

8. Il secondo motivo d’impugnazione 8.1.1. Il secondo motivo d’impugnazione è preannunciato dalla seguente rubrica: “Violazione e/o falsa applicazione del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 29, convertito nella L. 28 febbraio 1997, n. 30, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

8.1.2. Con il secondo motivo la Società contesta quel capo della sentenza d’appello che s’è qui testualmente riprodotto nel secondo periodo del 3, lett. b). Essa afferma che “con la cartella di pagamento qui in contestazione, l’Agenzia… ha preteso nei suoi confronti… il pagamento di Euro 5.596,00 per Iva … relativi all’anno d’imposta 1999. Ciò nell’erroneo presupposto che la società avesse omesso il versamento delle imposte oggetto di iscrizione a ruolo. L’Agenzia … non ha, tuttavia, tenuto conto che la società si è avvalsa delle disposizioni contenute nel D.L. n. 669 del 1996, art. 29, convertito nella L. n. 30 del 1997, relative al contributo per l’acquisto di veicoli nuovi a fronte della rottamazione di analoghi beni usati e che i pagamenti delle imposte che si suppongono omessi sono stati in realtà effettuati dalla società mediante compensazione con il credito spettante in forza del citato art. 29 del D.L. n. 669 del 1996. La CTR…, ancorchè la società nel corso del giudizio avesse fatto presente la infondatezza della pretesa erariale, ha ritenuto legittima la iscrizione a ruolo de qua, negando la validità e la efficacia della compensazione a motivo del fatto che la società non ha provveduto a compilare il quadro RU del Modello Unico 2000 concernente i dati riepilogativi del credito di imposta spettante alle imprese costruttrici di autoveicoli per la corresponsione del contribuito di rottamazione”. Tale interpretazione contrasterebbe con l’art. 29 citato, che riconoscerebbe espressamente “il diritto delle imprese costruttrici di autoveicoli di recuperare l’importo del contributo di rottamazione rimborsato al venditore, mediante compensazione con le imprese dovute e ciò senza che si renda necessaria alcuna procedura particolare, nè tanto meno siano rispettate specifiche comunicazioni o formalità”. In sostanza, “la compilazione del quadro RU … non può assurgere a presupposto per fruire del credito di imposta, quando il credito spettante ed il relativo utilizzo è perfettamente verificabile … dalla documentazione fiscale e contabile in possesso della società costruttrice. La mancata compilazione di quadro RU potrebbe dare dunque luogo solo ad una violazione di tipo formale, ma giammai potrebbe comportare la negazione del credito di imposta. E’ bene poi evidenziare che la società, pur non avendo compilato il quadro RU, ha provveduto a dare contezza nella dichiarazione Iva relativa all’anno 1999 del credito per rottamazione ad essa spettante in virtù dell’art. 29 …, nonchè del suo utilizzo per il pagamento dell’Iva, come attestato dal quadro VL, riportante i dati relativi alla liquidazione dell’Iva annuale. … In questo stato di cose negare il beneficio solo a motivo della mancata compilazione del quadro RU del Modello Unico appare in verità una presa di posizione troppo rigia che non trova riscontro nè nella legge sulla rottamazione, nè nei principi generali sulla valenza della dichiarazione come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità”.

8.1.3. Il secondo motivo è concluso con la formulazione del seguente quesito di diritto: “se la compilazione del quadro RU del Modello Unico debba assurgere o meno a presupposto indefettibile ai fini della spettanza del credito di imposta per la rottamazione di cui al D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 29, convertito in L. 28 febbraio 1997, n. 30 ovvero se la mancata compilazione del quadro RU debba eventualmente dare luogo solo ad una violazione di tipo formale, quando si è comunque provveduto a dare contezza della dichiarazione Iva del credito per rottamazione D.L. n. 669 del 1996, ex art. 29, nonchè del suo utilizzo ai fini del pagamento dell’Iva annuale, come risultante dal prospetto di liquidazione riportato nel modello dichiarazione Iva”.

8.2. Il motivo è inammissibile, perchè esso muove dall’erroneo presupposto che la CTR abbia negato il beneficio solo per la mancata compilazione del quadro RU del Modello unico. In realtà, la sentenza d’appello afferma che, se è vero che “Gli importi residui relativi all’IVA sono dovuti al disconoscimento di una parte dei crediti richiesti, originariamente a causa dell’omissione di compilazione del quadro RU da parte della società”, “comunque, dalla documentazione agli atti, non appare possibile comprovare l’effettiva spettanza degli stessi”. Ciò significa che due sono le rationes decidendi adottate dalla CTR per negare il beneficio e che non basta demolire il primo fondamento della decisione per ritenere sufficiente che essa cada, bastando a sostenerla l’altro basamento, costituito dalla mancanza di prova della spettanza del beneficio, che non è in alcun modo criticato dalla ricorrente.

9. Il terzo motivo d’impugnazione 9.1. Il terzo motivo è proposto sotto la seguente rubrica:

“Insufficiente motivazione della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

9.2. Il motivo è inammissibile, perchè esso è privo del conclusivo quesito motivazionale omologo rispetto a quello di diritto, richiesto appunto a pena d’inammissibilità, dall’art. 366 bis c.p.c.. In tal senso si è espressa questa Corte, Sezioni unite civili, con la sentenza 1 ottobre 2007, n. 20603, secondo la quale “in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità”.

Il principio è stato, poi, applicato, dalle Sezioni semplici, per esempio dall’ordinanza 7 aprile 2008, n. 8897, secondo cui, “allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto … e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso”.

10. Il quarto motivo d’impugnazione 10.1.1 Il quarto motivo è presentato sotto la seguente rubrica:

“Violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Omessa pronuncia”.

10.1.2. La Società sostiene che di aver ribadito, in appello, sia pure in via subordinata, “l’eccezione, già sollevata nel corso del giudizio di primo grado, sulla non punibilità degli errori commessi in quanto meramente formali ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5 bis, lamentandosi peraltro di una carenza di pronuncia da parte dei giudici di prime cure. … Dalla lettura della sentenza …

impugnata, è agevole rilevare che i giudici di secondo grado hanno del tutto omesso di pronunciarsi su questo punto, incorrendo pertanto nella violazione dell’art. 112 c.p.c.”.

10.1.3. La proposizione del motivo è conclusa dalla formulazione del seguente quesito di diritto: “posto che la società ha eccepito, nell’atto di appello, in via subordinata, la non punibilità degli errori commessi in quanto meramente formali ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5 bis, dica codesta … Corte … se sia incorsa nella violazione dell’art. 112 epe la CTR che abbia omesso di pronunciarsi al riguardo”.

10.2. Il motivo è inammissibile per irrilevanza, perchè, come s’è già avuto modo di mostrare a proposito del secondo motivo d’impugnazione (par. 8.2), il rigetto dell’appello della Società non è basato solo sulla mancata compilazione del quadro RU del Modello unico, ma anche sull’altra autonoma ratio decidendi costituita dalla mancanza, nella documentazione acquisita nel processo, di documenti idonei a provare la spettanza del beneficio.

11. Conclusioni.

Le precedenti considerazioni comportano il rigetto del ricorso.

La mancata costituzione in giudizio dell’intimata Agenzia esime dalla pronuncia sulle spese processuali relative al giudizio di cassazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2010

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