Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19134 del 20/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/09/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 20/09/2011), n.19134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (OMISSIS), (già Ferrovie dello

Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni), in persona

dell’Institore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA CROCE

ROSSA 1, presso lo studio dell’avvocato SERICA GIUSEPPE, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI GRACCHI 209, presso lo studio dell’avvocato PELLICCIONI

PATRIZIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BUZZI

ALBERTO giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1110/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito l’Avvocato Carino Patrizia, (delega avvocato Giuseppe

Serica),difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI che aderisce

alla relazione.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza in data 10.2/16.11.2009 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza resa dal Tribunale di Roma il 17.11.2004 che rigettava l’opposizione proposta dalla Rete Ferroviaria Italiana avverso il decreto ingiuntivo emesso, su istanza di V. L., per il pagamento di somme per il ritardo nella corresponsione del TFR. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la Rete Ferroviaria Italiana. Resiste con controricorso L.V.. Entrambi le parti hanno depositato memorie.

Con un unico motivo la società ricorrente lamenta vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) ed, al riguardo, osserva che il lavoratore, con verbale di conciliazione dell’11 novembre 2009, aveva rinunciato ad ogni eventuale ragione di credito verso la società derivante dal pregresso rapporto di lavoro e che in tale transazione restava attratto anche il contenzioso sugli accessori del TFR, dovendosi “l’elencazione dei contenziosi evidenziati…al punto 6 del verbale, costituenti oggetto di rinuncia” considerare “come meramente esemplificativa”. Ragion per cui risultava irrilevante, diversamente da quanto ritenuto dalla corte di merito, che tale eventuale ragione di credito non fosse stata espressamente considerata dalle parti. Il ricorso è inammissibile.

La società ricorrente, infatti, lamenta l’erronea valutazione della portata dell’atto di transazione intervenuto fra le parti, senza nemmeno indicarlo nella sua esatta collocazione fra gli atti di causa (cfr. SU ord. n. 7161/2010) e senza, comunque, documentarne il contenuto in coerenza con il canone della necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione.

Canone che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, impone alla parte che denuncia, in sede di legittimità, il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie e processuali, l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato o erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla relativa trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisi vita dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse, dato che questo controllo, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere compiuto dalla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (v. ad es. per tutte Cass. n. 10913/1998; Cass. n. 12362/2006; Cass. n. 15952/2007; Cass. n. 6023/2009).

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Nulla in ordine alle spese, essendo stato il controricorso notificato oltre il termine previsto dall’art. 370 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2011

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